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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27465/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società accreditata aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie specialistiche essenziali, di natura oncologica, rese nell’anno 2011 in favore di assistiti del SSN. La ASL aveva proposto opposizione deducendo che il fatturato/prestazioni erogate avevano superato il tetto di spesa assegnato per quell’annualità e che, pertanto, le prestazioni extra budget non erano dovute. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva accolto il gravame della ASL, revocando il decreto e condannando la società alla restituzione di quanto percepito. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato, anzitutto, la ritenuta validità della notifica dell’appello, sostenendo che l’atto, inviato da PEC a casella di posta ordinaria del difensore, sarebbe stato inesistente e non sanabile; inoltre ha contestato il merito della decisione, deducendo violazione delle norme sui tetti di spesa sanitaria, degli obblighi di correttezza e buona fede e dell’affidamento, assumendo che per l’anno 2011 non vi fosse stato un tetto contrattualmente e consensualmente fissato, che la delibera regionale del 2012 non potesse operare retroattivamente e che, per le prestazioni essenziali/oncologiche, dovesse comunque essere riconosciuto il pagamento. La ricorrente ha anche invocato il precedente giudicato formatosi su annualità diverse (2007-2008), sostenendone l’efficacia favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la notifica telematica all’indirizzo ordinario è nulla e non inesistente, e la costituzione in appello ha comunque sanato il vizio ex art. 156 c.p.c.; nel merito, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione e grava sulla ASL solo la prova del superamento, mentre la struttura accreditata non può pretendere il pagamento delle prestazioni rese oltre il limite, né può fondarsi su affidamento o su giudicati relativi ad annualità diverse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione della società accreditata, confermando la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva accolto l’appello della ASL, revocato il decreto ingiuntivo e disposto la restituzione in favore dell’azienda sanitaria. La Cassazione ha escluso l’inesistenza della notifica dell’appello, qualificandola come nullità sanata dalla costituzione della destinataria; ha poi ribadito che, in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, il superamento del tetto di spesa esclude il diritto al pagamento delle prestazioni rese oltre il budget, anche se essenziali o urgenti, e che il giudicato formatosi su annualità diverse non si estende al nuovo rapporto contrattuale annuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la nullità dell’atto processuale è sanata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, come nel caso in cui il destinatario si costituisca e difenda nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sul superamento del tetto di spesa, qualificato come fatto impeditivo della pretesa della struttura accreditata

  • art. 111 Cost.

    evocato dalla ricorrente a sostegno del principio di strumentalità delle forme e del giusto processo

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di difesa e procura

  • art. 1 L. 53/1994

    richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni eseguite dall’avvocato

  • art. 3-bis L. 53/1994

    richiamato per la notificazione telematica eseguita dalla casella PEC del difensore

  • art. 16, comma 6, D.L. 179/2012

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina delle comunicazioni e notificazioni telematiche

  • art. 16-sexies D.L. 179/2012

    richiamato dalla ricorrente con riferimento al domicilio digitale del difensore

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la decisione di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove

  • art. 112, 115 e 116 c.p.c.

    evocati dalla ricorrente come norme asseritamente violate nella valutazione della controversia

  • art. 2 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto alla salute

  • art. 32 Cost.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza delle prestazioni sanitarie essenziali

  • art. 97 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione al principio di efficienza della pubblica amministrazione

  • art. 1 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per i principi di economicità, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa

  • art. 2 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per il dovere di conclusione del procedimento amministrativo

  • art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992

    richiamato come base della contrattualizzazione dei rapporti tra ASL e struttura accreditata

  • art. 12 D.Lgs. 502/1992

    richiamato per la programmazione e ripartizione del fondo sanitario e dei tetti di spesa

  • art. 32, comma 8, L. 449/1997

    richiamato come norma che impone alle regioni di individuare preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibile

  • art. 39 D.Lgs. 446/1997

    richiamato per la delibera annuale del CIPE di assegnazione delle quote del fondo sanitario nazionale

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un dovere di correttezza della ASL

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla diligenza nell’esecuzione del rapporto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto

Massime di principio

  • In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il tetto di spesa annuale costituisce un limite vincolante e ineludibile: il superamento del budget impedisce la remunerazione delle prestazioni eccedenti e integra un fatto impeditivo della pretesa creditoria.
  • La struttura accreditata non ha un diritto al pagamento delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa, anche se si tratta di prestazioni essenziali o urgenti; essa può rifiutare l’erogazione oltre il limite, mentre l’obbligo di assicurare l’assistenza grava sul servizio sanitario pubblico.
  • L’onere di allegare e provare il superamento del tetto di spesa grava sul debitore convenuto (ASL), perché il superamento del budget è il fatto impeditivo della remunerazione, non il mancato superamento il fatto costitutivo del credito.
  • La notifica telematica eseguita da una PEC verso una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario non è inesistente, ma nulla; la nullità è sanata se l’atto raggiunge comunque il suo scopo, ad esempio mediante la tempestiva costituzione della parte destinataria.
  • Il giudicato formatosi su una determinata annualità o su un diverso contratto sanitario non si estende automaticamente ad annualità diverse, quando i rapporti siano fondati su presupposti negoziali e amministrativi differenti.
  • In tema di determinazione retroattiva dei tetti di spesa sanitaria, la sopravvenienza dell’atto amministrativo non elimina di per sé la validità del limite, poiché il sistema consente che la programmazione e il controllo della spesa intervengano anche successivamente allo svolgimento dell’attività erogata.
  • Il principio di affidamento non prevale, nel sistema dell’accreditamento sanitario, sul vincolo pubblico di contenimento della spesa, trattandosi di meccanismo convenzionalmente e normativamente assoggettato a regressioni tariffarie e controlli di budget.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoGiudicato

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