Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33445/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale (ex artt. 110 c.p., 216, comma 1, n.1 e n.2, e 223, comma 1, legge fall.), per avere distratto somme dalla Family Home s.r.l. versandole a società riconducibili al Parolin (Ediland s.r.l. e G.P. Casa s.r.l.) e mediante prelevamenti soci e compensi amministratori non deliberati (importi contestati: €51.454,55; €79.000,00; complessivi €199.153,02, di cui €144.153,02 prelevamenti e €55.000 compensi). Inoltre Parolin è accusato di avere tenuto scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei debiti e crediti. In sede di ricorso vengono dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione: mancata considerazione delle censure di appello, insufficienza della prova del dolo e della consapevolezza del danno al ceto creditorio (in particolare in relazione al lasso temporale di tre anni tra preliminare e fallimento), validità delle fatture e natura commerciale degli addebiti, legittimità dei prelevamenti/compensi in quanto soci unici, regolarità contabile e proponibile attenuanti e riduzione della pena (offerta risarcitoria e comportamento post delictum).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto, confermando le valutazioni dei giudici di merito e, dunque, le condanne già irrogate in primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione dei giudici di merito, richiamando il principio per cui la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, a carico dell'amministratore, della destinazione delle somme trasferite e dagli indici di fraudolenza (cointeressenze, mancanza di garanzie, assenza di documentazione contabile certa, tardiva fatturazione). Ha inoltre rigettato le censure sulla sussistenza del dolo e sulla posizione della Fecondo, sul carattere commerciale delle operazioni, sulla regolarità contabile e sulla possibilità di derubricazione; ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6 c.p. ai reati di bancarotta per distrazione; ha ritenuto inammissibili o generiche varie doglianze sulla quantificazione del danno e sulla determinazione della pena. In definitiva il giudicato di merito è stato confermato (confermata la responsabilità penale e le relative pene e misure accessorie come da sentenza di merito).

Norme richiamate

  • Codice penale

    Principio del concorso di persone: i fatti sono stati contestati come opere in concorso tra gli imputati

  • Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)

    art. 216, comma 1, n. 1 e n. 2

    Norma che punisce la bancarotta fraudolenta per distrazione (n.1) e per altre forme rilevanti (n.2); applicata per i prelevamenti, pagamenti e distrazioni di risorse societarie

  • Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)

    Sanzioni previste per i reati fallimentari; richiamata nella rubricazione delle imputazioni

  • Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)

    Norma richiamata nella discussione sulla tenuta della contabilità e sulle eventuali violazioni formali della contabilità societaria

  • Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)

    Attribuisce al fallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni e giustifica l'inversione dell'onere probatorio rispetto alla destinazione dei beni o dei ricavi

  • Codice penale

    Attenuante del cosiddetto "attivo ravvedimento"; la Corte chiarisce che non è applicabile ai reati che offendono il patrimonio in modo risarcibile (come la bancarotta per distrazione)

  • Codice civile

    Disposizione che richiede che la misura del compenso degli amministratori sia determinata con delibera assembleare; usata per ritenere illeciti i compensi non deliberati

  • Codice di procedura penale

    Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione controlla la presenza e la coerenza della motivazione, non rivede i fatti né sostituisce la valutazione del merito

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)

    Richiamato in ordine alla mancata richiesta di discussione orale; disciplina procedurale sulla discussione in Cassazione

  • Codice penale

    Richiamato nella motivazione in tema di risarcibilità economica dei danni (citazione nella giurisprudenza relativa all'attivo ravvedimento)

Massime di principio

  • In ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, quando l'amministratore non prova la destinazione delle somme prelevate o trasferite, può desumersi la distrazione: l'onere probatorio grava sull'amministratore/fallito (art. 87 l.f.).
  • La presenza di cointeressenze tra amministratore e società beneficiaria, assenza di garanzie, fatturazione irregolare o tardiva e documentazione contabile carente sono indici concreti di fraudolenza che giustificano la condanna.
  • Nei procedimenti di legittimità la Cassazione non consente una rinnovata valutazione del merito: i motivi che si limitano a riproporre la stessa narrativa già esaminata e motivatamente respinta in appello sono inammissibili o infondati.
  • La qualifica formale di presidente/consigliere e la stretta vicinanza familiare con l'amministratore di fatto possono contribuire a desumere la consapevolezza o l'omissione colpevole, ove emerga che la carica è stata usata per dissimulare operazioni a favore di interessi del rappresentante.
  • I prelevamenti a titolo di compenso devono essere deliberati dall'assemblea (art. 2389 c.c.); la loro percezione senza delibera è elemento integrativo della fattispecie di distrazione.
  • L'attivazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 c.p. (attivo ravvedimento) è generalmente esclusa per reati che consistono in offesa patrimoniale risarcibile, come la bancarotta per distrazione.
  • Per ottenere risultati in sede di impugnazione è necessario proporre censure specifiche, documentate e riferite puntualmente alla motivazione di merito: argomentazioni generiche o basate su una diversa valutazione dei fatti non convinceranno la Cassazione.
  • La mancata registrazione/assenza di data certa di contratti preliminari può rendere quegli atti inopponibili al fallimento e, se collegata ad assenza di garanzie e a interessi personali, diventa indice di operazioni finalizzate a sottrarre risorse societarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.