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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23369/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'identificazione come autore delle lesioni. Contestava che il riconoscimento fosse avvenuto con modalità irregolari (identificazione fotografica e dichiarazioni dei testimoni Taddei e Bettocchi) senza osservare le prescrizioni previste dall'art. 213 c.p.p.; assumeva inoltre l'alibi dimostrabile tramite le testimonianze di Ottavio D'Andrea, Lorenzo Bonistalli e Manuela Pasquali, che avrebbero attestato la presenza del Larushi al locale Kimana di Sarzana la sera dei fatti, rendendo improbabile la sua presenza a La Bussola di Marina di Pietrasanta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e una mera riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione dettagliata della Corte territoriale. La Cassazione ha confermato che l'identificazione del Larushi è risultata provata in base alle deposizioni concordanti dei testimoni e che la distanza tra i locali non esclude la presenza dell'imputato in entrambi i luoghi la stessa sera. Ha inoltre chiarito che l'individuazione fotografica, pur atipica, è ammissibile e valutabile dal giudice ai fini della prova. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile. Si ricorda che, nella pronuncia di merito impugnata, il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione e venivano confermate le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 213 cod. proc. pen.

    La Corte precisa che le formalità previste per la ricognizione personale non sono obbligatorie per le individuazioni fotografiche compiute nelle indagini; la validità probatoria dell'individuazione fotografica dipende dall'attendibilità della dichiarazione e non dalla conformità formale ai dettami dell'art. 213.

  • art. 583 cod. pen.

    Richiamato in quanto la circostanza aggravante ex artt. citati era stata esclusa in primo grado; usato per riferimento alla qualificazione del fatto nelle decisioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che legittima la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per determinare l'obbligo di versamento di euro 3.000 da parte del ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (selezione)

    La Corte ha richiamato precedenti secondo cui l'individuazione fotografica è una manifestazione dichiarativa valutabile come testimonianza: la modalità di acquisizione incide sulla sua attendibilità ma non ne determina automaticamente inutilizzabilità.

Massime di principio

  • L'identificazione fotografica compiuta nelle indagini è ammissibile in giudizio e va valutata dal giudice in termini di attendibilità della dichiarazione, anche se non è stata svolta con le formalità dell'art. 213 c.p.p.
  • Per ottenere l'annullamento di una decisione di merito per vizio di motivazione è necessario un motivo specifico che si confronti puntualmente con il percorso logico-giustificativo della corte; riproporre alternative fattuali generiche è inammissibile.
  • La mera incompatibilità apparente di orari o luoghi (presunto alibi) va provata con elementi concreti e non basta come deduzione astratta quando la ricostruzione processuale risulta coerente e documentata da testimonianze.
  • Il giudizio di legittimità (Cassazione) non è sede per una revisione del merito: non può riformare le valutazioni probatorie compiute dal giudice territoriale se motivate e logiche.
  • Il ricorso inammissibile può comportare sanzioni economiche: spese processuali, rifusione delle spese alla parte resistente/parte civile e pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Quando si contesta un riconoscimento, è utile evidenziare vizi formali o circostanze che incidano direttamente sull'attendibilità delle dichiarazioni (contraddizioni, tempi certi, documenti) e non solo prospettare alternative ricostruttive.

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