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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25461/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica per l'anno 2004, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente applicato il termine decadenziale/prescrizionale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602 del 1973, invece della disciplina speciale dell'art. 5, comma 51, D.L. n. 953 del 1982, conv. in legge. Secondo la ricorrente, per la tassa auto il credito si prescrive nel terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e la cartella notificata nel 2010 era quindi tempestiva. La società resistente ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata e, nel controricorso, ha anche richiamato questioni di merito sulla non debenza del tributo per alcuni veicoli ceduti in anni precedenti, questioni rimaste assorbite nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, nei limiti esposti in motivazione, ritenendo corretta l'indicazione della disciplina speciale applicabile alla tassa automobilistica e non condivisibile la soluzione della CTR sul termine per la notifica della cartella. Tuttavia ha rilevato incertezze e lacune della sentenza impugnata su fatti decisivi: la data effettiva di notifica della cartella risultava indicata in modo difforme (4.8.2010 oppure 24.2.2011) e non era chiarita la natura delle ulteriori somme contenute nella cartella oltre a quelle relative alla tassa auto. Per questo ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

    è stato utilizzato per censurare in cassazione la violazione di norme di diritto commessa dal giudice di merito.

  • art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602 del 1973

    la CTR lo aveva ritenuto applicabile, ma la Corte ha affermato che non è la norma corretta per la tassa automobilistica in esame.

  • art. 5, comma 51, D.L. n. 953 del 1982, conv. in legge

    L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 10 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

    norma speciale applicabile alla tassa automobilistica; il termine di prescrizione del credito è triennale e decorre dall'anno in cui il pagamento doveva essere effettuato.

Massime di principio

  • Per la tassa automobilistica si applica la disciplina speciale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. n. 953 del 1982, che prevede la prescrizione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria nel terzo anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere eseguito.
  • La disciplina sulla riscossione dei tributi va individuata in base alla specifica natura del credito; non è corretto applicare automaticamente la regola prevista per altri tributi se esiste una norma speciale.
  • Quando la sentenza di merito presenta incertezze su dati fattuali decisivi per la decisione, come la data di notifica dell'atto o la composizione delle somme richieste, la causa deve essere rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
  • In presenza di questioni di merito rimaste assorbite nei precedenti gradi, il giudice del rinvio dovrà esaminarle solo se rilevanti e previa verifica della loro tempestiva deduzione e coltivazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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