Sentenza del 09/05/2018 n. 3066 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Verifiche fiscali - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligatorietà - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse nullo perché emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, cioè senza consentirgli di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione dell’atto. La questione riguardava tributi non armonizzati, quali le imposte dirette, per i quali si assumeva l’esistenza di un obbligo generale di contraddittorio anche in assenza di una specifica previsione normativa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, non esiste un principio generale che obblighi l’Amministrazione finanziaria ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale a pena di nullità dell’atto. Tale obbligo sussiste esclusivamente nei casi in cui sia previsto da una specifica disposizione di legge. Pertanto, l’assenza del contraddittorio non determina automaticamente l’invalidità dell’avviso di accertamento.
Norme richiamate
Disciplina dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Le garanzie partecipative del contribuente devono essere applicate secondo quanto previsto dalla legge; in assenza di una disposizione specifica, non è configurabile un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cassazione, 9 dicembre 2015, n. 24823
Il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un requisito generale di validità di ogni atto impositivo. Per i tributi non armonizzati, l’obbligo di instaurarlo sussiste soltanto quando una norma lo prevede espressamente.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, come le imposte dirette, l’Amministrazione non è sempre obbligata a convocare il contribuente prima di emettere l’atto.
- La mancata instaurazione del contraddittorio comporta la nullità dell’accertamento solo quando una specifica norma impone tale adempimento.
- Prima di contestare un avviso per assenza di contraddittorio, occorre verificare quale tributo sia coinvolto e se la normativa applicabile preveda espressamente un obbligo di interlocuzione preventiva.
- La regola può essere diversa per i tributi armonizzati o per procedimenti disciplinati da norme speciali, nei quali il contraddittorio può essere imposto dal diritto dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale.
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