Corte di giustizia, Sentenza C-653/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 luglio 2025. — SIA „TOODE” contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea – Sostegno all’economia nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Rifiuto dell’autorità competente di concedere un aiuto – Ricorso giurisdizionale volto a chiedere che il giudice adito ordini l’adozione di un atto amministrativo favorevole ex nunc – Scadenza, nel corso del procedimento giurisdizionale, del termine previsto per la concessione dell’aiuto – Data in cui l’aiuto si considera concesso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1 – Aiuto esistente. — Causa C-653/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte risolve una controversia lettone sugli aiuti COVID-19 negati a TOODE SIA e poi riconosciuti dal giudice dopo la scadenza del termine del regime. Stabilisce che, ai fini dell’articolo 107 TFUE, l’aiuto si considera concesso alla data del diniego illegittimo dell’amministrazione, non a quella dell’atto amministrativo adottato ex nunc in esecuzione della sentenza. Ne deriva che il giudice nazionale deve garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e che l’aiuto mantiene la natura di aiuto esistente.
Aiuti di Stato COVID-19: un aiuto richiesto nei termini ma illegittimamente negato dall’amministrazione deve considerarsi concesso alla data del diniego illegittimo, e quindi qualificabile come aiuto esistente se il regime era ancora autorizzato dalla Commissione
La questione giuridica
Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 47, primo comma, della Carta ostino a una normativa nazionale che, nei casi in cui l’autorità competente abbia illegittimamente negato un aiuto individuale richiesto entro il termine del regime autorizzato dalla Commissione, impedisca di considerare l’aiuto "concesso" alla data del diniego illegittimo quando la decisione giurisdizionale interviene dopo la scadenza del termine; e se, conseguentemente, un aiuto così versato debba essere qualificato come "aiuto esistente" ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che, quando un aiuto individuale rientra in un regime di aiuti nazionale autorizzato dalla Commissione ed è stato richiesto entro il termine di validità del regime, esso deve considerarsi "concesso" nel momento in cui l’autorità competente lo ha illegittimamente negato, se una decisione giurisdizionale successiva accerta l’illegittimità del diniego. In tale ipotesi, l’articolo 47, primo comma, della Carta impone al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna che impedirebbe di attribuire effetto ex tunc a tale concessione; di conseguenza, l’aiuto versato in esecuzione della decisione giudiziale resta un "aiuto esistente" ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589, perché il diritto certo all’aiuto è sorto quando era ancora in vigore l’autorizzazione della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 47, primo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 1, lettera b), ii)
- Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 1, lettera c)
- Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19
- Decisione SA.59592 (2020/N)
- Decisione SA.100596 (2021/N)
Aiuti di Stato COVID-19 e data di concessione dell’aiuto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) in una controversia tra TOODE SIA e l’amministrazione tributaria lettone su un aiuto per il capitale circolante destinato alle imprese colpite dalla crisi da COVID-19. La questione centrale è la data in cui l’aiuto deve considerarsi "concesso" quando il diniego amministrativo viene dichiarato illegittimo solo dopo la scadenza del termine di validità del regime.
Contesto normativo dell’Unione e del regime nazionale
La Corte richiama l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, l’articolo 47 della Carta e l’articolo 1, lettere b), ii), e c), del regolamento (UE) 2015/1589. Viene inoltre considerata la comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19, in particolare il punto 22, lettera d), che imponeva la concessione dell’aiuto entro una data finale. Il regime lettone era stato approvato dalla Commissione con le decisioni SA.59592 (2020/N) e SA.100596 (2021/N), con termine ultimo fissato al 30 giugno 2022.
Fatti e procedimento principale
TOODE SIA aveva chiesto l’aiuto nel marzo e aprile 2021. L’amministrazione tributaria aveva respinto la domanda con decisioni successive, ritenendo insussistente una condizione relativa al calo del fatturato. Dopo il rigetto in primo grado, la società aveva proposto appello chiedendo al giudice di ordinare all’amministrazione di adottare un atto amministrativo favorevole. Il problema era che il termine per concedere l’aiuto era scaduto durante il giudizio, e il diritto lettone sembra consentire soltanto provvedimenti favorevoli ex nunc.
Prima questione: quando l’aiuto si considera concesso
La Corte ricorda che un aiuto di Stato si considera concesso quando il beneficiario acquisisce, in forza del diritto nazionale, un diritto certo e incondizionato a riceverlo. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce di tutte le condizioni previste dal diritto interno, se tale diritto sorga ex tunc alla data in cui l’autorità avrebbe dovuto agire legittimamente, cioè al momento del diniego illegittimo. Poiché il regime in questione costituiva attuazione del diritto dell’Unione, entra in gioco anche l’articolo 47 della Carta, che esige una tutela giurisdizionale effettiva e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie.
Effettività della tutela giurisdizionale e disapplicazione del diritto nazionale
La Corte osserva che, se il diritto nazionale imponesse di considerare concesso l’aiuto solo con un atto amministrativo favorevole adottato dopo la sentenza, e il termine del regime fosse già scaduto, l’esecuzione della decisione giudiziale sarebbe impossibile. Ciò renderebbe illusorio il diritto a un ricorso effettivo. Per questo, l’articolo 47, primo comma, della Carta impone al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna incompatibile e di ritenere l’aiuto concesso alla data del diniego illegittimo.
Seconda questione: qualificazione come aiuto esistente
Sulla seconda questione, la Corte chiarisce che, se l’aiuto deve considerarsi concesso quando era ancora vigente l’autorizzazione della Commissione, esso resta un aiuto autorizzato e quindi un "aiuto esistente" ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589. Il fatto che il pagamento avvenga successivamente alla scadenza formale del regime non muta la qualificazione, perché ciò che conta è il momento in cui è sorto il diritto certo a riceverlo.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 47, primo comma, della Carta ostano a una normativa nazionale che impedisca di considerare concesso l’aiuto alla data del diniego illegittimo, anche se la decisione giudiziale interviene dopo la scadenza del termine del regime. Risponde inoltre che l’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che l’aiuto così versato è un aiuto esistente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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