Ordinanza n. 10841/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142 del 2015, che assume di avere presentato contestualmente alla domanda di protezione internazionale il 14 marzo 2024 e di avere reiterato in occasione delle successive convocazioni presso la Questura di Roma. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della tempestività dell'azione avverso il silenzio, poiché dagli atti, e in particolare dal verbale di audizione del 22 dicembre 2025, non risulta provata la successiva reiterazione dell'istanza. In base all'art. 31 c.p.a., l'azione può essere proposta finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento del silenzio né ha deciso la domanda cautelare. Ha assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie sulla questione della possibile tardività dell'azione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per la tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
La disposizione impone il rispetto del termine massimo di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento per proporre l'azione avverso il silenzio, anche quando l'inadempimento continui.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
d.lgs. n. 142 del 2015
Disciplina, secondo il richiamo contenuto nell'atto introduttivo, il circuito nazionale e le misure di accoglienza in favore dei richiedenti asilo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto normativo per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, la protrazione dell'inadempimento non consente di superare il termine massimo di un anno decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, previsto dall'art. 31 c.p.a.; la tempestività deve essere verificata anche in relazione alla prova dell'effettiva presentazione o reiterazione dell'istanza procedimentale.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie prima di definire la controversia, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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