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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15625/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la responsabilità penale di due imputati per furto e utilizzo indebito di carte di credito, intervenendo però sulla pena e rimodulandola. Uno degli imputati ha proposto ricorso deducendo: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da un teste, senza però spiegare in concreto quale incidenza tale prova avrebbe avuto sul compendio probatorio complessivo; 2) la violazione dell'art. 2, comma 4, c.p. in relazione al calcolo della pena, sostenendo che la pena base indicata in anni cinque non consentisse di capire se vi fosse un'erronea applicazione della legge penale, nonostante la pena fosse stata ridotta in appello; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., senza indicare quali elementi positivi, asseritamente trascurati, avrebbero giustificato il beneficio. L'altro imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla individuazione dell'autore del furto, ma le doglianze erano svolte come contestazioni di merito; 2) diniego della sospensione condizionale della pena, senza specificare gli elementi positivi che avrebbero potuto legittimarla nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo del primo ricorrente generico perché non illustrava l'incidenza della prova asseritamente inutilizzabile sul quadro probatorio complessivo; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, a fronte della riduzione della pena in appello, la censura non dimostrava in modo autosufficiente l'errore di diritto; ha ritenuto generico anche il terzo motivo per mancata indicazione degli specifici elementi positivi a sostegno delle attenuanti generiche. Quanto al secondo ricorrente, il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché risolto in una mera contestazione di fatto non scrutinabile in cassazione, e il secondo per genericità, non essendo stati indicati gli elementi positivi rilevanti ai fini della sospensione condizionale. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4, c.p.

    La censura sulla successione di leggi penali è stata ritenuta inammissibile perché non supportata da una concreta dimostrazione dell'errore di applicazione della legge penale, specie a fronte della riduzione della pena già ottenuta in appello.

  • art. 62 bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche non può essere censurato in modo generico: occorre indicare gli specifici elementi positivi che sarebbero stati trascurati e che avrebbero giustificato la concessione del beneficio.

  • art. 163 c.p.

    La doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena è stata dichiarata generica perché non accompagnata dall'indicazione degli elementi positivi rilevanti per la concessione del beneficio.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte ha applicato il filtro dell'inammissibilità per ricorsi privi di specificità o che veicolano mere contestazioni di fatto non consentite in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di inutilizzabilità di una prova è inammissibile se il ricorrente non spiega in modo specifico quale incidenza la prova contestata abbia avuto sulla tenuta complessiva della motivazione di responsabilità.
  • Le censure sulla pena o sulla successione di leggi penali devono essere autosufficienti e concretamente intelligibili: non basta affermare che il calcolo della pena base non consente verifiche, se non si dimostra in che modo si sia verificata l'erronea applicazione della legge.
  • Le doglianze contro il diniego delle attenuanti generiche o di benefici come la sospensione condizionale richiedono l'indicazione puntuale degli elementi positivi che il giudice avrebbe omesso di considerare; in difetto, il motivo è generico.
  • In cassazione non sono ammissibili contestazioni che mirano soltanto a una nuova valutazione del fatto o della prova, poiché il giudizio di legittimità è limitato al controllo di legalità e di logicità della motivazione nei limiti devoluti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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