Cassazione Civile, Ordinanza n. 18495/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza della Corte di appello di Napoli che, in tema di riconoscimento dell'indennità di espropriazione, aveva determinato l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato. L'Ufficio ha ritenuto che tale sentenza avesse natura di sentenza di condanna al pagamento di somme e ha applicato l'aliquota del 3%. La società ha impugnato l'avviso e la CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia, qualificando la sentenza come sentenza di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale e applicando l'aliquota dell'1% ex art. 8, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 37 e dell'art. 8, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il carattere di condanna della sentenza presupposta e quindi l'applicazione dell'aliquota del 3%.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui la sentenza che definisce una controversia meramente patrimoniale da opposizione alla stima e determina definitivamente l'ammontare dell'indennità di espropriazione è assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% come sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere la tassazione come sentenza di condanna; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta dall'Ufficio
art. 8, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene invece applicabile l'art. 8, lett. c), per le sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
art. 8, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986
norma applicabile alla sentenza che determina definitivamente l'indennità spettante all'espropriato; comporta l'imposta proporzionale dell'1%
artt. 1362 e 1363 c.c.
richiamati nel motivo come canoni ermeneutici, ma il ricorso è comunque respinto perché la qualificazione giuridica operata dalla CTR è conforme all'orientamento consolidato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del motivo di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La sentenza che definisce una controversia patrimoniale derivante dall'opposizione alla stima e determina in via definitiva l'indennità di espropriazione va qualificata, ai fini dell'imposta di registro, come sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non come sentenza di condanna.
- In tale ipotesi si applica l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 8, lett. c), d.P.R. n. 131 del 1986.
- Non è corretto assoggettare a imposta proporzionale del 3% una pronuncia che si limiti a quantificare definitivamente un credito indennitario già sorto nell'ambito di un procedimento di espropriazione.
- Quando esiste un orientamento consolidato della Corte sul regime fiscale delle sentenze di opposizione alla stima, il ricorso che ne proponga una diversa qualificazione deve confrontarsi con tale diritto vivente, altrimenti è infondato.
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