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Ordinanza

Ordinanza n. 1224/2026 - Brescia, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di chiusura negativa del procedimento attivato mediante SCIA per un intervento di frazionamento di un'unità produttiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 15 giugno 2026, preceduto da preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, con il quale il Comune ha qualificato come ristrutturazione edilizia un intervento presentato come manutenzione straordinaria. L'intervento consiste nel frazionamento di un'unica unità produttiva in tre unità distinte, nella realizzazione di due nuovi portoni carrabili, nello spostamento di un accesso esistente e nell'apertura di porte di accesso pedonali. La ricorrente ha dedotto: la riconducibilità dell'intervento alla manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001; la contraddittorietà del diniego rispetto a una precedente sanatoria relativa all'apertura di due finestre sul medesimo fabbricato; la mancata indicazione, nel preavviso di diniego, delle carenze documentali successivamente richiamate nel provvedimento finale; l'irrilevanza e non necessità della documentazione richiesta, poiché le aperture non inciderebbero su parti strutturali, le unità conserverebbero la destinazione produttiva, non sarebbero necessari impianti e non occorrerebbe una valutazione acustica.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare. Ha ritenuto necessaria un'istruttoria per chiarire se l'intervento produca conseguenze urbanistiche apprezzabili in termini di carico urbanistico, viabilità, sicurezza della circolazione e dotazione di standard, oppure sia urbanisticamente neutro; se e in che misura l'intervento sia incompatibile con la disciplina urbanistica transitoria dell'Ambito di Trasformazione n. 8 e quale concreto pregiudizio arrecherebbe agli obiettivi di riconversione dell'ambito, considerato che non sembrano esservi mutamento della destinazione produttiva né aumento della consistenza volumetrica; se la disciplina dell'ambito precluda anche un futuro mutamento della destinazione d'uso delle unità derivanti dal frazionamento e, in tal caso, quali ragioni di interesse pubblico giustifichino tale preclusione. Il Comune è stato onerato di fornire chiarimenti documentati entro il 15 novembre 2026. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il Comune ha preceduto il provvedimento di chiusura negativa con un preavviso di diniego; la ricorrente contesta che alcune carenze documentali siano state indicate soltanto nel provvedimento finale.

  • art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001

    manutenzione straordinaria

    La disposizione è richiamata in relazione alla qualificazione edilizia dell'intervento; la ricorrente sostiene che il frazionamento e le modifiche dei prospetti necessarie agli accessi autonomi rientrino nella manutenzione straordinaria, mentre il Comune li ha qualificati come ristrutturazione edilizia.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione edilizia di un intervento dipende dalle sue concrete ricadute urbanistiche, il giudice può disporre un'istruttoria per verificare specificamente l'incidenza su carico urbanistico, viabilità, sicurezza della circolazione e standard, anziché arrestarsi alla sola descrizione formale delle opere.
  • La compatibilità di un intervento edilizio con la disciplina transitoria di un ambito di trasformazione deve essere valutata anche in rapporto al concreto pregiudizio che l'intervento può arrecare agli obiettivi di riconversione perseguiti dallo strumento urbanistico.
  • La mera realizzazione di un frazionamento e di nuove aperture non consente, da sola, di ritenere dimostrata l'incompatibilità urbanistica dell'intervento quando restano invariati la destinazione produttiva e la consistenza volumetrica; occorre accertare le effettive conseguenze urbanistiche dell'opera.
  • L'eventuale preclusione di futuri mutamenti di destinazione d'uso delle unità risultanti dal frazionamento deve essere ricondotta a una disciplina urbanistica verificabile e sorretta da ragioni di interesse pubblico coerenti con gli obiettivi dello strumento urbanistico.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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