Cassazione Civile, Ordinanza n. 06612/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Potenza il 7 novembre 2023 ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del testo unico immigrazione. Il destinatario proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Potenza, che la rigettava con sentenza confermativa del decreto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: (1) deduceva la motivazione apparente e non intelligibile della sentenza di merito, per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 360 c.p.c.; (2) lamentava omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., sull’eccezione secondo cui la pendenza di una richiesta di protezione internazionale impedirebbe l’espulsione, sostenendo di aver reiterato la volontà di chiedere protezione il 9 dicembre 2023; (3) denunciava ancora omessa pronuncia per mancata considerazione delle condizioni socio-economiche del Paese di origine. La Corte rilevava inoltre che la parte intimata si era costituita solo per eventuale discussione orale, forma ritenuta inammissibile nel procedimento camerale di cassazione, in mancanza di controricorso tempestivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile la costituzione del Ministero e della Prefettura perché avvenuta con atto destinato solo alla partecipazione alla discussione orale, mentre nel rito camerale la partecipazione delle parti richiede il deposito di memorie presupponente un controricorso tempestivo. Nel merito dei motivi, ha ritenuto i primi due generici e carenti dei requisiti di contenuto del ricorso ex art. 366 c.p.c., poiché la narrazione dei fatti si concentrava sulla convalida del trattenimento, estranea al giudizio sull’opposizione al decreto di espulsione, senza adeguata esposizione dei fatti relativi a tale decreto e alle ragioni dell’opposizione. Ha inoltre ritenuto i primi due motivi privi di specificità, perché non indicavano rispetto a quali questioni tempestivamente poste in merito la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata apparente, e perché la dedotta richiesta reiterata di protezione internazionale risultava successiva alla notifica del decreto espulsivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, centrata sui presupposti della misura espulsiva, e perché le condizioni socio-economiche del Paese di origine non erano rilevanti ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo. Non sono state liquidate spese per assenza di attività difensiva degli intimati. È stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. 286/1998
È la base normativa del decreto di espulsione oggetto di opposizione; la Corte ne assume la rilevanza ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di motivazione apparente è stata ritenuta inammissibile per genericità e difetto di specificità del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i vizi di nullità della sentenza; la Corte rileva che i motivi non rispettano i requisiti di specificità richiesti.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché non indicava in modo specifico la questione dedotta in primo grado e non affrontata.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo e della motivazione, ma non idoneo a fondare censure specifiche nella specie.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenze nell’esposizione dei fatti di causa e per difetto di specificità e di chiarezza dei motivi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti deve riguardare la concreta lite decisa e non vicende estranee o solo connesse: se il racconto processuale si concentra su questioni diverse da quelle oggetto della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.
- La censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia deve essere specifica: il ricorrente deve indicare la questione tempestivamente devoluta al giudice di merito, il punto decisivo non esaminato e il nesso con la decisione impugnata.
- Le doglianze che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, perché non incidono sul fondamento effettivo della decisione.
- In tema di espulsione amministrativa, la deduzione di una domanda di protezione internazionale deve essere verificata con riferimento al momento e alle condizioni processuali rilevanti; una richiesta reiterata successiva al decreto impugnato non è di per sé idonea a infirmarne la legittimità.
- Nel rito camerale di cassazione la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria richiede una costituzione rituale mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto meramente finalizzato alla discussione orale è inammissibile.
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