Sentenza del 02/05/2019 n. 619 - Comm. Trib. Prov. Torino
Ai fini della validità della notifica all'estero vale l'indirizzo risultante all'AIRE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica dell'intimazione di pagamento, sostenendo che la spedizione effettuata a un indirizzo di Londra diverso da quello risultante dai registri AIRE non potesse perfezionarsi per compiuta giacenza. La questione riguardava quindi quale indirizzo dovesse essere utilizzato per la notifica all'estero di un atto destinato a un cittadino italiano iscritto all'AIRE.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, per un cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE, la notifica deve essere eseguita all'indirizzo estero risultante dall'AIRE. L'invio dell'intimazione a un diverso indirizzo, anche se situato nella stessa città estera, non consente di considerare validamente perfezionata la notifica per compiuta giacenza. Pertanto, la notifica effettuata all'indirizzo errato è stata ritenuta invalida e la contestazione del contribuente è stata accolta.
Norme richiamate
Normativa sulle notificazioni degli atti tributari e processuali ai cittadini italiani residenti all'estero
La notifica deve essere indirizzata al domicilio estero ufficialmente risultante dai registri AIRE, che costituisce il riferimento formale per individuare il luogo di residenza del destinatario.
Regole sulla perfezione della notifica per compiuta giacenza
La compiuta giacenza presuppone che la notifica sia stata tentata presso il corretto indirizzo del destinatario. Se l'atto è spedito a un indirizzo diverso da quello AIRE, la giacenza non sana l'errore e la notifica non si perfeziona validamente.
Massime di principio
- Per le notifiche dirette a cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, l'amministrazione deve utilizzare l'indirizzo estero ufficialmente registrato nei dati AIRE.
- La coincidenza della città o dello Stato di destinazione non è sufficiente: un indirizzo diverso da quello risultante all'AIRE può rendere invalida la notifica.
- La compiuta giacenza produce effetti solo quando il tentativo di notifica è stato effettuato presso l'indirizzo corretto; non può sanare l'invio a un recapito errato.
- In caso di contestazione, occorre confrontare l'indirizzo utilizzato dall'amministrazione con quello AIRE vigente al momento della notifica e verificare la documentazione della spedizione.
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