Risoluzione n. 30 del 16/02/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il costo sostenuto da un avvocato per utilizzare il marchio di uno studio legale è deducibile integralmente per cassa nel reddito di lavoro autonomo. Le somme percepite dal titolare del marchio sono tassate come redditi diversi e l’operazione è soggetta a IVA come prestazione di servizi.
Trattamento fiscale delle somme per l’utilizzo di un marchio da parte di un professionista
Trattamento fiscale dell’utilizzo di un marchio da parte di un professionista
La risoluzione esamina il caso di un avvocato che intende corrispondere un importo per utilizzare il marchio di un noto studio legale, così da presentarsi al pubblico come studio associato o collegato. L’Amministrazione affronta il tema sotto il profilo delle imposte dirette e dell’IVA, soffermandosi sulla natura dell’operazione e sulle modalità di deduzione del costo.
Quesito posto dal professionista
Il contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, rappresenta di voler acquistare il "marchio" di uno studio legale con ottima reputazione, allo scopo di aumentare credibilità, affidabilità e clientela del proprio studio.
In particolare, il professionista chiede se:
- il costo debba essere dedotto secondo il principio di cassa, tipico del lavoro autonomo;
- oppure debba essere ammortizzato secondo le regole previste dall’articolo 103 del Tuir per i marchi d’impresa.
Il dubbio nasce dal richiamo, da parte dell’istante, alla risoluzione n. 117/E del 2002, relativa all’acquisto di un software gestionale da parte di un professionista.
Valutazione della natura dell’operazione
La Direzione richiama alcune considerazioni preliminari sul marchio, qualificato come segno distintivo tipico dell’imprenditore, generalmente legato a un’azienda o a un ramo d’azienda, ma trasferibile anche separatamente.
Viene però evidenziato che, nelle attività professionali, opera l’intuitus personae, che caratterizza il rapporto tra cliente e professionista e rende problematica la riconduzione della capacità di attrarre clientela a un bene immateriale autonomamente trasferibile.
Pur con tali riserve civilistiche, ai fini fiscali è rilevante il contenuto concreto del contratto, dal quale risulta che:
- il titolare del marchio concede al professionista l’utilizzazione del segno grafico per cinque anni;
- il professionista paga anticipatamente e integralmente il corrispettivo;
- l’utilizzo deve avvenire senza pregiudicare l’immagine dello studio titolare.
L’operazione non viene considerata una vera e propria cessione di marchio, ma piuttosto un contratto di natura obbligatoria che consente al professionista di usare il segno grafico su carta intestata, elenco telefonico, targa, convegni e simili, per apparire come collegato allo studio titolare e accrescerne visibilità e credibilità.
Imposte dirette: deducibilità del costo per il professionista
La risoluzione conclude che il costo sostenuto dal professionista è inerente all’esercizio dell’attività professionale, poiché finalizzato a incrementare la clientela e a fruire del buon nome dello studio titolare del marchio.
Ne consegue che il costo è deducibile dal reddito di lavoro autonomo.
Quanto al momento della deduzione, l’Agenzia conferma l’impostazione dell’istante:
- il costo va dedotto integralmente nel periodo d’imposta in cui è effettivamente sostenuto;
- si applica il principio di cassa di cui all’articolo 54 del Tuir;
- non si applica l’ammortamento previsto per i beni strumentali o per i marchi d’impresa.
La risoluzione sottolinea che l’articolo 54 del Tuir consente deroghe al criterio di cassa solo nei casi espressamente previsti, e che in mancanza di una previsione specifica il costo deve essere dedotto nell’anno del sostenimento.
Reddito del titolare del marchio
Le somme corrisposte al soggetto titolare del marchio rilevano anche per quest’ultimo ai fini reddituali.
Secondo la risoluzione, l’importo percepito costituisce corrispettivo dell’assunzione di un obbligo di permettere ad altri l’utilizzo del marchio e deve quindi essere tassato come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir, che include tra i redditi diversi quelli derivanti da obblighi di fare, non fare e permettere.
Trattamento IVA
L’operazione è considerata rilevante anche ai fini IVA.
L’Agenzia ritiene che il pagamento effettuato dal professionista rappresenti il corrispettivo di una prestazione di servizi, consistente nel consentire l’uso del marchio.
Si applica l’articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972, che ricomprende tra le prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo derivanti da obbligazioni di fare, non fare e permettere. Poiché la prestazione è connessa all’attività professionale esercitata abitualmente, risultano integrati sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo dell’IVA.
Principio finale espresso dalla risoluzione
In sintesi, la risoluzione afferma che:
- il professionista può dedurre integralmente per cassa il costo per l’utilizzo del marchio;
- il titolare del marchio deve tassare le somme percepite come redditi diversi;
- l’operazione è soggetta a IVA in quanto prestazione di servizi.
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