Cassazione Penale, Ordinanza n. 23900/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dal deposito contestuale della motivazione con il dispositivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Dal testo emerge però che la Corte di cassazione non esamina censure di merito: rileva d'ufficio che la motivazione della sentenza d'appello era stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, con conseguente termine di impugnazione di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. Poiché il ricorso è stato presentato il 13.11.2025, cioè oltre tale termine, viene dichiarato inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 110 del 1975
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta materiale contestata
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
stabilisce che, quando la motivazione è depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, il termine per impugnare è di quindici giorni
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine stabilito
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità
Massime di principio
- Quando la motivazione della sentenza è depositata contestualmente alla lettura del dispositivo, il termine per proporre impugnazione decorre e si esaurisce nel termine breve di quindici giorni previsto dall'art. 585 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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