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Risoluzione

Risoluzione n. 34 del 21/02/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’origano, pur essendo classificato doganalmente nella stessa voce di basilico, rosmarino e salvia, non rientra tra i prodotti espressamente agevolati dal n. 12-bis della Tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972. Ne consegue l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20% alle cessioni di origano, anche se venduto in buste sigillate a rametti o sgranato, con modifica del precedente orientamento espresso nella risoluzione n. 19/E del 27 gennaio 2006.

Aliquota IVA sulle cessioni di origano

Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA delle cessioni di origano, prendendo posizione in relazione alla precedente risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E. L’Agenzia conclude che l’origano non può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta prevista per altri prodotti aromatici espressamente indicati dalla norma.

Inquadramento tecnico-merceologico

L’Agenzia richiama la nota dell’11 gennaio 2006, n. 137, dell’Agenzia delle Dogane, secondo cui l’origano in rametti o sgranato deve essere classificato alla voce NC 1211 9097. Tale classificazione viene ricondotta alle Note Esplicative del Sistema Armonizzato al capitolo 9, Considerazioni Generali, lettera D, che escludono origano e rosmarino dal capitolo 9, pur potendo essere utilizzati come spezie.

La voce NC 1211 9097 corrisponde, secondo la risoluzione, alla sottovoce 12.07 D.III della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987.

Disciplina IVA richiamata

Ai fini dell’aliquota ridotta, il n. 12-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’applicazione dell’IVA al 4% alle cessioni di:

  • basilico,
  • rosmarino,
  • salvia,
  • freschi,
  • destinati all’alimentazione,
  • con riferimento alla voce doganale ex 12.07.

Motivo dell’esclusione dell’origano dall’aliquota ridotta

L’Agenzia evidenzia che, sotto il profilo tecnico e merceologico, l’origano appartiene alla medesima voce doganale di basilico, rosmarino e salvia, cioè la voce 12.07 della Tariffa doganale vigente al 31 dicembre 1987. Tuttavia, a differenza di tali prodotti, l’origano non è menzionato espressamente dal legislatore fiscale nel n. 12-bis della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633/1972.

Conclusione operativa

Per effetto di quanto sopra, l’Agenzia ritiene che alle cessioni di origano, immesso sul mercato in buste sigillate a rametti o sgranato, si applichi l’aliquota IVA ordinaria del 20%.

Coordinamento con precedente risoluzione

La risoluzione precisa infine che, in conformità a tali conclusioni, deve intendersi modificata sul punto la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19/E.

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