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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-563/22

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 7 February 2024. — VP v European Centre for the Development of Vocational Training. — Civil service – Members of the temporary staff – Fixed-term contract – Non-renewal of a contract for an indefinite period – Article 266 TFEU – Decision adopted in compliance with a judgment of the General Court – Measures necessary to comply with a judgment delivered in an action for annulment. — Case T-563/22

Giurisprudenza europea62022TJ0563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di VP contro Cedefop relativo al mancato rinnovo del suo contratto dopo una precedente sentenza di annullamento. Ha ritenuto che l’articolo 266 TFUE imponesse una nuova valutazione, ma non obbligasse l’agenzia a rinnovare il contratto, poiché il rinnovo resta discrezionale e subordinato all’interesse del servizio. Sono stati respinti anche i motivi fondati su dovere di diligenza, legittimo affidamento, parità di trattamento e sviamento di potere, oltre alla domanda di risarcimento danni.

Non rinnovo del contratto a tempo determinato di un membro del personale temporaneo di Cedefop dopo l’annullamento della precedente decisione: portata dell’articolo 266 TFUE e limiti del controllo giurisdizionale sulla discrezionalità dell’amministrazione.

La questione giuridica

Se, in esecuzione di una sentenza di annullamento precedente, Cedefop fosse tenuta ai sensi dell’articolo 266 TFUE a rinnovare il contratto della ricorrente a tempo indeterminato oppure se potesse limitarsi a considerare soddisfatta la sentenza mediante il solo pagamento dei risarcimenti disposti; se la nuova decisione fosse viziata da errore manifesto di შეფასazione, violazione del dovere di diligenza, dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e non discriminazione, ovvero da sviamento di potere.

Principio di diritto

Quando una sentenza di annullamento riguarda il diniego di rinnovo del contratto di un membro del personale temporaneo, l’istituzione deve adottare le misure necessarie per conformarsi sia al dispositivo sia alla motivazione essenziale della sentenza, ma conserva un margine di discrezionalità e può fondarsi, nel nuovo esame, su ragioni diverse da quelle censurate, purché non riproducano le stesse irregolarità. Poiché il rinnovo del contratto non costituisce un diritto ma una mera possibilità subordinata all’interesse del servizio, il Tribunale non può sostituirsi all’amministrazione; nel caso di specie ha quindi confermato che Cedefop poteva ritenere eseguita la precedente sentenza con il pagamento dei risarcimenti e, sulla base di considerazioni relative alla propria organizzazione interna e all’interesse del servizio, non rinnovare il contratto della ricorrente. Ne consegue il rigetto di tutti i motivi di annullamento e, per connessione, della domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 46 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Non rinnovo del contratto a tempo determinato di un membro del personale temporaneo di Cedefop dopo l’annullamento della precedente decisione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale temporaneo di Cedefop avverso la nuova decisione con cui l’agenzia ha ritenuto di avere già eseguito una precedente sentenza di annullamento limitandosi al pagamento dei risarcimenti, senza rinnovare il contratto della ricorrente. Il Tribunale esamina la portata dell’articolo 266 TFUE e i limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni di rinnovo dei contratti del personale temporaneo.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente era stata assunta da Cedefop nel 2007 come membro del personale temporaneo con funzioni di Legal Advisor; il suo contratto era stato prorogato fino al 15 novembre 2017. Dopo il diniego di rinnovo adottato il 12 maggio 2017 e il rigetto del reclamo interno, il Tribunale, con sentenza del 16 dicembre 2020 nel procedimento T-187/18, aveva annullato entrambe le decisioni e condannato Cedefop al pagamento di EUR 30 000 per danno materiale e EUR 10 000 per danno morale.

Successivamente, la ricorrente aveva chiesto l’esecuzione della sentenza ai sensi dell’articolo 266 TFUE, domandando in particolare il rinnovo del contratto a tempo indeterminato. Cedefop aveva risposto che la sentenza era stata eseguita integralmente con il pagamento delle somme dovute. Dopo la procedura di reclamo, il Comitato dei ricorsi aveva confermato la posizione dell’agenzia; la decisione impugnata del 17 dicembre 2021 e la decisione che respingeva il reclamo del 17 giugno 2022 sono state quindi oggetto del presente ricorso.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva che, a seguito della sentenza del 2020, Cedefop dovesse riesaminare la sua domanda di rinnovo e adottare una nuova decisione sostitutiva di quella annullata, con l’unico esito possibile del rinnovo del contratto. Denunciava inoltre:

  • violazione dell’articolo 266 TFUE e errore manifesto di valutazione;
  • violazione del dovere di diligenza;
  • violazione della tutela del legittimo affidamento, della parità di trattamento e della non discriminazione;
  • sviamento di potere.

Chiedeva inoltre un risarcimento di EUR 100 000 per danno morale.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama, in particolare, l’articolo 266 TFUE, secondo cui l’istituzione il cui atto è stato annullato deve adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza. Ricorda inoltre che il rinnovo del contratto di un membro del personale temporaneo è solo una possibilità rimessa alla discrezionalità dell’autorità competente, che deve agire nell’interesse del servizio.

La Corte richiama altresì la giurisprudenza secondo cui il controllo giurisdizionale in materia di rinnovo di contratti del personale temporaneo è limitato all’assenza di errore di diritto, di errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio, di sviamento di potere e di violazione del dovere di diligenza; il giudice verifica anche eventuali inesattezze materiali. Sono richiamate, tra le altre, le sentenze e i precedenti su cui si fonda tale controllo limitato.

Esame della pretesa violazione dell’articolo 266 TFUE

Il Tribunale afferma che l’istituzione deve considerare non solo il dispositivo della sentenza di annullamento, ma anche le motivazioni che ne costituiscono il fondamento essenziale. Tuttavia, l’articolo 266 TFUE non impone necessariamente la ripetizione dell’atto annullato nello stesso contenuto, né obbliga a ripristinare automaticamente la situazione pregressa se la nuova decisione si fonda su ragioni diverse e non affette dalle stesse irregolarità.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che Cedefop, nel decidere che il pagamento dei risarcimenti era sufficiente a eseguire la sentenza del 2020, ha comunque proceduto a un nuovo esame della domanda della ricorrente, anche attraverso le ragioni espresse nella decisione che respingeva il reclamo. In tale sede l’agenzia ha fatto leva su considerazioni relative alla propria organizzazione interna, precisando di voler riorganizzare la funzione legale senza reintegrare necessariamente persone o assetti organizzativi precedenti.

Poiché il rinnovo del contratto non è un diritto della ricorrente e la sentenza precedente non imponeva espressamente il rinnovo, il Tribunale conclude che Cedefop non ha violato l’articolo 266 TFUE e non ha commesso errore manifesto di valutazione.

Dovere di diligenza e interesse del servizio

Il Tribunale ricorda che l’amministrazione, quando decide sulla situazione di un agente, deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti, compresi l’interesse del servizio e l’interesse del dipendente. Nel caso del rinnovo di un contratto temporaneo, ciò comporta un bilanciamento tra i due interessi.

Nel caso concreto, dalle motivazioni dell’atto impugnato e della decisione sul reclamo emerge che Cedefop ha tenuto conto anche della posizione personale della ricorrente, rilevando che le somme riconosciute dalla sentenza del 2020 avevano compensato il danno sofferto. Parallelamente, ha ritenuto che l’interesse del servizio giustificasse il mancato rinnovo. La censura della ricorrente, secondo cui il suo interesse e quello del servizio avrebbero imposto la reintegrazione, è stata respinta: il suo interesse personale non basta da solo a imporre il rinnovo.

Tutela del legittimo affidamento, parità di trattamento e non discriminazione

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale rileva che la comunicazione del direttore del 31 marzo 2017, richiamata dalla ricorrente, non conteneva garanzie precise, incondizionate e coerenti circa il rinnovo del contratto dei membri del personale temporaneo. Si trattava di un documento relativo a una revisione amministrativa e non di un impegno specifico al rinnovo.

Quanto alla parità di trattamento e alla non discriminazione, la ricorrente sosteneva che in Cedefop i contratti venissero sistematicamente rinnovati in presenza di una valutazione positiva del superiore diretto. Il Tribunale ha osservato che, anche se ciò fosse vero, non dimostrava la comparabilità della sua situazione con quella di altri agenti, alla luce dell’insieme dei fattori che l’autorità competente deve valutare caso per caso. La censura è stata quindi respinta.

Sviamento di potere

Il Tribunale ricorda che lo sviamento di potere sussiste solo se l’atto è adottato con il fine esclusivo o principale di perseguire scopi diversi da quelli per i quali il potere è stato conferito, sulla base di elementi oggettivi, pertinenti e concordanti.

La ricorrente invocava il contesto della vicenda e alcune tensioni pregresse con la precedente direzione di Cedefop. Il Tribunale ha però osservato che il direttore che ha adottato la decisione impugnata non era coinvolto in quei fatti e che non vi erano elementi idonei a dimostrare un intento di nuocere alla ricorrente. Nemmeno il fatto che la funzione di Legal Advisor fosse stata reintrodotta, ma non in relazione alla persona della ricorrente, è stato ritenuto sufficiente a provare uno sviamento di potere.

Domanda di risarcimento

La domanda di risarcimento per danno morale è stata respinta perché strettamente connessa ai motivi di annullamento, tutti respinti. Il Tribunale applica il principio secondo cui, in materia di funzione pubblica, una domanda risarcitoria collegata a una domanda di annullamento infondata deve essere respinta anch’essa.

Dispositivo e principi affermati

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato VP alle spese.

La pronuncia conferma in particolare che:

  • l’articolo 266 TFUE impone una conformazione effettiva alla sentenza di annullamento, ma lascia all’istituzione un margine di scelta sui mezzi di esecuzione;
  • il personale temporaneo non ha un diritto al rinnovo del contratto;
  • la nozione di interesse del servizio resta centrale nelle decisioni di rinnovo;
  • il giudice dell’Unione effettua un controllo limitato su tali decisioni, senza sostituirsi all’amministrazione nelle sue valutazioni di opportunità.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeapersonale temporaneorinnovo del contrattoesecuzione delle sentenzeresponsabilità extracontrattuale e danno morale

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