Cassazione Penale, Sentenza n. 45788/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha ripristinato nei suoi confronti la misura interdittiva (divieto di esercitare imprese/uffici direttivi) per 12 mesi e gli arresti domiciliari (senza braccialetto) con riferimento a numerosi capi di imputazione di bancarotta (distrattiva, preferenziale, documentale, impropria ecc.). Il ricorso articolava tre motivi: (1) violazione del divieto di ne bis in idem rispetto a una precedente pronuncia di non luogo a procedere per appropriazione indebita, sostenendo che il fatto sarebbe identico e precluso; (2) carenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, deducendo che le condotte contestate sono anteriori (principalmente 2013-2017), che l'indagato si è dimesso dalle cariche e che non vi sono recenti comportamenti analoghi; (3) difetto di idoneità, proporzionalità e adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla misura interdittiva, perché l'interdizione sarebbe sufficiente a prevenire la reiterazione e la custodia è sproporzionata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in cassazione. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura sul ne bis in idem: il fatto storico-naturalistico del nuovo procedimento è diverso da quello oggetto della sentenza di non luogo a procedere per appropriazione indebita, perché la successiva declaratoria di fallimento e il contesto prefallimentare modificano e arricchiscono il quadro fattuale (esposizione a pericolo dei creditori), rendendo possibile la nuova valutazione per bancarotta distrattiva. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato il motivo generico e non idoneo a scalfire la motivazione analitica e circostanziata del Tribunale, che ha ritenuto concrete le esigenze cautelari sulla base del modus operandi reiterato, della pluralità e consistenza delle condotte, dell'uso di prestanome e della persistenza di schemi illeciti; la temporalità isolata non neutralizza tale valutazione. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la proporzionalità e la necessità congiunta delle misure interdittiva e degli arresti domiciliari: l'interdizione impedisce ruoli formali, mentre la custodia domiciliare è stata ritenuta necessaria per impedire la gestione di fatto tramite fiduciari e prestanome. In sintesi, il ripristino delle misure cautelari è stato confermato.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Richiamato per qualificare il Tribunale di Roma quale giudice d'appello del provvedimento cautelare.
art. 649 c.p.p.
Norma sul divieto del ne bis in idem; la Corte interpreta che la valutazione dell'identità del fatto sia di natura storico-naturalistica e che la declaratoria di fallimento può costituire elemento fattuale idoneo a distinguere il nuovo fatto da quello già giudicato.
art. 646 c.p.
Norma sull'appropriazione indebita; citata nel confronto con la bancarotta distrattiva per il tema dell'identità del fatto.
art. 275 c.p.p.
Disposizioni sulle misure cautelari; la Corte ne verifica la sussistenza (idoneità, proporzionalità, adeguatezza) e conferma la necessità delle misure applicate dal Tribunale.
art. 274 c.p.p., lett. c)
Riferimento ai presupposti per la misura cautelare in relazione al pericolo di reiterazione; la Corte accoglie la valutazione del Tribunale circa la concretezza e attualità del pericolo.
art. 669 c.p.p.
Richiamato nel dibattito sul rapporto tra giudicati e riapertura di procedimenti; la Corte distingue i casi di conflitto pratico di giudicati dalla valutazione di fatto per il ne bis in idem.
art. 425 c.p.p.
Citato nel contesto delle sentenze di non luogo a procedere; utilizzato nella discussione sulla irrevocabilità e sugli effetti preclusivi delle decisioni.
Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016
Richiamata come principio che l'idem factum va valutato sulla base delle circostanze fattuali concrete (dato storico-naturalistico) e non della sola qualificazione giuridica; guida l'interpretazione dell'art. 649 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Cass. Sez. 5 n. 25651/2018, Sez. 5 n. 48743/2014)
Richiamate per motivare che bancarotta distrattiva e appropriazione indebita hanno profili strutturalmente diversi e che la declaratoria di fallimento può integrare un elemento che distingue fatti già giudicati.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem si valuta in termini di fatto storico-naturalistico: la stessa condotta può assumere diversa rilevanza nel tempo se sopravvengono elementi fattuali (es. declaratoria di fallimento) che modificano l'evento e la sua offensività nei confronti dei creditori.
- Una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione non sempre impedisce una successiva azione penale su fatti sostanzialmente arricchiti da elementi sopravvenuti; bisogna confrontare la corrispondenza fattuale completa (condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo, luogo e persona).
- La valutazione del pericolo di reiterazione deve essere concreta e può fondarsi su modus operandi ripetuti, pluralità di condotte, uso di prestanome e rilevanza sistematica degli illeciti, non soltanto sulla prossimità temporale degli ultimi fatti.
- Le misure cautelari devono rispettare la proporzionalità: un'interdittiva può essere insufficiente se l'imputato esercita controllo di fatto tramite terzi; in tali casi la custodia domiciliare può risultare giustificata per impedire la reiterazione.
- Motivi generici che non confutano analiticamente la motivazione del giudice di merito sono destinati a fallire in cassazione; la documentazione e il confronto puntuale con le ragioni esposte dal giudice sono essenziali per ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare.
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