Cassazione Penale, Sentenza n. 32565/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena per i reati di detenzione e immissione in commercio di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.) e ricorso articolato nei seguenti profili: nullità della notificazione del decreto di citazione (notificazione eseguita al difensore ex art. 157, comma 8-bis e/o art. 161, comma 4 c.p.p., nonostante rifiuto o senza tentativo presso il domicilio eletto); mancata notifica dell'avviso di conclusione indagini; omissione o insufficienza della perizia richiesta per accertare la grossolanità del falso; errata esclusione della contravvenzione ex art. 712 c.p.; mancata motivazione circa la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria; presunta contraddittorietà tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della notifica, ha ritenuto che, nel caso concreto, sussistessero elementi per inquadrare la notifica come eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p. (esistendo una precedente notifica personale), per cui la mancata notifica presso il domicilio eletto costituisce nullità generale a regime intermedio sanabile e la relativa doglianza doveva essere sollevata in appello e non per la prima volta in Cassazione. Quanto alla perizia, la Corte ha ritenuto superflua la rinnovazione istruttoria in appello perché la contraffazione era adeguatamente dimostrata da documenti e testimonianze; ha poi affermato che ai fini dell'art. 474 c.p. non è necessaria la verifica della grossolanità del falso (reato di pericolo che tutela la fede pubblica). La deduzione sulla contravvenzione ex art. 712 c.p. è risultata infondata perché l'imputato non ha allegato l'effettivo acquisto dei beni, requisito necessario per quella fattispecie. La Corte ha inoltre ritenuto correttamente motivate le ragioni per non operare la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria e ha respinto la tesi secondo cui il riconoscimento di attenuanti generiche imponga automaticamente il riconoscimento della causa di esclusione di punibilità ex art. 131-bis. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p. (comma 8-bis)
La notificazione al difensore di fiducia è disciplinata da questa norma quando sia già avvenuta una prima notifica personale; in tale ipotesi la mancata notifica presso il domicilio eletto è configurata come nullità generale a regime intermedio (sanabile) e non come nullità assoluta.
art. 161 c.p.p. (comma 4)
Legittima la notifica 'sostitutiva' al difensore quando sia rigorosamente accertata l'impossibilità di perfezionare la notifica presso il domicilio eletto; se tale verifica manca, la notifica può integrare una omissione (nullità assoluta).
art. 179 c.p.p.
Richiamata nella giurisprudenza come riferimento sulle nullità della vocatio in ius; la nullità assoluta ricorre solo se la notificazione è omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto.
art. 184 c.p.p.
Riferimento alla possibilità di sanatoria di vizi relativi alle modalità di notifica quando l'atto abbia comunque raggiunto l'effetto conoscitivo.
art. 415-bis c.p.p.
Norma sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica di tale avviso non abbia automatically determinato una nullità insanabile, specie in presenza di conoscenza effettiva degli atti.
art. 474 c.p.
Reato di detenzione e vendita di prodotti con marchio contraffatto: la sua configurazione tutela la fede pubblica ed è reato di pericolo; non è necessaria la dimostrazione della 'grossolanità' del falso o dell'inganno concreto dell'acquirente.
art. 712 c.p.
Contravvenzione relativa all'acquisto di cose provenienti da reato: richiede che l'imputato alleghi e dimostri l'esistenza di un acquisto reale; in mancanza di tale allegazione la fattispecie non è astrattamente configurabile.
art. 131-bis c.p.
Causa di esclusione della punibilità per specifiche ipotesi (es. particolare tenuità del fatto): il riconoscimento di attenuanti generiche non comporta automaticamente l'applicazione di art. 131-bis; la sua operatività richiede autonome valutazioni normative e di fatto.
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. d)
Richiamato nella giurisprudenza in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la mancata rinnovazione rileva in Cassazione solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; disciplina le conseguenze accessorie a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La notificazione al difensore può avere effetti diversi a seconda della 'matrice' procedurale: se è eseguita in forza dell'art. 157, comma 8-bis (dopo una prima notifica personale) la mancata notifica al domicilio eletto è, in genere, un'irregolarità sanabile; se è eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4 senza aver accertato l'inidoneità del domicilio eletto, può costituire nullità assoluta.
- Le doglianze sulle notifiche irregolari vanno tempestivamente sollevate in sede di merito (appello) e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione quando la giurisprudenza ammette la sanatoria per vizi non impeditivi dell'effettiva conoscenza.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria o di perizia in sede di appello è ammissibile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la valutazione del giudice di appello sul punto, se logicamente motivata, è sindacabile in cassazione con limiti assai ristretti.
- Nel reato di contraffazione (art. 474 c.p.) non è necessario provare la 'grossolanità' del falso o l'effettivo inganno degli acquirenti: si tratta di un reato di pericolo che tutela la fede pubblica.
- Per configurare la contravvenzione ex art. 712 c.p. l'imputato deve allegare elementi concreti sull'acquisto; in mancanza, la difesa non può far valere tale prospettazione difensiva basandosi su mere astrattezze.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e una determinazione mite della pena non determinano automaticamente l'applicabilità di cause di esclusione della punibilità (es. art. 131-bis); ogni causa ha autonomi presupposti normativi e fattuali da provare e motivare.
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