Corte di giustizia, Sentenza C-529/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 luglio 2025. — Parlamento europeo contro TC. — Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di essere ascoltato – Diritto di accesso al fascicolo – Regolamento (UE) 2018/1725 – Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea e sulla libera circolazione di tali dati – Articolo 9 – Trasmissione di dati personali a destinatari stabiliti nell’Unione diversi da tali istituzioni e organi – Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. — Causa C-529/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha accolto l’impugnazione del Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale relativa al recupero di somme per assistenza parlamentare indebitamente versate a un deputato. Ha chiarito che il diritto di essere ascoltato non impone al Parlamento di conservare o trasmettere qualsiasi dato o messaggio elettronico richiesto in modo generico, né di consegnare il fascicolo personale dell’assistente in contrasto con lo Statuto dei funzionari. La Corte ha anche precisato il rapporto tra diritto di difesa e regolamento 2018/1725 sulla protezione dei dati, rinviando però la causa al Tribunale per l’esame dei motivi non ancora decisi.
Recupero di indennità di assistenza parlamentare: limiti del diritto di essere ascoltato e dell’accesso ai documenti/dati detenuti dal Parlamento europeo
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un procedimento di recupero di somme indebitamente versate a titolo di spese di assistenza parlamentare, il Parlamento sia tenuto, in base al diritto di essere ascoltato e al diritto di accesso al fascicolo ex articolo 41 della Carta, a conservare e/o comunicare al deputato interessato messaggi di posta elettronica, dati di accesso, informazioni di sicurezza e il fascicolo personale dell’assistente parlamentare; inoltre, se il regolamento (UE) 2018/1725 e l’articolo 26 dello Statuto dei funzionari ostino a tale comunicazione.
Principio di diritto
Nel procedimento di recupero di somme indebitamente versate per assistenza parlamentare, il diritto di essere ascoltato non conferisce al deputato un diritto generale e indifferenziato a ottenere dal Parlamento qualsiasi documento o dato che egli reputi utile: l’interessato deve individuare con sufficiente precisione gli elementi richiesti e i fatti che essi possono provare. Il Parlamento non è tenuto a comunicare o conservare elementi che non esistono più o che non sono stati conservati secondo la propria politica legittima di conservazione, né può trasmettere il fascicolo personale dell’assistente in violazione dell’articolo 26 dello Statuto; tuttavia, i dati personali eventualmente contenuti nel fascicolo del procedimento possono essere comunicati ove ciò sia necessario e proporzionato alla difesa, nel rispetto dell’articolo 9 del regolamento 2018/1725 e dei legittimi interessi di riservatezza. La Corte annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto violato il diritto di essere ascoltato per mancata comunicazione/conservazione di tali elementi, respinge i primi due motivi di primo grado e rinvia la causa per l’esame degli altri motivi.
Norme richiamate
- Articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto
- Articolo 2 e articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo
- Articolo 33 e articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
- Regolamento (UE) 2018/1725, in particolare articolo 4 e articolo 9
- Regolamento (UE) 2016/679, considerando 4
- Articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, articolo 5 bis e articolo 127
- Articolo 56 e articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
Recupero di somme per assistenza parlamentare e limiti dei diritti di difesa
La pronuncia riguarda un’impugnazione del Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale nella causa TC/Parlamento (T‑309/21), relativa al recupero di somme indebitamente versate a titolo di spese di assistenza parlamentare. La controversia ruota attorno all’estensione del diritto di essere ascoltato e del diritto di accesso al fascicolo del deputato sottoposto a procedimento di recupero.
Fatti e procedimento principale
TC, deputato al Parlamento europeo, aveva assunto un assistente parlamentare accreditato, A. Successivamente il Parlamento ha avviato un procedimento di recupero sostenendo che, per parte del periodo considerato, le somme versate per l’assistenza erano indebite perché l’assistente avrebbe svolto attività esterne incompatibili con il rapporto fiduciario e con le regole applicabili. Nel corso del procedimento TC ha chiesto numerosi documenti e dati, tra cui messaggi di posta elettronica, corrispondenza, fascicolo personale dell’assistente, dati della tessera di accesso e informazioni sugli interventi dei servizi di sicurezza.
Sentenza del Tribunale e oggetto dell’impugnazione
Il Tribunale aveva annullato la decisione di recupero e la nota di addebito per la parte relativa al periodo 22 maggio 2015 - 31 marzo 2016, ritenendo che il Parlamento avesse violato il diritto di essere ascoltato di TC per non avergli fornito gli elementi richiesti. Il Parlamento ha impugnato tale decisione deducendo, in sintesi, che il Tribunale aveva attribuito al diritto di essere ascoltato una portata eccessiva e incompatibile con le regole sulla protezione dei dati, con la disciplina sul fascicolo personale e con il principio del mandato libero dei deputati.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, tra le altre, le seguenti fonti:
- l’articolo 41 della Carta, in particolare il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo;
- l’articolo 6, paragrafo 1, dell’atto elettorale e l’articolo 2 dello statuto dei deputati, sul mandato libero e indipendente;
- l’articolo 21 dello statuto dei deputati e l’articolo 33 delle misure di attuazione, che prevedono il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’assistenza parlamentare;
- l’articolo 68 delle misure di attuazione, che disciplina il recupero delle somme indebitamente versate;
- il regolamento (UE) 2018/1725, in particolare gli articoli 4 e 9;
- l’articolo 26 dello Statuto dei funzionari, applicabile per analogia agli assistenti parlamentari accreditati tramite il RAA.
Ragionamento della Corte sul diritto di essere ascoltato
La Corte distingue nettamente tra:
- il diritto di essere ascoltato, che consente all’interessato di esporre utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione di un atto lesivo;
- il diritto di accesso al fascicolo, che riguarda i documenti presenti nel fascicolo istruttorio dell’amministrazione;
- la pretesa di ottenere documenti o dati ulteriori che non figurano nel fascicolo o che non sono più esistenti.
Secondo la Corte, il deputato sottoposto a recupero può chiedere al Parlamento l’accesso ai documenti utili alla sua difesa, ma deve formulare la richiesta in modo sufficientemente preciso, indicando sia gli elementi di prova ricercati sia i fatti che tali elementi dovrebbero dimostrare. Non basta, quindi, una richiesta generica di “tutti i documenti” o di “qualsiasi elemento pertinente”.
Messaggi di posta elettronica e dati non più esistenti
La Corte censura il Tribunale per aver ritenuto che il Parlamento dovesse conservare i messaggi di posta elettronica del 2015 e del 2016 e i dati di accesso di A oltre i rispettivi periodi ordinari di conservazione. Una volta avviato il procedimento di recupero, il Parlamento non era tenuto a inserire nel fascicolo elementi che non esistevano più o che non erano stati conservati secondo la propria politica di conservazione. La Corte aggiunge che imporre una cernita e una conservazione ad hoc di tutta la corrispondenza avrebbe comportato un’ingerenza grave e ingiustificata nella sfera privata del deputato e dell’assistente.
Regolamento 2018/1725 e dati personali
Per quanto riguarda la protezione dei dati, la Corte afferma che il procedimento di recupero può integrare un fine specifico di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725. Ne consegue che, se nel fascicolo del procedimento vi sono dati personali rilevanti, il Parlamento può e, se del caso, deve consentirne l’accesso nel rispetto delle condizioni di liceità, proporzionalità e riservatezza. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale aveva costruito la soluzione in modo incoerente; la Corte corregge la motivazione ma conclude comunque che i motivi del Parlamento sul punto non possono condurre all’annullamento della decisione impugnata per quel solo aspetto, pur riconoscendo che la ratio del Tribunale era errata.
Fascicolo personale dell’assistente e articolo 26 dello Statuto dei funzionari
La Corte attribuisce rilievo decisivo all’articolo 26 dello Statuto dei funzionari, applicabile agli assistenti parlamentari accreditati. Tale disposizione consente la consultazione del fascicolo personale solo negli uffici dell’amministrazione o su supporto informatico protetto e ne prevede la trasmissione alla Corte di giustizia solo in caso di ricorso che riguardi il funzionario. Di conseguenza, il Parlamento non poteva trasmettere a TC il fascicolo personale di A. Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che la riservatezza del fascicolo non potesse essere opposta al deputato in quanto autore di alcuni documenti o in nome del diritto di essere ascoltato.
Esito dell’impugnazione e decisione finale
La Corte accoglie l’impugnazione del Parlamento, annulla i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale, respinge il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado e rinvia la causa al Tribunale per l’esame dei motivi dal terzo al quinto. La questione relativa alla parte della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il ricorso privo di oggetto per una quota del recupero non è oggetto dell’impugnazione, perché il Parlamento non era rimasto soccombente su quel punto.
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