Cassazione Civile, Ordinanza n. 27465/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società accreditata aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie specialistiche essenziali, di natura oncologica, rese nell’anno 2011 in favore di assistiti del SSN. La ASL aveva proposto opposizione deducendo che il fatturato/prestazioni erogate avevano superato il tetto di spesa assegnato per quell’annualità e che, pertanto, le prestazioni extra budget non erano dovute. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva accolto il gravame della ASL, revocando il decreto e condannando la società alla restituzione di quanto percepito. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato, anzitutto, la ritenuta validità della notifica dell’appello, sostenendo che l’atto, inviato da PEC a casella di posta ordinaria del difensore, sarebbe stato inesistente e non sanabile; inoltre ha contestato il merito della decisione, deducendo violazione delle norme sui tetti di spesa sanitaria, degli obblighi di correttezza e buona fede e dell’affidamento, assumendo che per l’anno 2011 non vi fosse stato un tetto contrattualmente e consensualmente fissato, che la delibera regionale del 2012 non potesse operare retroattivamente e che, per le prestazioni essenziali/oncologiche, dovesse comunque essere riconosciuto il pagamento. La ricorrente ha anche invocato il precedente giudicato formatosi su annualità diverse (2007-2008), sostenendone l’efficacia favorevole. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la notifica telematica all’indirizzo ordinario è nulla e non inesistente, e la costituzione in appello ha comunque sanato il vizio ex art. 156 c.p.c.; nel merito, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione e grava sulla ASL solo la prova del superamento, mentre la struttura accreditata non può pretendere il pagamento delle prestazioni rese oltre il limite, né può fondarsi su affidamento o su giudicati relativi ad annualità diverse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione della società accreditata, confermando la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva accolto l’appello della ASL, revocato il decreto ingiuntivo e disposto la restituzione in favore dell’azienda sanitaria. La Cassazione ha escluso l’inesistenza della notifica dell’appello, qualificandola come nullità sanata dalla costituzione della destinataria; ha poi ribadito che, in materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, il superamento del tetto di spesa esclude il diritto al pagamento delle prestazioni rese oltre il budget, anche se essenziali o urgenti, e che il giudicato formatosi su annualità diverse non si estende al nuovo rapporto contrattuale annuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 156, comma 3, c.p.c.
la nullità dell’atto processuale è sanata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo, come nel caso in cui il destinatario si costituisca e difenda nel merito
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sul superamento del tetto di spesa, qualificato come fatto impeditivo della pretesa della struttura accreditata
art. 111 Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno del principio di strumentalità delle forme e del giusto processo
art. 137 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
art. 83 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di difesa e procura
art. 1 L. 53/1994
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni eseguite dall’avvocato
art. 3-bis L. 53/1994
richiamato per la notificazione telematica eseguita dalla casella PEC del difensore
art. 16, comma 6, D.L. 179/2012
richiamato dalla ricorrente per la disciplina delle comunicazioni e notificazioni telematiche
art. 16-sexies D.L. 179/2012
richiamato dalla ricorrente con riferimento al domicilio digitale del difensore
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la decisione di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove
art. 112, 115 e 116 c.p.c.
evocati dalla ricorrente come norme asseritamente violate nella valutazione della controversia
art. 2 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto alla salute
art. 32 Cost.
invocato dalla ricorrente per sostenere la prevalenza delle prestazioni sanitarie essenziali
art. 97 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al principio di efficienza della pubblica amministrazione
art. 1 L. 241/1990
richiamato dalla ricorrente per i principi di economicità, efficacia e imparzialità dell’azione amministrativa
art. 2 L. 241/1990
richiamato dalla ricorrente per il dovere di conclusione del procedimento amministrativo
art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992
richiamato come base della contrattualizzazione dei rapporti tra ASL e struttura accreditata
art. 12 D.Lgs. 502/1992
richiamato per la programmazione e ripartizione del fondo sanitario e dei tetti di spesa
art. 32, comma 8, L. 449/1997
richiamato come norma che impone alle regioni di individuare preventivamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibile
art. 39 D.Lgs. 446/1997
richiamato per la delibera annuale del CIPE di assegnazione delle quote del fondo sanitario nazionale
art. 1175 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere un dovere di correttezza della ASL
art. 1176 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla diligenza nell’esecuzione del rapporto
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente per il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto
Massime di principio
- In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il tetto di spesa annuale costituisce un limite vincolante e ineludibile: il superamento del budget impedisce la remunerazione delle prestazioni eccedenti e integra un fatto impeditivo della pretesa creditoria.
- La struttura accreditata non ha un diritto al pagamento delle prestazioni rese oltre il tetto di spesa, anche se si tratta di prestazioni essenziali o urgenti; essa può rifiutare l’erogazione oltre il limite, mentre l’obbligo di assicurare l’assistenza grava sul servizio sanitario pubblico.
- L’onere di allegare e provare il superamento del tetto di spesa grava sul debitore convenuto (ASL), perché il superamento del budget è il fatto impeditivo della remunerazione, non il mancato superamento il fatto costitutivo del credito.
- La notifica telematica eseguita da una PEC verso una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario non è inesistente, ma nulla; la nullità è sanata se l’atto raggiunge comunque il suo scopo, ad esempio mediante la tempestiva costituzione della parte destinataria.
- Il giudicato formatosi su una determinata annualità o su un diverso contratto sanitario non si estende automaticamente ad annualità diverse, quando i rapporti siano fondati su presupposti negoziali e amministrativi differenti.
- In tema di determinazione retroattiva dei tetti di spesa sanitaria, la sopravvenienza dell’atto amministrativo non elimina di per sé la validità del limite, poiché il sistema consente che la programmazione e il controllo della spesa intervengano anche successivamente allo svolgimento dell’attività erogata.
- Il principio di affidamento non prevale, nel sistema dell’accreditamento sanitario, sul vincolo pubblico di contenimento della spesa, trattandosi di meccanismo convenzionalmente e normativamente assoggettato a regressioni tariffarie e controlli di budget.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27384/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27388/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27421/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27447/2025 del 14/10/2025
- ordinanza_civile · 14 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27448/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →