Tribunale, Sentenza T-591/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 7 February 2024. — Polaroid IP BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark representing a square placed inside a rectangle – Absolute ground for invalidity – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-591/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Polaroid IP BV contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio figurativo raffigurante un quadrato dentro un rettangolo. Secondo il Tribunale, il segno era una combinazione semplice e banale di figure geometriche di base, priva di elementi capaci di essere memorizzati come indicazione di origine commerciale. La nullità è stata quindi confermata per tutti i prodotti e servizi rivendicati, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchi UE applicabile ratione temporis.
Nullità di un marchio UE figurativo costituito da un quadrato inserito in un rettangolo per assenza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchi UE
La questione giuridica
Se il segno figurativo composto da un quadrato inserito in un rettangolo, registrato come marchio UE per varie classi di prodotti e servizi, fosse privo di carattere distintivo e quindi nullo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; in particolare, se il Tribunale dovesse ritenere erronea la valutazione della percezione del pubblico rilevante e della distintività del segno rispetto ai prodotti e servizi rivendicati.
Principio di diritto
Un segno figurativo costituito dalla semplice combinazione di due figure geometriche di base, come un quadrato inserito in un rettangolo, non è idoneo a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti o servizi, salvo che presenti elementi grafici sufficientemente originali, facilmente memorizzabili e immediatamente percepiti come indicazione di provenienza. Il Tribunale conferma che la valutazione va compiuta sulla base dell’impressione complessiva del segno rispetto al pubblico di riferimento e ai prodotti o servizi interessati, senza rilevanza vincolante delle precedenti decisioni interne dell’EUIPO; nel caso di specie, il marchio è stato correttamente dichiarato nullo per difetto di carattere distintivo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Nullità di un marchio UE figurativo per difetto di carattere distintivo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Polaroid IP BV contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO. Oggetto della controversia è la validità di un marchio UE figurativo costituito dai contorni di un quadrato inserito in un rettangolo, registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 25 e 40.
Fatti e procedimento amministrativo
Il segno era stato depositato il 3 gennaio 2017 e registrato il 5 aprile 2018. Thomas Klimeck aveva chiesto la dichiarazione di nullità per diversi motivi assoluti e relativi, tra cui quelli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), e all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001. La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e la Commissione di ricorso aveva confermato tale conclusione.
Normativa applicabile
Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 3 gennaio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009, nonostante il procedimento amministrativo abbia fatto riferimento anche al regolamento (UE) 2017/1001. Le disposizioni rilevanti sono quindi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sul difetto di carattere distintivo, e, per il regime delle nullità, l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Questioni sollevate dal ricorrente
Polaroid sosteneva, in sintesi, che:
- la Commissione di ricorso avrebbe applicato il criterio sbagliato, facendo leva sulla supposta descrittività del segno anziché sul solo difetto di distintività;
- la percezione del pubblico rilevante sarebbe stata valutata in modo contraddittorio e senza considerare l’impressione complessiva del segno;
- la distintività avrebbe dovuto essere apprezzata diversamente per ciascuna classe di prodotti e servizi, tenendo conto delle specificità di alcuni beni e del settore dell’abbigliamento.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale respinge anzitutto la critica relativa al criterio giuridico applicato: la Commissione di ricorso non aveva fondato la decisione sulla descrittività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), ma unicamente sulla mancanza di carattere distintivo dovuta alla semplicità della forma.
Quanto alla percezione del pubblico, il Tribunale ritiene coerente l’analisi dell’EUIPO: il fatto che il segno possa ricordare una cornice o un’etichetta non esclude, ma anzi conferma, che esso non venga percepito come indicazione dell’origine commerciale. La Commissione di ricorso aveva inoltre considerato il segno nel suo insieme, compresi i rapporti proporzionali tra quadrato e rettangolo, concludendo correttamente che tali elementi non erano insoliti, visivamente incisivi o facilmente memorizzabili.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui figure geometriche elementari o combinazioni semplici e non originali di tali figure non sono normalmente percepite come marchi, salvo un minimo grado di distintività acquisita o intrinseca. Rileva inoltre che la prassi decisionale precedente dell’EUIPO non è vincolante e non può da sola determinare l’esito del caso concreto.
Valutazione per classi di prodotti e servizi
Per la classe 9, il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso aveva esaminato il segno rispetto all’intera categoria di beni e che il ragionamento era estensibile a tutti i prodotti rivendicati.
Per la classe 11, la percezione del segno come elemento decorativo o come profilo della progettazione dei beni è stata ritenuta sufficiente a escludere la distintività, a prescindere dal fatto che taluni prodotti non avessero una forma identica a quella del segno.
Per la classe 25, il Tribunale condivide l’idea che il segno, se apposto su capi di abbigliamento o accessori, sarebbe percepito come semplice etichetta, elemento grafico o decorativo, nonostante l’asserita consuetudine del settore per marchi minimalisti.
Per la classe 40, il segno è stato considerato idoneo al più a rappresentare un semplice riquadro decorativo o il formato di documenti stampati; anche qui manca qualsiasi caratteristica memorabile capace di svolgere funzione distintiva.
Decisione
Il Tribunale respinge il motivo unico e, conseguentemente, l’intero ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Polaroid IP BV alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che la distintività di un marchio figurativo va valutata in base all’impressione complessiva prodotta sul pubblico rilevante e rispetto ai prodotti o servizi concretamente rivendicati. Una combinazione estremamente semplice di figure geometriche di base è, di regola, incapace di svolgere la funzione essenziale del marchio, salvo che presenti elementi peculiari, immediatamente percepibili e memorizzabili come indicazione di origine commerciale.
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