Sentenza n. 438/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/101936 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Kumar Rohit, adottato il 18 novembre 2025; 2) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/102001 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Sharma Kuldeep, adottato il 18 novembre 2025; 3) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/102006 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Kumar Sanjeev, adottato il 18 novembre 2025; 4) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/101943 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Singh Ranjit, adottato il 17 novembre 2025; 5) del diniego tacito dell’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata il 12 novembre 2025; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quattro provvedimenti di revoca di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori extracomunitari e diniego tacito di un'istanza di accesso agli atti
Esito
La controversia
La titolare di un'azienda agricola ha impugnato quattro provvedimenti prefettizi, adottati nel novembre 2025, con cui erano stati revocati i nulla osta rilasciati in favore di altrettanti lavoratori extracomunitari, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Ha inoltre impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 12 novembre 2025. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare atto della successiva riapertura in autotutela dei procedimenti da parte dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'interesse alla decisione fosse venuto meno dopo che l'amministrazione aveva riaperto in autotutela i procedimenti definiti con i provvedimenti di revoca. Tale riesame, comprovato da una nota prefettizia del 10 febbraio 2026, è stato considerato espressione del riconoscimento delle ragioni della ricorrente e idoneo a superare la controversia. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente alla richiesta della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per effetto di una successiva attività amministrativa, viene meno la situazione controversa e l'interesse alla decisione sul ricorso.
Massime di principio
- La riapertura in autotutela dei procedimenti amministrativi oggetto di impugnazione può determinare la cessazione della materia del contendere quando il riesame elimina la situazione controversa e rende attuale il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza idonea a superare concretamente la controversia, non la mera disponibilità dell'amministrazione a riesaminare in futuro la questione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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