Cassazione Penale, Sentenza n. 19309/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Marco era stato accusato e condannato per attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.) e per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), in relazione a fatti accaduti il 05/09/2018 sul convoglio EN 237: aveva sollevato e manomesso la passerella/intercomunicante tra carrozze, manomesso valvole del sistema pneumatico (freno e apertura porte), minacciato il capotreno con un martelletto frangivetro e tentato la fuga lungo i binari. In appello il difensore ha proposto quattro motivi: nullità per mancato avviso del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, vizio di motivazione sul pericolo concreto ai sensi dell'art. 432, omessa acquisizione di una perizia sul rischio di incendio derivante dal sistema frenante, e illegittimità dell'inseguimento (resistenza) per mera sospetta attitudine a commettere furti.
La decisione
La Corte d'appello di Trieste ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna di primo grado. La condanna è stata a complessivi 1 anno e 1 mese di reclusione (reati unificati per continuazione con concessione delle circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva contestata). La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla nullità per mancata comunicazione del rinvio (la presenza del difensore era stata ritenuta sufficiente e l'eventuale nullità è sanabile se non tempestivamente dedotta), infondati i rilievi sul mancato accertamento del pericolo concreto (il pericolo è stato ritenuto dimostrato dalla manomissione e dalle anomalie segnalate dal macchinista nonché dalla vigilanza attivata), inammissibile il motivo sulla mancata perizia (il giudice d'appello ha motivato adeguatamente l'inutilità della rinnovazione) e infondato il motivo relativo alla illegittimità dell'azione del capotreno. Il ricorrente è stato poi condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare alla parte civile TRENORD la somma liquidata di euro 3.167,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 432 cod. pen.
Il reato richiede la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza dei trasporti; la Corte ha ritenuto che la manomissione delle pedane/passaggi e delle valvole pneumatiche, unitamente alle anomalie rilevate e alle misure di vigilanza adottate, integrino tale pericolo anche senza che si verifichi un evento dannoso concreto.
art. 337 cod. pen.
La condotta minatoria e il lancio del martelletto verso il capotreno sono stati valutati alla stregua di resistenza/ostacolo all'operato del pubblico ufficiale nel corso dell'identificazione e della repressione del reato.
art. 393-bis cod. pen.
Richiamata nel ricorso in relazione alla resistenza; la Corte però ha ritenuto infondati gli argomenti difensivi sull'illegittimità dell'intervento del pubblico ufficiale, in presenza di fatti accertati.
art. 420-ter cod. proc. pen.
la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti
L'obbligo di avviso dell'imputato assente si applica in casi specifici; quando l'imputato è stato dichiarato assente per legittimo impedimento e rappresentato dal difensore, la lettura in udienza dell'ordinanza che fissa la nuova data sostituisce l'avviso e gli avvisi destinati ai presenti sono ritenuti efficaci per la rappresentanza.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Stabilisce che l'imputato assente è rappresentato dal difensore salvo diverse disposizioni di legge; supporta la decisione che l'assenza legittima e la rappresentanza del difensore rendono efficace la comunicazione in udienza.
art. 182 cod. proc. pen.
Norma sui termini e modi per eccepire nullità/intervenire in udienza; la Corte osserva che la parte presente poteva e doveva sollevare tempestivamente l'eccezione e che la mancata tempestiva deduzione rende sanabile la nullità intermedia.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamata come riferimento sui termini per proporre eccezioni e nullità; la mancata deduzione nei termini può comportare la sanabilità dei vizi processuali.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, d, e)
Consente al ricorrente in Cassazione di censurare vizi di motivazione (lett. b ed e), violazioni di norme processuali (lett. c) e l'omessa assunzione di prove decisive (lett. d). La Corte ha valutato tali censure: ha ritenuto infondate o inammissibili quelle relative alla motivazione sul pericolo, alla notifica del rinvio e alla mancata perizia, essendo adeguata la motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La manomissione di apparati essenziali di un mezzo di trasporto (es. sistemi pneumatici frenanti, aperture porte, passerelle) può integrare il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti anche in assenza di un danno concreto se ricorre un pericolo concreto valutato ex ante dagli operatori (anomalie, necessità di vigilanza, fermata del convoglio).
- Le anomalie rilevate dagli operatori del servizio (es. segnalazione di malfunzionamento da parte del macchinista, necessità di due addetti per la sorveglianza) costituiscono elementi idonei a dimostrare il pericolo concreto per la sicurezza dei viaggiatori.
- La richiesta di consulenza tecnica (perizia) in appello viene respinta se il giudice d'appello offre una motivazione sufficiente che rende superflua la prova richiesta; il sindacato di legittimità non riesamina la rilevanza concreta dell'atto richiesto ma la correttezza e sufficienza della motivazione che ha portato al suo rigetto.
- In caso di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato rappresentato dal difensore, la lettura in udienza dell'ordinanza che fissa la nuova data sostituisce in sostanza la notifica diretta all'imputato; eventuali omissioni devono essere eccepite tempestivamente, altrimenti la nullità è sanata.
- L'inseguimento e l'identificazione di un sospetto da parte del personale di bordo non sono automaticamente illegittimi per il solo fatto che l'evento derivi da sospetto di furto: la legittimità dell'azione dipende dalla concretezza degli elementi di fatto e dalla proporzionalità dell'intervento.
- Per affermare responsabilità penale in casi di pericolo per la collettività non è necessario che si concretizzi l'evento lesivo: è sufficiente che la condotta abbia creato una situazione di rischio grave e concreto per la sicurezza del mezzo e dei passeggeri.
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