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Sentenza

Sentenza n. 7626/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del nulla osta al rilascio di un nuovo passaporto, fondato sulla condanna penale irrevocabile dell’interessato; in appello era impugnata la sentenza del TAR Lombardia n. 332/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato aveva chiesto un nuovo passaporto tramite il Consolato generale d’Italia a Lugano. La Questura di Milano aveva negato il nulla osta poiché risultava una sentenza irrevocabile di condanna alla reclusione, ritenuta ostativa ai sensi dell’art. 3, lett. d), e dell’art. 12 della legge n. 1185/1967. Nel ricorso di primo grado aveva sostenuto che la sospensione dell’esecuzione della pena disposta dalla Corte d’appello di Genova, ai sensi dell’art. 635 c.p.p., nel giudizio di revisione avesse fatto venir meno l’impedimento al rilascio; aveva inoltre contestato il mantenimento della segnalazione nel sistema SDI e dedotto che non vi fosse una pena concretamente eseguibile. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando l’atto impugnato come endoprocedimentale e privo di immediata lesività autonoma. In appello l’interessato ha contestato tale declaratoria, sostenendo di avere impugnato il diniego definitivo; ha lamentato l’omessa pronuncia sulle censure relative alla segnalazione SDI, l’erronea interpretazione dell’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, la violazione dell’effettività della tutela giurisdizionale e il mancato esame delle sopravvenienze nel procedimento penale. Ha poi prodotto documenti sugli sviluppi del giudizio di revisione e dell’esecuzione penale.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma il risultato della sentenza di primo grado, senza esaminare la questione relativa alla sottoscrizione del ricorso né le questioni processuali affrontate dal TAR: applicando il principio della ragione più liquida, rileva che le domande sono comunque infondate nel merito. La sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’art. 635 c.p.p. è cautelare e interinale, incide soltanto sull’esecuzione della pena e non rimuove, annulla o fa venir meno la sentenza irrevocabile di condanna. Poiché la condanna permane, resta integrato il presupposto ostativo al rilascio del passaporto previsto dall’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967; non sono decisive la revoca di precedenti ordini di esecuzione, la sospensione della pena o le vicende di aggiornamento delle segnalazioni amministrative. Le produzioni documentali non dimostrano il venir meno della condanna e non possono attribuire alla sospensione effetti equivalenti all’accoglimento della revisione. Il Collegio osserva inoltre che le circostanze sopravvenute all’atto impugnato in primo grado non rilevano secondo il criterio tempus regit actum. Le censure relative alla declaratoria di inammissibilità, alla segnalazione SDI e all’effettività della tutela non conducono quindi all’accoglimento dell’appello. Spese del grado integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, lett. d), l. 21 novembre 1967, n. 1185

    La disposizione invocata preclude il rilascio del passaporto ai soggetti gravati da una condanna a pena restrittiva della libertà personale non ancora definitivamente rimossa.

    L’impedimento al rilascio del passaporto permane finché la condanna a pena restrittiva della libertà personale non sia definitivamente rimossa; la sola sospensione dell’esecuzione della pena non elimina il presupposto ostativo.

  • art. 635 c.p.p.

    La sospensione prevista dall’art. 635 c.p.p. ha, infatti, carattere cautelare e interinale e opera sul solo piano esecutivo, al fine di evitare che la pena venga eseguita nelle more della definizione del giudizio di revisione.

    La sospensione dell’esecuzione adottata nel giudizio di revisione non incide sul titolo giudiziale irrevocabile e non equivale alla revoca, all’annullamento o alla caducazione della condanna.

Massime di principio

  • Ai fini dell’impedimento al rilascio del passaporto previsto dall’art. 3, lett. d), della legge n. 1185/1967, rileva la permanenza di una condanna irrevocabile a pena restrittiva della libertà personale; la sospensione cautelare dell’esecuzione disposta durante il giudizio di revisione, incidendo soltanto sul piano esecutivo, non rimuove tale impedimento.
  • La sospensione dell’esecuzione della pena disposta ai sensi dell’art. 635 c.p.p. non anticipa gli effetti dell’eventuale accoglimento della revisione: la sentenza irrevocabile di condanna permane fino alla sua eventuale rimozione all’esito del giudizio.
  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice può prescindere dall’esame delle questioni processuali quando la domanda risulti comunque infondata nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida.
  • In un giudizio rivolto contro un provvedimento amministrativo, le circostanze sopravvenute all’adozione dell’atto non ne determinano l’illegittimità, secondo il criterio tempus regit actum.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDecadenza e tardività

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