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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19610/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che ha convalidato il provvedimento del Questore che ha imposto a ZAPPAVIGNA l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di P.S. in occasione delle gare dell'A.S. ROMA e il divieto di accesso a stadi per sei anni (ai sensi dell'art. 6 della L. n.401/1989). Il ricorrente deduceva: 1) omessa e insufficiente motivazione, non avendo il G.i.p. affrontato le questioni sollevate in memoria (insussistenza della pericolosità, carenza dei presupposti di necessità e urgenza, possibilità di disapplicare la recidiva e ridurre la durata della misura); 2) travisamento dei fatti circa l'esistenza di precedenti DASPO o misure interdittive e rilevanza di tale errore nella valutazione della gravità della condotta; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto il rito di convalida prevederebbe un contraddittorio meramente cartolare senza possibilità di udienza pubblica.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il G.i.p. avesse adeguatamente considerato le doglianze difensive (anche richiamando le memorie depositate) e che la valutazione della gravità fosse fondata sui fatti concreti emersi (ritrovamento in auto di arnesi atti a offendere tra cui martello, mazza, coltello di 20 cm, casco e indumenti tipici di scontri tra tifoserie; arresto per il reato di cui all'art. 6-ter e applicazione di misura di divieto di avvicinamento per tre anni). La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione del periodo maggiorato (sei anni) ai sensi del comma 5 dell'art. 6 per chi sia già stato destinatario di precedente divieto, rilevando il carattere obbligatorio di tale aggravazione e l'irrilevanza della questione circa l'operatività del precedente divieto al momento della condotta. La censura di illegittimità costituzionale dell'art. 6 è stata dichiarata manifestamente infondata in coerenza con precedente giurisprudenza (che riconosce la non assolutezza della regola della pubblicità e le esigenze di celerità e ordine pubblico nel giudizio di convalida). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    Il comma 5 prevede l'aggravamento della durata del divieto per chi sia già stato destinatario di analogo provvedimento e la Corte ha ritenuto tale aggravamento di carattere obbligatorio. Il comma 3 (regime di convalida) è stato considerato compatibile con l'art. 6 CEDU in quanto la pubblicità dell'udienza non è assoluta rispetto alle esigenze di celerità e ordine pubblico del giudizio di convalida.

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-ter

    Riferimento al reato contestato agli arresti dei soggetti coinvolti; la Corte ha valorizzato l'arresto per il reato di cui a questa norma come elemento a sostegno della gravità della condotta.

  • Costituzione, art. 117

    La censura di violazione dell'art. 117 (con riferimento all'obbligo di conformità alle norme sovranazionali come la CEDU) è stata ritenuta infondata perché la disciplina della convalida è compatibile con le eccezioni alla pubblicità ammesse dalla CEDU in presenza di esigenze di sicurezza e ordine pubblico.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    La Corte ha ritenuto che il diritto a un processo pubblico non sia assoluto e che le esigenze di immediatezza e celerità del giudizio di convalida possano giustificare il procedimento in forma non necessariamente pubblica, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 23644 del 08/07/2020, Stillitano; Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016, Cocchi)

    Principi consolidati: a) la regola della pubblicità non è assoluta rispetto al giudizio di convalida; b) l'autonomia di valutazione del G.i.p. rispetto al giudice della convalida e la rilevanza di precedenti divieti non operativi al momento dei fatti non inficiano automaticamente la legittimità della misura aggravata.

Massime di principio

  • Il giudizio di convalida del provvedimento del Questore è caratterizzato da esigenze di celerità e immediatezza: il G.i.p. può svolgere un controllo sintetico ma non meramente formale, e è sufficiente che risulti che abbia considerato le doglianze difensive e i fatti rilevanti.
  • La presenza di elementi concreti che attengono alla pericolosità (ritrovamento di arnesi atti a offendere, strumenti tipici di scontri tra tifoserie, arresto per reati specifici) giustifica l'adozione e la convalida di misure interdittive più severe, compresa la durata aggravata prevista dal comma 5 dell'art. 6 per i recidivi.
  • L'aggravamento della durata del divieto previsto dal comma 5 dell'art. 6 è da considerarsi obbligatorio quando ricorrano i presupposti (preesistenza di analogo divieto), per cui la possibilità di 'disapplicazione' dell'aggravante è molto limitata.
  • Le questioni di legittimità costituzionale connesse alla mancata previsione di un'udienza pubblica nel rito di convalida sono generalmente valutate alla luce dell'equilibrio tra diritto alla pubblicità e esigenze di ordine pubblico e celerità; la giurisprudenza tende a ritenere compatibile il rito cartolare nelle convalide d'urgenza.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento di convalida è necessario contestare in maniera precisa e provata gli elementi di fatto su cui il giudice ha fondato la sua valutazione (ad es. la falsità o l'irrilevanza degli elementi probatori): contestazioni generiche sulla mancata esposizione di tutte le argomentazioni sono spesso insufficienti.

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