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Risoluzione

Risoluzione n. 28 del 13/02/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la sanzione per mancata tenuta del registro cronologico non si applica agli ufficiali della riscossione che, di fatto, non svolgono più le funzioni tipiche. Restano però gli obblighi di registrazione e le relative sanzioni se tali funzioni vengono anche solo in parte esercitate, oltre a specifici obblighi informativi annuali e tempestivi a carico delle società concessionarie.

Ufficiali della riscossione non adibiti alle funzioni tipiche e obblighi informativi

Ufficiali della riscossione non adibiti alle funzioni tipiche

La risoluzione affronta il tema dell'obbligo di tenuta del registro cronologico da parte degli ufficiali della riscossione e delle conseguenze sanzionatorie in caso di mancato adempimento. Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui l'ufficiale sia formalmente nominato ma, di fatto, sia impiegato in altre mansioni.

Quesito sottoposto all'Agenzia

Alcune società concessionarie del servizio nazionale della riscossione hanno chiesto se la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, per la violazione dell'obbligo di tenuta del registro cronologico di cui all'art. 44 del medesimo decreto, sia applicabile anche quando l'ufficiale della riscossione non svolga concretamente le funzioni tipiche ed esegua invece altri incarichi.

Principio interpretativo sulla tenuta del registro cronologico

L'Agenzia osserva che l'obbligo di tenuta del registro cronologico, nel quale devono essere annotati cronologicamente tutti gli atti e i processi verbali posti in essere dagli ufficiali della riscossione, è collegato all'esigenza di consentire un controllo sul regolare svolgimento dell'attività da parte dell'Agenzia stessa.

Da ciò deriva che, se i soggetti nominati ufficiali della riscossione non svolgono di fatto tale attività, l'obbligo di tenuta del registro cronologico non sussiste e, conseguentemente, non si applica la sanzione prevista dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999.

Limite al chiarimento: esercizio anche minimo delle funzioni tipiche

La risoluzione precisa tuttavia che, qualora l'ufficiale della riscossione adibito abitualmente ad altri incarichi compia anche un solo atto, o comunque un numero ridotto di atti, rientrante nelle funzioni tipiche dell'ufficiale, si applicano gli obblighi previsti dall'art. 44 del d.lgs. n. 112/1999.

In tali casi, la violazione di tali obblighi può determinare il presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51 del medesimo decreto legislativo.

Obblighi informativi delle società concessionarie

Per consentire l'attività di vigilanza sull'operato degli ufficiali della riscossione, la risoluzione impone alle società concessionarie un obbligo periodico di informazione verso le competenti strutture dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettivo svolgimento delle funzioni da parte dei dipendenti nominati ufficiali.

Trasmissione annuale entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna società concessionaria deve trasmettere, per ogni ambito territoriale, alla relativa Direzione regionale:

  • un elenco degli ufficiali della riscossione che, alla data indicata, esercitano effettivamente tali funzioni;
  • un elenco dei dipendenti nominati ufficiali della riscossione che sono invece adibiti esclusivamente ad altri incarichi.

Comunicazioni entro 10 giorni per variazioni di impiego

La risoluzione prevede inoltre che, se la società concessionaria:

  • decide di adibire in modo esclusivo ad altre mansioni un proprio ufficiale della riscossione; oppure
  • decide di far compiere anche un solo atto tipico a un ufficiale precedentemente impiegato soltanto in altri incarichi,

debba comunicarlo alle competenti Direzioni regionali entro dieci giorni.

Regime sanzionatorio per l'omessa informativa

La risoluzione è emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 112/1999. L'inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla risoluzione è sanzionata ai sensi dell'art. 53, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Tale sanzione opera in aggiunta a quella eventualmente applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 112/1999 per la mancata osservanza degli obblighi connessi alla tenuta del registro cronologico.

Diffusione del contenuto

L'Ascotributi è invitata a diffondere immediatamente il contenuto della risoluzione alle aziende concessionarie.

Testo integrale

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