Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1406/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 430/2025, del giorno 26.03.2025, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 430/2025 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di 500 euro annui, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il giudicato si è formato il 27 settembre 2025; la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 28 marzo 2025 e il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 14 ottobre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, compresi gli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che intervenga, previa istanza del ricorrente, se il Ministero non adempia entro il termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta, senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce il riferimento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    È stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, l'amministrazione non vi ha dato integrale esecuzione e sono stati rispettati gli adempimenti preliminari, compreso il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute in base al giudicato, comprensive degli accessori riconosciuti nel titolo e computati secondo legge, fissando un termine per l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a una successiva istanza della parte interessata.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione stessa, con facoltà di delega, e può essere incaricato di adottare ogni misura necessaria al pagamento entro un ulteriore termine.
  • L'attività del commissario ad acta può essere svolta senza compenso aggiuntivo quando, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale principio sia ritenuto applicabile analogicamente all'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.