Cassazione Civile, Ordinanza n. 15854/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione a ruolo di un debito per imposta unica sulle scommesse relativo all’anno d’imposta 2008, per complessivi euro 224.433,25 oltre accessori. La società, avendo appreso dell’esistenza della pretesa tramite estratto di ruolo, aveva impugnato davanti al giudice tributario l’estratto di ruolo, la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento, sostenendo di non aver mai ricevuto validamente gli atti presupposti. In primo grado il ricorso era stato accolto anche per mancata prova della notifica degli atti impositivi e per intervenuta prescrizione. In appello l’amministrazione aveva ottenuto la riforma della decisione: la CTR aveva ritenuto provata la notifica dell’atto accertativo per compiuta giacenza, con conseguente definitività della pretesa e sindacabilità della cartella solo per vizi propri. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2700, 2712, 2719 e 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento della documentazione relativa alla notifica; 2) violazione delle norme sulle notificazioni a mezzo posta e alle persone giuridiche, assumendo che la notifica dell’avviso di accertamento alla società fosse nulla e non perfezionabile con compiuta giacenza presso l’ufficio postale; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c. per avere la CTR omesso di considerare il giudicato interno e l’acquiescenza parziale dell’Ufficio sulle statuizioni di primo grado relative a mancata notifica e prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio la carenza di interesse all’impugnazione della cartella e degli atti presupposti da parte della società, in quanto il ricorso era stato proposto sulla base della sola conoscenza della pretesa tramite estratto di ruolo. Applicando l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella asseritamente non notificata è direttamente impugnabile solo nei casi tipizzati di pregiudizio specifico; tale interesse ad agire deve essere allegato e dimostrato anche nei processi pendenti. Poiché nel caso concreto tale requisito non risultava, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c. e l’originario ricorso introduttivo della società è stato dichiarato inammissibile. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
Richiamato come norma sulla fede privilegiata dell'atto pubblico, invocata dalla ricorrente per contestare la prova della notificazione.
art. 2712 c.c.
Richiamato in relazione alla contestazione della documentazione prodotta in copia.
art. 2719 c.c.
Richiamato in relazione al disconoscimento delle copie documentali prodotte per dimostrare la notifica.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa il perfezionamento del procedimento notificatorio.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia su questioni decisive relative alla notifica e al giudicato interno.
art. 132, comma 4, c.p.c.
Invocato per censurare la presunta mancanza di motivazione della sentenza di merito.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nelle censure sulle modalità di notificazione.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica agli enti.
art. 149 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la notifica a mezzo posta.
art. 8 l. n. 890 del 1982
Richiamato per sostenere che la compiuta giacenza non avrebbe perfezionato validamente la notifica alla persona giuridica nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 14 l. n. 890 del 1982
Richiamato dalla ricorrente nelle censure sulla notificazione postale.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulle statuizioni di primo grado non impugnate.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per la doglianza sull'acquiescenza parziale e sul giudicato interno.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
La Corte lo applica anche ai giudizi pendenti e lo interpreta nel senso che l'impugnazione della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi tipizzati in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio all'agire.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Fonte introduttiva della disciplina sull'estratto di ruolo richiamata dalla Corte.
L. n. 215 del 2021
Legge di conversione della disciplina sull'estratto di ruolo richiamata dalla Corte.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per la possibilità di depositare documenti in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato tra i casi in cui l'invalida notificazione della cartella può essere direttamente impugnata per pregiudizio specifico.
art. 58-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel novero dei controlli pubblici che possono incidere sull'interesse ad agire contro il ruolo/cartella non notificati.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come riferimento per i pagamenti da parte di soggetti pubblici che possono fondare il pregiudizio tipizzato.
art. 2948, n. 4 c.c.
Citate nei motivi e nella decisione di merito per la prescrizione quinquennale dei crediti erariali; la Cassazione non entra nel merito perché assorbe il profilo per difetto di interesse.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela contro una cartella asseritamente non notificata è ammessa solo se il contribuente dimostra uno specifico e attuale pregiudizio rientrante nei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- La carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e impedisce l'esame nel merito delle censure relative alla notifica o alla prescrizione del credito.
- La disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti fino alla decisione, poiché incide sulla condizione dell'azione dell'interesse ad agire.
- Quando manca l'interesse ad agire contro la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, la sentenza di merito va cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile.
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