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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-501/22

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 7 febbraio 2024 (Estratti). — Repubblica d'Austria contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Austria – Coefficiente di riduzione – Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 – Articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Obbligo di motivazione. — Causa T-501/22

Giurisprudenza europea62022TJ0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge quasi integralmente il ricorso dell’Austria contro la decisione di esecuzione 2022/908 in materia FEAGA/FEASR. Conferma, da un lato, la rettifica relativa all’erronea applicazione del coefficiente di riduzione per i "pascoli" e, dall’altro, l’illegittimità del finanziamento, tramite riserva nazionale, della misura correttiva adottata per compensare tale errore. Accoglie però parzialmente il ricorso perché la Commissione non poteva escludere dal finanziamento spese anteriori al 27 novembre 2016.

Ricorso di annullamento dell’Austria contro una rettifica finanziaria FEAGA: applicazione del coefficiente di riduzione per i "pascoli" e uso della riserva nazionale per correggere l’errore; limite temporale delle rettifiche finanziarie.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia errato nel ritenere non conforme al diritto UE l’applicazione, da parte dell’Austria, del coefficiente di riduzione di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 ai soli "alpeggi"; se la riserva nazionale potesse essere utilizzata, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento, per assegnare diritti all’aiuto supplementari ai coltivatori di "pascoli" in correzione dell’errore iniziale; e se la Commissione avesse violato l’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1306/2013 escludendo dal finanziamento spese anteriori al 27 novembre 2016.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il coefficiente di riduzione dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 non può essere applicato in modo da lasciare irragionevolmente escluse parcelle situate in condizioni climatiche analoghe, ma riconosce che l’assenza di prova di un’applicazione concreta e sistematica di criteri microclimatici giustifica la rettifica della Commissione. Inoltre, la nozione di "svantaggi specifici" dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), non copre gli svantaggi derivanti da un errore dello Stato membro nell’applicazione del diritto dell’Unione, sicché la riserva nazionale non può essere usata per finanziare una misura correttiva che ripristini diritti all’aiuto omessi per tale errore. Tuttavia, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1306/2013 nella misura in cui ha escluso spese sostenute prima del 27 novembre 2016, poiché la comunicazione del 27 novembre 2018 costituiva il primo atto sufficientemente preciso rilevante ai fini del termine di 24 mesi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 30, paragrafi 1, 4, 6 e 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Articolo 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014

Rettifica finanziaria FEAGA contro l’Austria per l’assegnazione dei diritti all’aiuto

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica d’Austria contro la decisione di esecuzione (UE) 2022/908 della Commissione, con cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione alcune spese FEAGA e FEASR. In discussione vi sono due rettifiche finanziarie collegate all’applicazione del regime di pagamento di base introdotto dal regolamento n. 1307/2013 e, in particolare, al trattamento dei "pascoli" e degli "alpeggi" secondo il diritto austriaco.

Fatti e contesto amministrativo

L’Austria aveva scelto di applicare l’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013, che consente agli Stati membri di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili. La Commissione, nell’indagine AA/2016/007/AT, aveva rilevato un’applicazione inesatta della disposizione per quanto riguardava i "pascoli" e aveva poi adottato una rettifica finanziaria con la decisione di esecuzione 2019/265.

Per rimediare all’errore, l’Austria aveva modificato il proprio diritto interno, assegnando dal 2017 diritti all’aiuto supplementari ai coltivatori di "pascoli" attingendo alla riserva nazionale prevista dall’articolo 30 del regolamento n. 1307/2013. La Commissione, in una nuova indagine AA/2018/010/AT, ha contestato sia la correttezza dell’applicazione del coefficiente di riduzione agli "alpeggi", sia la legittimità del ricorso alla riserva nazionale per compensare l’errore iniziale.

Prima questione: applicazione dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013

L’Austria sosteneva di aver applicato correttamente il coefficiente di riduzione alle parcelle classificate come "alpeggi", perché la classificazione nel diritto nazionale dipendeva, a suo dire, da criteri oggettivi legati alle condizioni climatiche difficili. La Commissione aveva invece rilevato che, nella stessa area geografica, alcune parcelle di prato permanente vicine non erano state classificate come "alpeggi" e non avevano quindi beneficiato del coefficiente, pur essendo soggette alle stesse condizioni climatiche.

Il Tribunale osserva che la disposizione richiede una valutazione delle condizioni climatiche difficili all’interno di una zona, ma non definisce l’estensione della zona da prendere in considerazione. In linea di principio, in aree montane, non è escluso che parcelle vicine possano appartenere a zone diverse per effetto di microclimi differenti. Tuttavia, l’Austria non ha dimostrato che tali criteri microclimatici fossero concretamente e sistematicamente applicati nella registrazione delle parcelle nel catasto alpestre. Di conseguenza, l’approccio consistente nell’applicare il coefficiente solo alle parcelle registrate come "alpeggi" non garantiva né che tutte le parcelle situate in zone climaticamente difficili fossero incluse, né che lo fossero solo quelle effettivamente interessate da tali condizioni. Il primo motivo è quindi respinto.

Seconda questione: uso della riserva nazionale e nozione di "svantaggi specifici"

Quanto alla misura correttiva adottata dall’Austria dopo la prima indagine, la Commissione riteneva che l’articolo 30, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 non consentisse di utilizzare la riserva nazionale per finanziare diritti all’aiuto supplementari destinati a compensare un errore di applicazione del diritto UE commesso dallo Stato membro.

Il Tribunale interpreta la disposizione alla luce del suo tenore letterale, del contesto e degli obiettivi del regolamento. Rileva che l’articolo 30, paragrafo 7, contiene un elenco esaustivo di utilizzi della riserva e che la nozione di "svantaggi specifici" va intesa come riferita a situazioni particolari inerenti agli agricoltori, non a pregiudizi derivanti da un errore imputabile allo Stato membro. Il richiamo all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 639/2014 conferma che la nozione copre svantaggi connessi alla situazione particolare degli agricoltori e anche derivanti da applicazioni legali di limitazioni previste dal regolamento, non da un’errata applicazione nazionale. Pertanto, l’Austria non poteva finanziare con la riserva nazionale i diritti supplementari destinati a riparare la mancata attribuzione originaria. La seconda censura è respinta.

Terza questione: limite temporale delle rettifiche finanziarie

Il Tribunale accoglie invece il terzo motivo, con cui l’Austria lamentava la violazione dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1306/2013, che esclude il recupero di spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta della Commissione che informa lo Stato membro dei risultati delle ispezioni.

La Corte precisa che, per iniziare il decorso del termine di 24 mesi, la comunicazione deve informare lo Stato membro in modo sufficientemente preciso sulle carenze riscontrate. Nel caso di specie, la comunicazione del 27 novembre 2018, adottata nell’ambito dell’indagine AA/2018/010/AT, è stata il primo atto a individuare con sufficiente precisione la carenza relativa all’applicazione inesatta del coefficiente di riduzione agli "alpeggi". Ne consegue che la Commissione non poteva escludere dal finanziamento spese effettuate prima del 27 novembre 2016. Poiché la decisione impugnata includeva anche tali spese, essa è annullata in parte qua.

Dispositivo e portata pratica

Il Tribunale annulla la decisione impugnata limitatamente alla rettifica finanziaria identificata come "assegnazione dei diritti all’aiuto – convergenza", nella parte in cui esclude dal finanziamento spese FEAGA della Repubblica d’Austria anteriori al 27 novembre 2016. Per il resto, il ricorso è respinto. Le spese restano a carico di ciascuna parte per le proprie.

Principi utili per la pratica

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che:

  • l’applicazione di un coefficiente di riduzione ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto richiede una base effettiva e coerente nelle condizioni climatiche della zona considerata;
  • la riserva nazionale non può essere impiegata per correggere, a posteriori, un errore di applicazione del diritto UE imputabile allo Stato membro, quando l’asserito "svantaggio specifico" deriva da tale errore;
  • il termine di 24 mesi dell’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1306/2013 decorre solo da una comunicazione della Commissione che individui con precisione sufficiente l’irregolarità contestata.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefeaga e feasrrettifiche finanziarieregime di pagamento di basemotivazione degli atti dell’ue

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