Risoluzione n. 32 del 16/02/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il beneficio "prima casa" si applica alle pertinenze solo se rientrano nelle categorie catastali previste e, per le aree scoperte, solo se "graffate" al fabbricato principale. Le aree pertinenziali non graffate, anche se censite in catasto terreni o alla "partita 1", non possono beneficiare dell'agevolazione.
Agevolazione "prima casa" e aree scoperte pertinenziali
Agevolazione "prima casa" e pertinenze: ambito della risoluzione
La risoluzione affronta un interpello sulla corretta tassazione delle aree scoperte pertinenziali di un’abitazione non di lusso per la quale ricorrono i presupposti dell’agevolazione c.d. "prima casa" ai fini dell’imposta di registro. Il punto centrale è stabilire se il regime di favore possa estendersi anche ad aree non formalmente collegate al fabbricato principale tramite "graffatura" catastale.
Quesito posto dal notaio
L’istante, in qualità di notaio, chiede se l’agevolazione prevista dall’art. 1, nota II-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 possa applicarsi anche a aree scoperte pertinenziali di un’abitazione agevolata, quando tali aree:
- non siano tecnicamente "graffate" all’immobile principale;
- non siano autonomamente accatastate nel catasto terreni;
- risultino censite alla "partita 1" come "aree di enti urbani e promiscui".
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’interpellante, il beneficio "prima casa" dovrebbe estendersi anche a tali aree pertinenziali, pur in assenza della graffatura al fabbricato, in quanto comunque destinate al servizio dell’abitazione.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il comma 3 della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, secondo cui l’agevolazione spetta anche per l’acquisto, eventualmente con atto separato, delle pertinenze dell’immobile principale, a condizione che siano rispettate le condizioni del comma 1, lettere a), b) e c).
Sono considerate pertinenze, nei limiti di una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali:
- C/2: cantine, soffitte, magazzini;
- C/6: autorimesse, rimesse, scuderie;
- C/7: tettoie chiuse o aperte.
Le pertinenze devono essere destinate di fatto in modo durevole al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
Orientamenti interpretativi richiamati
La risoluzione richiama la prassi precedente, in particolare:
- circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, punto 2.2.2;
- circolare n. 1 del 2 marzo 1994, capitolo 1, paragrafo IV, punto 3;
- circolare n. 38/E del 12 agosto 2005.
Da tali documenti emerge che l’agevolazione può riguardare anche pertinenze situate in prossimità dell’abitazione principale, purché destinate in modo durevole al servizio della stessa.
Decisione dell’Agenzia sulle aree scoperte pertinenziali
Con riferimento specifico alle "aree scoperte" pertinenziali, l’Agenzia afferma che il beneficio può essere riconosciuto solo se tali aree sono "graffate" al bene principale, cioè censite al catasto urbano unitamente al fabbricato.
In assenza di questo requisito, le aree non possono essere considerate, ai fini dell’agevolazione, pertinenze di un fabbricato urbano, anche se sono stabilmente destinate al servizio dell’abitazione.
Irrilevanza del diverso censimento catastale
La risoluzione precisa che non assume rilievo il fatto che le aree siano:
- iscritte autonomamente al catasto terreni;
- censite alla "partita 1" come aree di enti urbani e promiscui.
Tali modalità di iscrizione non sostituiscono il requisito della graffatura al bene principale agevolato.
Conclusione
La conclusione dell’Agenzia è netta: in mancanza della graffatura catastale al fabbricato principale, non è possibile estendere il regime di favore c.d. "prima casa" alle aree pertinenziali scoperte. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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