Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per truffa. Il ricorrente articolava tre motivi: con il primo denunciava violazione di legge in relazione alla conferma della responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 c.p., ma la censura mirava in realtà a ottenere una diversa lettura dei dati processuali e una differente ricostruzione dei fatti; con il secondo lamentava un asserito travisamento della prova da parte della Corte territoriale, riferito all'atto allegato al contratto di cessione; con il terzo proponeva nuovamente una lettura alternativa delle emergenze processuali, senza dedurre reali vizi di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze sconfinassero nel merito e fossero quindi non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo e il terzo motivo tendevano a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, estranea al giudizio di cassazione, mentre il secondo era manifestamente infondato perché il preteso travisamento della prova non riguardava un dato processuale inesistente, ma solo l'interpretazione di un atto effettivamente presente, non illogica in modo manifesto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del delitto contestato; la Corte non rivede nel merito l'affermazione di responsabilità fondata su plurimi elementi probatori.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera richiesta di rilettura del compendio probatorio o di diversa ricostruzione storica dei fatti, poiché tali apprezzamenti spettano ai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione un dato processuale inesistente; non basta contestare l'interpretazione di un elemento effettivamente acquisito.
- Una motivazione di merito che valorizzi in modo convergente dichiarazioni della persona offesa e documenti, se completa e logicamente coerente, non è censurabile in cassazione per il solo dissenso del ricorrente sulla valutazione delle prove.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in censure di fatto o in doglianze manifestamente infondate, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
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