Cassazione Penale, Sentenza n. 23369/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'identificazione come autore delle lesioni. Contestava che il riconoscimento fosse avvenuto con modalità irregolari (identificazione fotografica e dichiarazioni dei testimoni Taddei e Bettocchi) senza osservare le prescrizioni previste dall'art. 213 c.p.p.; assumeva inoltre l'alibi dimostrabile tramite le testimonianze di Ottavio D'Andrea, Lorenzo Bonistalli e Manuela Pasquali, che avrebbero attestato la presenza del Larushi al locale Kimana di Sarzana la sera dei fatti, rendendo improbabile la sua presenza a La Bussola di Marina di Pietrasanta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e una mera riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione dettagliata della Corte territoriale. La Cassazione ha confermato che l'identificazione del Larushi è risultata provata in base alle deposizioni concordanti dei testimoni e che la distanza tra i locali non esclude la presenza dell'imputato in entrambi i luoghi la stessa sera. Ha inoltre chiarito che l'individuazione fotografica, pur atipica, è ammissibile e valutabile dal giudice ai fini della prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile. Si ricorda che, nella pronuncia di merito impugnata, il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e venivano confermate le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 213 cod. proc. pen.
La Corte precisa che le formalità previste per la ricognizione personale non sono obbligatorie per le individuazioni fotografiche compiute nelle indagini; la validità probatoria dell'individuazione fotografica dipende dall'attendibilità della dichiarazione e non dalla conformità formale ai dettami dell'art. 213.
art. 583 cod. pen.
Richiamato in quanto la circostanza aggravante ex artt. citati era stata esclusa in primo grado; usato per riferimento alla qualificazione del fatto nelle decisioni di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per determinare l'obbligo di versamento di euro 3.000 da parte del ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (selezione)
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui l'individuazione fotografica è una manifestazione dichiarativa valutabile come testimonianza: la modalità di acquisizione incide sulla sua attendibilità ma non ne determina automaticamente inutilizzabilità.
Massime di principio
- L'identificazione fotografica compiuta nelle indagini è ammissibile in giudizio e va valutata dal giudice in termini di attendibilità della dichiarazione, anche se non è stata svolta con le formalità dell'art. 213 c.p.p.
- Per ottenere l'annullamento di una decisione di merito per vizio di motivazione è necessario un motivo specifico che si confronti puntualmente con il percorso logico-giustificativo della corte; riproporre alternative fattuali generiche è inammissibile.
- La mera incompatibilità apparente di orari o luoghi (presunto alibi) va provata con elementi concreti e non basta come deduzione astratta quando la ricostruzione processuale risulta coerente e documentata da testimonianze.
- Il giudizio di legittimità (Cassazione) non è sede per una revisione del merito: non può riformare le valutazioni probatorie compiute dal giudice territoriale se motivate e logiche.
- Il ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche: spese processuali, rifusione delle spese alla parte resistente/parte civile e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si contesta un riconoscimento, è utile evidenziare vizi formali o circostanze che incidano direttamente sull'attendibilità delle dichiarazioni (contraddizioni, tempi certi, documenti) e non solo prospettare alternative ricostruttive.
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