Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31390/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore marittimo da una società di navigazione, dopo contestazione disciplinare per la mancata presentazione a un imbarco offerto per il 18 aprile 2017 e successivo recesso del 30 maggio 2017. In un precedente giudizio era già stato accertato tra le parti un unico rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato con decorrenza dal 16 aprile 1998. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, ritenendolo sproporzionato e applicando la sola tutela indennitaria, mentre aveva escluso la natura ritorsiva del recesso. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del CCNL del 1 luglio 2015 per il personale navigante e amministrativo delle società di cabotaggio, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avrebbe male applicato la disciplina contrattuale di settore; con il secondo motivo ha denunciato, in via subordinata, l'omesso esame di fatti decisivi in tema di quantificazione del risarcimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva deciso sulla continuità del rapporto, sull'iscrizione al turno particolare o sulla natura a tempo indeterminato del rapporto, ma sulla legittimità del licenziamento disciplinare intimato nel 2017 e sulla sua sproporzione. Ha aggiunto che la censura sarebbe comunque infondata, poiché il rapporto a tempo indeterminato era già stato accertato in sede giudiziale, con la conseguenza che il lavoratore non doveva essere iscritto al turno particolare per poter lavorare. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nonostante la presenza di una "doppia conforme", senza che la ricorrente avesse indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese; disposto anche l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 del CCNL 1 luglio 2015 per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio

    La censura fondata su tale previsione è stata ritenuta inammissibile perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte ha comunque richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, in presenza di un rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato già accertato giudizialmente, il lavoratore non deve essere iscritto al turno particolare per lavorare.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato ricordato che il motivo ex n. 3 deve colpire la ratio decidendi, mentre il vizio motivazionale ex n. 5 non è deducibile quando opera la preclusione della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i propri precedenti conformi ai sensi di tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e censura questioni diverse da quelle effettivamente decise dal giudice di merito.
  • In materia di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Quando un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia già stato accertato con sentenza, non può pretendersi che il lavoratore sia iscritto al turno particolare per poter svolgere l'attività lavorativa, se tale iscrizione è incompatibile con la struttura del rapporto già giudizialmente riconosciuto.
  • Nel licenziamento disciplinare, la valutazione di sproporzione della sanzione può fondare l'illegittimità del recesso con applicazione della tutela indennitaria, quando non risulti una causa ritorsiva o altra invalidità più intensa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.