Cassazione Penale, Sentenza n. 19610/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che ha convalidato il provvedimento del Questore che ha imposto a ZAPPAVIGNA l'obbligo di presentarsi presso gli uffici di P.S. in occasione delle gare dell'A.S. ROMA e il divieto di accesso a stadi per sei anni (ai sensi dell'art. 6 della L. n.401/1989). Il ricorrente deduceva: 1) omessa e insufficiente motivazione, non avendo il G.i.p. affrontato le questioni sollevate in memoria (insussistenza della pericolosità, carenza dei presupposti di necessità e urgenza, possibilità di disapplicare la recidiva e ridurre la durata della misura); 2) travisamento dei fatti circa l'esistenza di precedenti DASPO o misure interdittive e rilevanza di tale errore nella valutazione della gravità della condotta; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto il rito di convalida prevederebbe un contraddittorio meramente cartolare senza possibilità di udienza pubblica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il G.i.p. avesse adeguatamente considerato le doglianze difensive (anche richiamando le memorie depositate) e che la valutazione della gravità fosse fondata sui fatti concreti emersi (ritrovamento in auto di arnesi atti a offendere tra cui martello, mazza, coltello di 20 cm, casco e indumenti tipici di scontri tra tifoserie; arresto per il reato di cui all'art. 6-ter e applicazione di misura di divieto di avvicinamento per tre anni). La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'applicazione del periodo maggiorato (sei anni) ai sensi del comma 5 dell'art. 6 per chi sia già stato destinatario di precedente divieto, rilevando il carattere obbligatorio di tale aggravazione e l'irrilevanza della questione circa l'operatività del precedente divieto al momento della condotta. La censura di illegittimità costituzionale dell'art. 6 è stata dichiarata manifestamente infondata in coerenza con precedente giurisprudenza (che riconosce la non assolutezza della regola della pubblicità e le esigenze di celerità e ordine pubblico nel giudizio di convalida). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Il comma 5 prevede l'aggravamento della durata del divieto per chi sia già stato destinatario di analogo provvedimento e la Corte ha ritenuto tale aggravamento di carattere obbligatorio. Il comma 3 (regime di convalida) è stato considerato compatibile con l'art. 6 CEDU in quanto la pubblicità dell'udienza non è assoluta rispetto alle esigenze di celerità e ordine pubblico del giudizio di convalida.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-ter
Riferimento al reato contestato agli arresti dei soggetti coinvolti; la Corte ha valorizzato l'arresto per il reato di cui a questa norma come elemento a sostegno della gravità della condotta.
Costituzione, art. 117
La censura di violazione dell'art. 117 (con riferimento all'obbligo di conformità alle norme sovranazionali come la CEDU) è stata ritenuta infondata perché la disciplina della convalida è compatibile con le eccezioni alla pubblicità ammesse dalla CEDU in presenza di esigenze di sicurezza e ordine pubblico.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
La Corte ha ritenuto che il diritto a un processo pubblico non sia assoluto e che le esigenze di immediatezza e celerità del giudizio di convalida possano giustificare il procedimento in forma non necessariamente pubblica, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 23644 del 08/07/2020, Stillitano; Sez. 3, n. 15851 del 03/11/2016, Cocchi)
Principi consolidati: a) la regola della pubblicità non è assoluta rispetto al giudizio di convalida; b) l'autonomia di valutazione del G.i.p. rispetto al giudice della convalida e la rilevanza di precedenti divieti non operativi al momento dei fatti non inficiano automaticamente la legittimità della misura aggravata.
Massime di principio
- Il giudizio di convalida del provvedimento del Questore è caratterizzato da esigenze di celerità e immediatezza: il G.i.p. può svolgere un controllo sintetico ma non meramente formale, e è sufficiente che risulti che abbia considerato le doglianze difensive e i fatti rilevanti.
- La presenza di elementi concreti che attengono alla pericolosità (ritrovamento di arnesi atti a offendere, strumenti tipici di scontri tra tifoserie, arresto per reati specifici) giustifica l'adozione e la convalida di misure interdittive più severe, compresa la durata aggravata prevista dal comma 5 dell'art. 6 per i recidivi.
- L'aggravamento della durata del divieto previsto dal comma 5 dell'art. 6 è da considerarsi obbligatorio quando ricorrano i presupposti (preesistenza di analogo divieto), per cui la possibilità di 'disapplicazione' dell'aggravante è molto limitata.
- Le questioni di legittimità costituzionale connesse alla mancata previsione di un'udienza pubblica nel rito di convalida sono generalmente valutate alla luce dell'equilibrio tra diritto alla pubblicità e esigenze di ordine pubblico e celerità; la giurisprudenza tende a ritenere compatibile il rito cartolare nelle convalide d'urgenza.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di convalida è necessario contestare in maniera precisa e provata gli elementi di fatto su cui il giudice ha fondato la sua valutazione (ad es. la falsità o l'irrilevanza degli elementi probatori): contestazioni generiche sulla mancata esposizione di tutte le argomentazioni sono spesso insufficienti.
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