Sentenza n. 5896/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale del 25 marzo 2021 relativo al riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento per il sostegno conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (docente abilitata)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diniego ministeriale del riconoscimento, in Italia, di un titolo relativo alla formazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in Romania. Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR sostenendo che l’interessata non avesse prodotto un titolo abilitante riconducibile all’art. 11 della direttiva 2005/36/CE, ma soltanto un attestato di conclusione di un corso di formazione professionale, eventualmente riferibile alla formazione continua di docenti già in servizio. Secondo l’Amministrazione, l’interessata non avrebbe conseguito in Romania un’abilitazione all’insegnamento di sostegno e il Ministero avrebbe comunque effettuato la comparazione concreta della formazione estera con quella richiesta per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, classe ADSS, illustrandone gli esiti nel provvedimento impugnato. Il TAR aveva invece ritenuto che l’“Adeverinta” relativa alla formazione dei docenti di sostegno consentisse l’insegnamento in Romania e che il diniego fosse viziato da difetto di motivazione, perché non risultava valutato tale documento né verificata la corrispondenza, anche parziale, del percorso formativo con quello italiano, eventualmente mediante misure compensative. In appello, il Ministero ha inoltre fatto riferimento a un provvedimento successivo al diniego effettivamente impugnato, incorrendo in un equivoco sull’atto oggetto del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento del diniego ministeriale. Ha rilevato anzitutto che l’appello confondeva il provvedimento impugnato con un atto successivo, mentre il giudizio di primo grado riguardava il diniego del 25 marzo 2021. Rispetto a tale atto, l’Amministrazione aveva considerato le abilitazioni rumene relative a specifici ambiti economici e amministrativi e aveva affermato che, nell’ordinamento italiano, il sostegno costituisce una specializzazione conseguibile dopo l’abilitazione in una specifica disciplina. Tuttavia, avrebbe dovuto valutare specificamente se il percorso professionale seguito in Romania per il sostegno potesse essere apprezzato congiuntamente alle abilitazioni disciplinari possedute dall’interessata. Inoltre, poiché il diniego si fondava anche sulla non riconducibilità delle materie insegnate in Romania alla scuola primaria italiana, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se quelle materie fossero invece riconducibili all’insegnamento nella scuola secondaria. Tale valutazione risultava mancante. Ne derivava la necessità di una nuova determinazione amministrativa in esecuzione della sentenza di primo grado. Non sono state liquidate spese, poiché l’appellata non si era costituita.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento delle qualifiche professionali impone una valutazione del titolo e della formazione conseguiti nello Stato membro d’origine in rapporto alla professione richiesta nello Stato ospitante, senza escludere a priori una valutazione parziale o l’adozione di misure compensative.
Direttiva 2013/55/UE
La direttiva è richiamata quale modifica della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 11 direttiva 2005/36/CE
Il Ministero ha sostenuto che il documento prodotto non fosse un titolo riconducibile alla figura disciplinata da tale disposizione; il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto necessaria una valutazione concreta del percorso formativo e della sua possibile rilevanza.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento può essere subordinato a misure compensative opportune e proporzionate quando sussistano differenze formative rilevanti.
art. 21 d.lgs. 206/2007
Il TAR aveva indicato il riconoscimento della qualifica, ricorrendone le condizioni, tra gli esiti possibili della rivalutazione amministrativa.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Il TAR aveva indicato le misure compensative, tra cui tirocinio o esame, quali possibili esiti della valutazione comparativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione non può fondare il diniego sulla sola qualificazione formale del documento prodotto, ma deve esaminare concretamente il percorso formativo, le competenze acquisite e la loro possibile corrispondenza, anche parziale, con i requisiti professionali nazionali.
- Quando la formazione estera riguarda una specializzazione, l’amministrazione deve valutare se essa possa essere considerata congiuntamente alle abilitazioni disciplinari possedute dall’interessato, anziché escluderne automaticamente la rilevanza perché la specializzazione nazionale presuppone un’abilitazione disciplinare.
- La motivazione del diniego di riconoscimento deve confrontarsi con tutti i documenti e gli elementi formativi rilevanti prodotti dall’interessato; è illegittima se omette di valutare un attestato potenzialmente decisivo ai fini della corrispondenza delle competenze.
- La comparazione deve essere svolta rispetto al concreto segmento professionale richiesto dall’interessato: se l’amministrazione esclude la riconducibilità delle materie estere all’insegnamento primario, deve verificare anche l’eventuale riconducibilità all’insegnamento secondario quando tale ambito sia oggetto della domanda.
- L’eventuale mancanza di piena equivalenza tra formazione estera e requisiti nazionali non giustifica di per sé il diniego definitivo, dovendo l’amministrazione valutare, ove previsto dalla disciplina applicabile, il riconoscimento parziale o l’imposizione di misure compensative proporzionate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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