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Sentenza

Sentenza n. 814/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - della missiva raccomandata -OMISSIS- notificata in data 16 gennaio 2024, con la quale l'I.N.P.S. - Direzione provinciale di -OMISSIS-, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 15 gennaio 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, adducendo che “(…) i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato e in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti (…)”; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S. - Direzione provinciale di -OMISSIS-, Atto n. -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202400271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali e prospetto di liquidazione del TFS privo di tale beneficio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda il 3 gennaio 2020, dopo avere maturato 56 anni di età e 42 anni di servizio utile. Ha chiesto l'annullamento del diniego con cui INPS ha respinto la domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio e l'accertamento del diritto all'inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990. INPS ha eccepito la mancata notifica del ricorso al Ministero dell'Economia e delle finanze, quale amministrazione di appartenenza, la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 e, nel merito, l'inapplicabilità del beneficio al personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 della l. n. 232/1990 e al personale della Guardia di Finanza, sostenendo inoltre l'assenza di una specifica base normativa e il possibile contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l'eccesso di potere. INPS ha infine contestato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso al Ministero dell'Economia e delle finanze, ritenendo che l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di buonuscita sia l'ente previdenziale competente; pertanto, la controversia deve essere instaurata nei confronti di INPS, senza necessità di evocare l'amministrazione di appartenenza. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza, affermando che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, ma meramente procedurale, incidendo esclusivamente sulla decorrenza del pensionamento. Nel merito, ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti stipendiali spetti a tutto il personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda e in possesso, al momento della domanda, di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'applicabilità alla Guardia di Finanza è stata ritenuta confermata dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Sono state respinte le obiezioni fondate sugli artt. 3 e 81 Cost., poiché il beneficio trova fondamento in una specifica disciplina legislativa e non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento. Il ricorso è stato quindi accolto: il diniego è stato annullato, è stato accertato il diritto al ricalcolo dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti e INPS è stato condannato al pagamento delle somme dovute. Sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, mentre è stata esclusa la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo previsto dalla legislazione richiamata. INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio per età, inabilità, decesso o che chiede il collocamento a riposo con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile sono attribuiti, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

    Il beneficio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché in possesso dei requisiti di età e anzianità di servizio; il termine per la domanda non ha natura decadenziale.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha modificato e consolidato la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, costituendo, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa del beneficio dei sei scatti stipendiali.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Ha fatto salva l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, contribuendo a confermare l'omogeneità del regime nel comparto sicurezza e difesa.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di trattamento previdenziale.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

  • artt. 3 e 81 Cost.

    Le questioni prospettate da INPS sono state ritenute manifestamente infondate: l'estensione del beneficio è sorretta da una specifica disciplina legislativa e non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento né una violazione dei principi di bilancio.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, quando, al momento della domanda, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma ha natura procedurale e incide esclusivamente sulla decorrenza del pensionamento.
  • La controversia relativa alla liquidazione o al ricalcolo dell'indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale obbligato al pagamento, senza necessità di evocare in giudizio l'amministrazione di appartenenza del dipendente.
  • Quando il beneficio dei sei scatti stipendiali è riconosciuto, sulle somme dovute spettano gli interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, mentre non è ammesso il cumulo con la rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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