Ordinanza n. 16714/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del provvedimento dell’ENAC – Direzione Territoriale Sardegna, adottato a seguito dell’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 19 maggio 2026, recante diniego parziale dei documenti relativi all’istruttoria di “background check / controllo dei precedenti personali” espletata dalla Polizia di Frontiera, propedeutica al rilascio del CIC (Crew Identification Card –Crew Member) per Aeroitalia; – del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dal ricorrente in data 24 giugno 2026 alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – Ministero dell’Interno e alla Questura di Cagliari – Ufficio di Polizia di Frontiera presso l’Aeroporto “Mario Mameli”, aventi ad oggetto la medesima istruttoria di background check propedeutica al rilascio del CIC; – del silenzio-diniego formatosi, ai sensi dell'art. 25, della l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti e contestuale richiesta di audizione presentata in data 15 luglio 2026 nell'interesse del ricorrente, indirizzata alla Divisione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Polizia di Frontiera presso l'Aeroporto di Cagliari ed ad ENAC, rimasta senza alcun riscontro, con silenzio-diniego maturato alla data del 14 agosto 2026; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti richiesti e, in particolare, degli atti e delle comunicazioni relativi al background check espletato dalla Polizia di Frontiera, costituenti il presupposto del mancato rinnovo della certificazione CIC, con ordine alle amministrazioni resistenti di consentire l’accesso e il rilascio di copia ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso dell'ENAC e silenzi-diniego del Ministero dell'Interno e delle Questure sulla documentazione relativa al background check della Polizia di Frontiera, presupposto del mancato rinnovo della certificazione CIC
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego parziale opposto dall'ENAC alla richiesta del 19 maggio 2026 e dei silenzi-diniego formatisi sulle istanze del 24 giugno e del 15 luglio 2026, nonché l'accertamento del diritto di accedere e ottenere copia della documentazione relativa al controllo dei precedenti personali svolto dalla Polizia di Frontiera per il rilascio della Crew Identification Card. L'Amministrazione ha opposto la riservatezza della documentazione, richiamando l'art. 24, commi 1 e 2, della l. 241/1990, il decreto ministeriale 16 marzo 2022 e la l. 124/2007; ha riferito che la documentazione è stata classificata «RISERVATO» il 20 giugno 2026 per cinque anni e che la divulgazione potrebbe pregiudicare attività di prevenzione, fonti informative e interessi di sicurezza dello Stato. Il ricorrente ha prospettato la necessità degli atti ai fini della difesa contro il mancato rinnovo della certificazione.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso se e in quale misura la documentazione debba essere ostesa al ricorrente. Ha ritenuto gli atti istruttori strumentali all'effettivo esercizio del diritto di difesa e ha ordinato al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, di depositare entro sette giorni una relazione che chiarisca se la riservatezza possa essere tutelata con ostensione parziale o cautele, quali visione senza copia, stralci e omissis, oppure esponga perché tali misure non siano sufficienti. Ha inoltre ordinato il deposito riservato degli atti classificati, in busta chiusa presso la Segreteria, per consentirne l'esame al Collegio. Ogni decisione sull'ostensione è stata riservata all'esito della visione; la trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 42, comma 8, l. 124/2007
Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia
La norma consente l'acquisizione giudiziale di documenti classificati, con modalità di conservazione riservate e con tutela del diritto delle parti di prenderne visione senza estrarne copia; il TAR dispone quindi il deposito riservato e richiede di valutare anche misure di ostensione parziale o cautele.
art. 24, commi 1 e 2, l. 241/1990
la documentazione oggetto dell’impugnato diniego di accesso è coperta da riservatezza ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990, dell’art. 3, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2022 e della legge 3 agosto 2007, n. 124
La disposizione è richiamata dall'Amministrazione quale base dell'opposizione per riservatezza; l'ordinanza non ne definisce l'applicazione conclusiva e dispone ulteriori accertamenti sulle possibili modalità di contemperamento con il diritto di difesa.
Massime di principio
- La classificazione di documenti come riservati non esclude, di per sé, l'acquisizione giudiziale e l'esame della documentazione quando essa sia strumentale all'effettivo esercizio del diritto di difesa: il giudice può ordinare il deposito con modalità riservate e valutare cautele idonee a tutelare le fonti e gli interessi di sicurezza.
- Prima di negare integralmente l'accesso a documenti classificati rilevanti per la difesa, occorre verificare se le esigenze di riservatezza possano essere salvaguardate mediante ostensione parziale, visione senza estrazione di copia, stralci o omissis; l'Amministrazione deve chiarire le ragioni per cui tali cautele sarebbero insufficienti.
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