Tribunale, Sentenza T-353/22
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 7 February 2024. — XH v European Commission. — Civil service – Officials – Promotion – 2021 promotion exercise – Decision not to promote the applicant to grade AD 7 – Article 45 of the Staff Regulations – Explicit decision rejecting the complaint – Modification of the application – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment. — Case T-353/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della funzionaria OLAF contro il mancato avanzamento al grado AD 7 nel 2021. Ha ritenuto sufficiente la motivazione contenuta nella decisione esplicita di rigetto del reclamo e ha escluso che la sua tardiva comunicazione incidesse sulla legittimità dell’atto. Ha poi escluso irregolarità decisive nella comparazione dei meriti e qualsiasi errore manifesto di valutazione, rigettando anche la domanda risarcitoria.
impugnazione della decisione della Commissione di non promuovere una funzionaria al grado AD 7 nel 2021 e domanda risarcitoria connessa, per asserita insufficiente motivazione, errore manifesto di valutazione e irregolarità nelle procedure di promozione
La questione giuridica
Se la decisione di non promuovere la ricorrente nell’esercizio 2021 fosse viziata da insufficiente o tardiva motivazione, da violazione dell’articolo 45 dello Statuto e delle regole applicabili alla comparazione dei meriti, da irregolarità connesse a precedenti esercizi di promozione e da conflitti di interessi asseriti; e, in caso negativo, se sussistessero i presupposti per il risarcimento del danno.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in materia di promozioni dei funzionari, la Commissione non è tenuta a motivare la decisione di promozione nei confronti dei candidati non promossi, ma deve motivare adeguatamente la decisione di rigetto del reclamo; tale motivazione può essere fornita anche con decisione esplicita successiva al ricorso, se la tardiva comunicazione non impedisce l’esercizio effettivo della tutela giurisdizionale. Ha inoltre ribadito che il controllo giurisdizionale sulla comparazione dei meriti è limitato all’errore manifesto di valutazione e che, nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato né un vizio di motivazione, né una violazione dell’articolo 45 dello Statuto, né un conflitto di interessi rilevante, con conseguente rigetto sia dell’annullamento sia del risarcimento danni.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90(2) dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 11 e 11a dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regole di procedura del Tribunale dell’Unione europea, articoli 84, 85, 86, 90, 92, 106
- Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea del 16 dicembre 2013
Mancata promozione al grado AD 7 nell’esercizio 2021
Il Tribunale dell’Unione europea, quarta sezione, si è pronunciato su un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionaria OLAF contro la decisione della Commissione di non inserirla nell’elenco dei promossi nell’esercizio 2021. La controversia riguarda anche la domanda di risarcimento danni collegata alla mancata promozione e a precedenti vicende valutative della carriera della ricorrente.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva già contestato precedenti decisioni di mancata promozione, in particolare per l’esercizio 2017, conclusosi con una sentenza parzialmente favorevole del 25 giugno 2020 nella causa T‑511/18. In seguito, nel 2021, il capo di direzione di OLAF non propose la sua candidatura; il Comitato comune di promozione non la raccomandò e la Commissione pubblicò la decisione di non promuoverla il 10 novembre 2021. La funzionaria presentò reclamo ai sensi dell’articolo 90(2) dello Statuto; il reclamo fu inizialmente rigettato in via implicita per decorso del termine, e poi con decisione esplicita del 31 maggio 2022 notificata il 2 giugno 2022.
Ammissibilità della modifica del ricorso
Dopo la notifica della decisione esplicita di rigetto del reclamo, la ricorrente depositò una richiesta il 14 luglio 2022 per introdurre nuovi argomenti e far valere anche tale decisione. Il Tribunale ha qualificato tale atto come modifica del ricorso ai sensi dell’articolo 86 del proprio regolamento di procedura, poiché la decisione esplicita aveva sostituito quella implicita e la parte ricorrente aveva rispettato i requisiti formali e temporali applicabili nei ricorsi ex articolo 270 TFUE. Di conseguenza, la legittimità dell’atto lesivo è stata esaminata tenendo conto anche della motivazione contenuta nella decisione esplicita di rigetto del reclamo.
Motivazione della decisione e sua comunicazione tardiva
La ricorrente sosteneva che la decisione di non promuoverla fosse priva di motivazione adeguata e, in ogni caso, che la motivazione fosse stata comunicata oltre il termine di quattro mesi previsto per il reclamo. Il Tribunale ha ricordato che, in base all’articolo 41 della Carta, all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto e all’articolo 296 TFUE, l’amministrazione deve motivare gli atti in modo chiaro e sufficiente; nel settore delle promozioni, tuttavia, non vi è obbligo di motivare la decisione di promozione verso i candidati non selezionati, mentre la motivazione è dovuta nella decisione che rigetta il reclamo.
Nel caso concreto, la decisione esplicita di rigetto del reclamo era lunga e dettagliata, conteneva il quadro normativo, la comparazione dei meriti con estratti anonimizzati di rapporti di valutazione dei candidati promossi, e affrontava anche gli argomenti della ricorrente relativi alla sentenza del 25 giugno 2020 e ai presunti conflitti di ruolo di alcuni colleghi. Il Tribunale ha quindi ritenuto la motivazione chiara e sufficiente. Quanto alla tardiva comunicazione, ha ribadito che il ritardo, di per sé, non incide sulla legittimità intrinseca della decisione se non ha impedito alla parte interessata di impugnarla utilmente; qui la ricorrente aveva infatti potuto modificare il ricorso e contestare efficacemente la motivazione.
Allegata violazione della sentenza del 25 giugno 2020 e delle procedure precedenti
La ricorrente sosteneva che l’interim probation report, già censurato nella causa T‑511/18, avrebbe continuato a influenzare i rapporti di valutazione successivi e quindi anche le promozioni 2020 e 2021. Il Tribunale ha distinto nettamente gli esercizi di promozione: le censure relative al 2017 e al 2020 sono state dichiarate irrilevanti rispetto al presente giudizio, limitato all’esercizio 2021, e comunque già oggetto di altri contenziosi.
Quanto all’esercizio 2021, il Tribunale ha osservato che il rapporto intermedio di prova era stato rimosso dal fascicolo Sysper 2 nel 2018. Inoltre, la decisione di promozione doveva basarsi, secondo l’articolo 4(1)(a) delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45, sui rapporti di valutazione redatti dopo l’ultima promozione, cioè quelli dal 2018 al 2020. Tali rapporti non contenevano riferimenti al rapporto di prova contestato e presentavano valutazioni positive, ma non tali da imporre la promozione della ricorrente. Il Tribunale ha quindi escluso che la mancata esecuzione della sentenza del 2020 avesse contaminato la procedura del 2021.
Comparazione dei meriti e assenza di errore manifesto di valutazione
Sul secondo motivo, la ricorrente invocava un errore manifesto di valutazione per non avere la Commissione valorizzato adeguatamente i suoi rapporti di valutazione positivi e la sua anzianità. Il Tribunale ha richiamato il proprio costante orientamento: l’autorità investita del potere di nomina dispone di un ampio margine di discrezionalità nella ponderazione dei tre criteri dell’articolo 45 dello Statuto, ma deve procedere a una comparazione seria, imparziale e su basi omogenee; il sindacato del giudice è limitato all’errore manifesto.
Nel caso di specie, l’amministrazione aveva preso in considerazione i rapporti 2018‑2020, dato che la ricorrente era stata promossa nel 2018. Dalla decisione di rigetto del reclamo emergeva che, nell’unità OLAF interessata, nove funzionari AD 6 erano eleggibili e sei furono promossi in base alle quote disponibili. I candidati promossi presentavano valutazioni complessivamente più elevate, con descrizioni quali "pilastri dell’unità" o persone "indispensabili", e avevano assunto maggiori responsabilità o erano giudicati in grado di assumerne. Per contro, il rapporto 2020 della ricorrente, pur positivo, la qualificava come una persona che si era integrata rapidamente e che aveva svolto un lavoro soddisfacente, senza indicare responsabilità aggiuntive o di gestione. Il Tribunale ha quindi concluso che non vi era alcun superamento manifesto dei limiti discrezionali della Commissione.
Conflitti di interessi e irrilevanza di talune censure
La ricorrente lamentava inoltre conflitti di interessi di diversi colleghi che avrebbero partecipato, a vario titolo, alla procedura di promozione o alla gestione del suo fascicolo. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili alcune di tali censure perché formulate solo nella replica e supportate da documenti producibili sin dall’introduzione del ricorso, in violazione degli articoli 84 e 85 del regolamento di procedura. Altre censure sono state giudicate irrilevanti perché riferite a decisioni e attività concernenti l’esecuzione della sentenza sul 2017, non al procedimento 2021.
Quanto al membro del gruppo preparatorio proveniente dal servizio medico, il Tribunale ha ritenuto che la mera consultazione del fascicolo non bastasse a dimostrare un interesse personale idoneo a compromettere l’indipendenza ai sensi dell’articolo 11a dello Statuto. La partecipazione a un organo collegiale, inoltre, non rendeva la sua eventuale valutazione determinante. Le doglianze relative agli articoli 11 e 11a dello Statuto sono dunque state respinte.
Domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento, pari a EUR 25 000 per il danno non patrimoniale e EUR 50 000 per il danno patrimoniale, è stata rigettata perché subordinata all’illegittimità degli atti impugnati, illegittimità che il Tribunale ha escluso. È stato inoltre osservato che la richiesta di rimborso di costi difensivi relativi al 2015 e 2016 riguardava comunque profili connessi all’esercizio 2017, estraneo al presente giudizio. Mancando il primo requisito della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non è stato necessario esaminare gli altri.
Dispositivo e principi ricavabili
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. La pronuncia ribadisce che, nelle controversie di pubblico impiego, il controllo giurisdizionale sulla promozione è limitato, che la motivazione può essere validamente fornita nella decisione di rigetto del reclamo, e che la tardiva comunicazione di tale motivazione non comporta automaticamente l’annullamento se la tutela giurisdizionale è rimasta effettiva.
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