Corte di giustizia, Sentenza C-610/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2025. — FO contro Ypourgos Metanastefsis kai Asylou. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale - Procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Esigenza di un esame completo ed ex nunc del ricorso – Obbligo di comparire personalmente dinanzi all’autorità competente per l’esame del ricorso – Presunzione di proposizione abusiva di un ricorso – Rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato senza esame del merito – Principio di proporzionalità. — Causa C-610/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa greca che imponeva al richiedente asilo di comparire personalmente davanti alla commissione di ricorso, pena la presunzione di abuso e il rigetto del ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto che tale meccanismo, quando serve solo a verificare la presenza sul territorio e non a sentire il richiedente, sia sproporzionato e incompatibile con l’articolo 46 della direttiva 2013/32 e con l’articolo 47 della Carta. La decisione conferma che il diritto a un ricorso effettivo in materia di protezione internazionale non può essere svuotato da formalismi che impediscano un esame sostanziale del caso.
Diritto a un ricorso effettivo in materia di asilo: è incompatibile con il diritto UE una presunzione automatica di abuso e il rigetto come manifestamente infondato del ricorso per la sola mancata comparizione personale del richiedente.
La questione giuridica
Se l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che, quando il richiedente protezione internazionale non compare personalmente dinanzi al giudice/commissione competente per il ricorso avverso il rigetto della domanda, presume un uso abusivo del ricorso e lo respinge come manifestamente infondato senza esame nel merito; e, in subordine, se tale disciplina sia compatibile con i principi di equivalenza e di effettività.
Principio di diritto
L’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che imponga al richiedente protezione internazionale un obbligo di comparizione personale il cui solo scopo sia verificare la sua presenza sul territorio nazionale e, in caso di mancata comparizione, preveda in modo automatico una presunzione di proposizione abusiva del ricorso con conseguente rigetto come manifestamente infondato senza esame nel merito. Una simile disciplina, pur potendo perseguire obiettivi legittimi di celerità ed efficienza, eccede quanto necessario quando non consente modalità meno restrittive per dimostrare la presenza del richiedente e rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a un ricorso effettivo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, articolo 33
- Direttiva 2008/115/CE, articoli 7 e 11
- Direttiva 2011/95/UE, articoli 2 e 4
- Direttiva 2013/32/UE, considerando 18, 23, 25, 43 e 50, articoli 2, 28, 31, 32 e 46
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 47 e 52
Diritto a un ricorso effettivo in materia di asilo e comparizione personale del richiedente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis in materia di protezione internazionale. La Corte interpreta l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE alla luce dell’articolo 47 della Carta, con riferimento alla compatibilità di una disciplina nazionale che collega la mancata comparizione personale del richiedente a una presunzione di abuso del ricorso.
Fatti e procedimento principale
FO, cittadino iracheno, aveva chiesto protezione internazionale in Grecia. Dopo il rigetto in primo grado della sua domanda, ha proposto ricorso dinanzi alla 3a commissione di ricorso indipendente. Il giorno fissato per l’esame del ricorso non è comparso personalmente; la commissione, accertata l’assenza di cause di forza maggiore o di eccezioni previste dalla legge nazionale, ha respinto il ricorso come manifestamente infondato senza esaminarne il merito e ha disposto il rimpatrio senza termine per la partenza volontaria. Il giudice del rinvio ha dubitato della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, in particolare perché la mancata comparizione veniva automaticamente equiparata a un intento abusivo di ritardare l’allontanamento.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 2013/32/UE, in particolare i considerando 18, 23, 25, 43 e 50 e gli articoli 28, 31, 32 e 46;
- la direttiva 2011/95/UE, per la nozione di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria, nonché per i criteri di esame della domanda;
- la direttiva 2008/115/CE, richiamata dal giudice del rinvio per gli effetti sul periodo di partenza volontaria e sul divieto di ingresso;
- l’articolo 47 della Carta e, in via generale, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio. Viene altresì richiamato l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sul divieto di refoulement.
Valutazione preliminare sulla natura dell’organo di ricorso
Prima di esaminare il merito, la Corte verifica se le commissioni di ricorso indipendenti greche possano essere considerate "giudici" ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32. Richiamando i criteri consolidati sulla nozione di giurisdizione, rileva che tali commissioni sono istituite per legge, sono permanenti, indipendenti, terze rispetto alle parti, decidono con procedimento contraddittorio e dopo un esame in fatto e in diritto, e adottano decisioni vincolanti impugnabili soltanto con ricorso di annullamento. Conclude quindi che, salva verifica del giudice nazionale, esse soddisfano le condizioni per essere considerate giudici ai fini del ricorso effettivo.
Ragionamento della Corte sul diritto a un ricorso effettivo
La Corte osserva che l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32 garantisce un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e richiede un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto. Gli Stati membri conservano un margine di autonomia procedurale, ma devono rispettare i principi di equivalenza, effettività e, soprattutto, l’articolo 47 della Carta. Nel caso concreto, la normativa greca imponeva al richiedente, salvo eccezioni, di comparire personalmente ad Atene davanti alle commissioni di ricorso, anche se l’obiettivo della comparizione era solo accertare la sua presenza sul territorio nazionale e non ascoltarlo. La mancata comparizione faceva scattare una presunzione di proposizione abusiva del ricorso e il suo rigetto come manifestamente infondato, senza alcun esame del merito.
Proporzionalità della misura nazionale
La Corte riconosce che obiettivi quali la celerità del trattamento dei ricorsi, la certezza del diritto e il corretto svolgimento della procedura di asilo sono finalità legittime e che una presunzione di ritiro o rinuncia implicita può, in linea di principio, essere giustificata. Tuttavia, la misura deve essere proporzionata. Secondo la Corte, la disciplina greca eccede quanto necessario perché:
- impone al richiedente spostamenti potenzialmente gravosi fino alla capitale solo per una presenza formale;
- non prevede modalità alternative meno restrittive per dimostrare la presenza sul territorio;
- trasforma automaticamente la mancata comparizione in una presunzione assoluta di abuso;
- comporta il rigetto del ricorso come manifestamente infondato senza esame nel merito, anche quando la mancata comparizione può dipendere da ragioni estranee a un intento dilatorio. La Corte sottolinea che una misura acceleratoria non può impedire un esame adeguato ed esaustivo della domanda o del ricorso.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che, in caso di inosservanza dell’obbligo procedurale di comparire personalmente dinanzi al giudice competente, obbligo finalizzato solo a verificare la presenza del richiedente sul territorio nazionale, preveda una presunzione di proposizione abusiva del ricorso e il suo rigetto come manifestamente infondato. La causa viene rinviata al giudice nazionale per l’applicazione del principio enunciato al caso concreto.
Principio affermato
Il diritto a un ricorso effettivo in materia di protezione internazionale non può essere subordinato a un obbligo di comparizione personale che, se violato, determini automaticamente la qualificazione del ricorso come abusivo e il suo rigetto senza esame del merito; una disciplina del genere è sproporzionata e incompatibile con l’articolo 46 della direttiva 2013/32 e con l’articolo 47 della Carta.
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