Corte di giustizia, Sentenza C-646/23
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 3 July 2025. — Criminal proceedings against P.B. and R.S. — Requests for a preliminary ruling from the Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. — Reference for a preliminary ruling – Rule of law – Independence of the judiciary – Second subparagraph of Article 19(1) TEU – Effective judicial protection in areas covered by EU law – Principle of irremovability of judges – Military judge found unfit for professional military service – National legislation requiring the early retirement of that judge. — Joined Cases C-646/23 and C-661/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii pregiudiziali del giudice militare di Varsavia relativi a una riforma polacca che imponeva il pensionamento anticipato automatico di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare. Ha ritenuto che la misura, per come congegnata e per il contesto in cui è stata adottata, fosse incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. La Corte ha inoltre precisato che il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna e può sospenderne provvisoriamente l’efficacia per garantire la piena utilità del rinvio pregiudiziale.
Compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di una norma nazionale che dispone il pensionamento anticipato automatico di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale, senza rimedio giurisdizionale e con effetti individualizzati.
La questione giuridica
Nei rinvii pregiudiziali la Corte era chiamata a stabilire se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e dei principi di primato, effettività, leale cooperazione e separazione dei poteri, osti a una normativa nazionale che impone il pensionamento anticipato di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale, quando tale misura: si applica di fatto a un solo giudice; non riguarda i procuratori militari in situazione analoga; non è motivata da un interesse pubblico esplicito; ha natura apparentemente sanzionatoria; non prevede alcun rimedio per contestarla. La Corte doveva inoltre chiarire se il giudice del rinvio possa sospendere provvisoriamente l’applicazione della norma interna e se, in caso di incompatibilità con il diritto UE, la norma debba essere disapplicata con reintegrazione del giudice.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una normativa nazionale che preveda il pensionamento anticipato automatico di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale quando la misura, priva di motivazione pubblica e di rimedio giurisdizionale, colpisca di fatto un solo giudice, tratti in modo diverso i procuratori militari in situazione analoga e si inserisca in una serie di misure aventi natura sanzionatoria, poiché ciò compromette le garanzie di indipendenza e di irrimovibilità. In applicazione del primato e dell’efficacia del diritto UE, il giudice nazionale e ogni altra autorità devono disapplicare la norma incompatibile e il giudice colpito va reintegrato; inoltre, il giudice del rinvio può sospenderne provvisoriamente l’applicazione anche in assenza di base di diritto interno, consentendo al magistrato di continuare a trattare le cause pendenti.
Norme richiamate
- Articolo 2 TUE
- Articolo 4, paragrafi 2 e 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Principio di primato del diritto dell’Unione
- Principio di effettività del diritto dell’Unione
Pensionamento anticipato di un giudice militare e indipendenza della magistratura
La pronuncia decide su due rinvii pregiudiziali proposti dal Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie in procedimenti penali a carico di P. B. e R. S. La questione centrale riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa polacca che dispone il pensionamento anticipato automatico di un giudice militare dichiarato inidoneo al servizio militare professionale.
Fatti e procedimento principale
I procedimenti principali riguardano accuse di furto di carburante e di mancata presentazione al reparto militare. Le cause d’appello erano assegnate a un collegio monocratico composto dal giudice P.R., che era stato dichiarato inidoneo al servizio militare professionale nel 2017 ma idoneo a proseguire le funzioni giudiziarie.
La situazione normativa rilevante ha conosciuto più fasi:
- in origine, il giudice militare poteva chiedere il trasferimento in un tribunale ordinario;
- con l’articolo 233 della legge sulla difesa della patria, i giudici e i procuratori militari liberati dagli obblighi di servizio venivano mantenuti nelle loro funzioni;
- con la legge modificativa del 28 luglio 2023, tale possibilità è stata eliminata per i soli giudici militari e introdotto l’articolo 13, che ha disposto il pensionamento automatico, dal 15 novembre 2023, dei giudici già trattenuti in servizio.
Il giudice del rinvio ha ritenuto che la nuova disciplina, adottata senza motivazione di interesse pubblico, fosse diretta in concreto contro il solo giudice P.R. e facesse parte di una serie di misure ostili nei suoi confronti.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l’articolo 47 della Carta, letto alla luce della direttiva 2016/343, ostino al pensionamento anticipato automatico;
- se contino, ai fini della valutazione, il carattere ad hominem della norma e il contesto repressivo nei confronti del giudice interessato;
- se il giudice del rinvio possa sospendere d’ufficio l’applicazione della norma nazionale in attesa della decisione della Corte;
- se, una volta accertata l’incompatibilità, la norma debba essere disapplicata e il giudice reintegrato.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
- gli articoli 2, 4, paragrafi 2 e 3, TUE;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 267 TFUE;
- la direttiva (UE) 2016/343, pur rilevando che il giudice del rinvio non ha spiegato in che modo essa si applichi concretamente alle cause principali.
Giurisdizione e applicabilità della Carta
La Corte afferma anzitutto che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si applica a ogni giudice nazionale che possa essere chiamato a statuire su questioni di interpretazione o applicazione del diritto UE. Nel caso di specie, il tribunale militare di rinvio può essere investito di tali questioni, sicché la Corte ha giurisdizione.
Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte osserva che esso non è direttamente applicabile perché il giudice del rinvio non ha dimostrato che le cause principali rientrino nell’attuazione del diritto UE ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Tuttavia, l’articolo 47 resta rilevante come parametro interpretativo dell’articolo 19 TUE.
Ragionamento sulla prima questione: irremovibilità, non regressione e misura ad personam
La Corte ricorda che l’indipendenza dei giudici richiede garanzie contro la rimozione arbitraria e che il principio di irremovibilità consente eccezioni solo per motivi legittimi e imperativi, nel rispetto della proporzionalità e di procedure adeguate.
Nel valutare la disciplina polacca, la Corte evidenzia diversi elementi decisivi:
- la nuova norma non spiega le ragioni della sua introduzione né indica un interesse pubblico perseguito;
- essa si applica ai soli giudici militari e non ai procuratori militari, pur trovandosi queste categorie in precedenza nella stessa situazione normativa;
- in concreto colpisce un solo giudice;
- la misura si inserisce in una sequenza di atti nei confronti di quel giudice e assume natura sanzionatoria;
- non è previsto alcun rimedio giurisdizionale idoneo a contestare il pensionamento anticipato.
La Corte osserva inoltre che la modifica legislativa rappresenta un arretramento delle garanzie di indipendenza già esistenti, in contrasto con il principio di non regressione nella tutela dello stato di diritto. La disciplina risulta quindi incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Effetti della violazione: disapplicazione e reintegrazione
Richiamando il primato del diritto dell’Unione e la giurisprudenza sulla disapplicazione delle norme interne incompatibili, la Corte afferma che il giudice nazionale e tutte le autorità competenti devono disapplicare la norma che impone il pensionamento anticipato adottata in violazione dell’articolo 19 TUE.
Ne consegue che il giudice colpito dalla misura deve essere reintegrato nelle sue funzioni. I soggetti preposti a determinare e modificare la composizione dei collegi giudicanti devono assicurare tale reintegrazione, così da consentire al giudice di proseguire nella trattazione delle cause pendenti.
Sospensione provvisoria dell’applicazione della norma nazionale
La Corte chiarisce anche che, per garantire la piena efficacia del rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale che sospende il procedimento e interpella la Corte può temporaneamente sospendere l’applicazione della norma interna che determina il pensionamento automatico, anche se il diritto nazionale non gli attribuisce espressamente tale potere.
Questa sospensione provvisoria comporta che il giudice interessato possa continuare a conoscere delle altre cause già assegnategli alla data di entrata in vigore della misura di pensionamento, almeno per il periodo coperto dalla sospensione.
Dispositivo
La Corte ha quindi statuito che:
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta alla normativa nazionale descritta;
- il principio di primato del diritto UE impone la disapplicazione della normativa incompatibile e la reintegrazione del giudice;
- il giudice del rinvio può sospendere provvisoriamente l’applicazione della norma interna, con possibilità per il giudice colpito di continuare a trattare le altre cause pendenti.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che il diritto dell’Unione non tollera misure legislative formalmente generali ma sostanzialmente individuali, adottate senza giustificazione obiettiva e prive di controllo giurisdizionale, quando esse incidono sulla permanenza in carica di un giudice e compromettono l’indipendenza della funzione giudiziaria. In tali casi, la tutela offerta dall’articolo 19 TUE impone la disapplicazione della norma interna e il ripristino della situazione precedente.
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