Corte di giustizia, Sentenza C-582/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 luglio 2025. — R.S. contro C. S.A. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Poteri e obblighi del giudice nazionale – Procedura fallimentare relativa a una persona fisica – Assenza di potere del tribunale fallimentare di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti – Assenza di potere di tale tribunale di disporre provvedimenti provvisori – Principio di effettività. — Causa C-582/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interviene su una procedura fallimentare personale polacca in cui il credito bancario era già stato iscritto in un elenco approvato senza verifica dell’eventuale abusività delle clausole del mutuo. La Corte afferma che il giudice fallimentare deve poter esaminare d’ufficio tali clausole e non può essere costretto a limitarsi a sospendere il procedimento e a rimettere la questione ad altro organo, se ciò compromette l’effettività della tutela offerta dalla direttiva 93/13. La Corte aggiunge che il giudice nazionale deve poter adottare provvedimenti provvisori, se necessari, per evitare che il consumatore sia dissuaso dal far valere i propri diritti.
Tutela del consumatore in procedura fallimentare personale: incompatibilità con la direttiva 93/13 della regola nazionale che vincola il tribunale fallimentare all’elenco dei crediti e gli impedisce misure provvisorie quando non sia stato ancora esaminato d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole del mutuo.
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino, in una procedura fallimentare di una persona fisica, a: 1) una normativa che vincola il tribunale fallimentare all’elenco dei crediti approvato da altro organo giurisdizionale, impedendogli di esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del contratto fondante il credito e di modificare l’elenco; 2) una normativa che non consente al tribunale fallimentare di adottare provvedimenti provvisori per tutelare il fallito in attesa della decisione sull’abusività delle clausole.
Principio di diritto
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una disciplina nazionale della procedura fallimentare personale che impedisca al tribunale fallimentare, una volta avviato il giudizio su un elenco dei crediti approvato senza controllo sulle clausole, di esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole del mutuo e di trarne le conseguenze, anche quando ciò richieda incidere sull’elenco dei crediti; inoltre, la stessa direttiva osta a che il giudice non possa adottare provvedimenti provvisori idonei a evitare che il protrarsi della procedura e delle trattenute retributive renda eccessivamente difficile il pieno esercizio della tutela del consumatore.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela del consumatore in procedura fallimentare personale e clausole abusive
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, nell’ambito della procedura fallimentare personale di un consumatore, R.S., relativa alla definizione di un piano di rimborso dei creditori. Il nodo centrale è l’interazione tra la disciplina fallimentare polacca e la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori.
Fatti e procedimento principale
R.S. aveva stipulato con la banca G. S.A. un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero. Successivamente è stato dichiarato fallito personalmente; un curatore fallimentare ha predisposto l’elenco dei crediti, poi approvato dal giudice commissario senza opposizioni. Il tribunale fallimentare, chiamato a redigere il piano di rimborso o a constatare la sufficienza dell’attivo, ha ritenuto che il contratto potesse contenere clausole abusive, potenzialmente idonee a incidere sulla validità o sull’ammontare del credito della banca.
Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo il diritto nazionale, il tribunale fallimentare non può autonomamente verificare il carattere abusivo delle clausole del contratto né modificare l’elenco dei crediti già approvato; può solo sospendere il procedimento e rimettere la questione al giudice commissario. Ha inoltre rilevato l’assenza di strumenti provvisori per attenuare l’impatto economico della procedura sul fallito, che continua a subire trattenute retributive mentre la procedura si prolunga.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se la direttiva 93/13 osti a una normativa che vincola il tribunale fallimentare all’elenco dei crediti approvato da altro organo giurisdizionale, impedendogli di esaminare d’ufficio le clausole abusive;
- se la stessa direttiva osti a una normativa che non consente al tribunale fallimentare di adottare provvedimenti provvisori in attesa della decisione sul carattere abusivo delle clausole.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che sancisce la non vincolatività delle clausole abusive per il consumatore, e l’articolo 7, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. È menzionato anche il ventiquattresimo considerando della direttiva, oltre all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, quale parametro della tutela giurisdizionale effettiva.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ribadisce che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ha carattere imperativo e impone al giudice nazionale il controllo d’ufficio delle clausole abusive appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari. Ricorda inoltre che la protezione offerta dalla direttiva deve essere garantita mediante rimedi effettivi, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1.
Quanto all’autonomia procedurale degli Stati membri, la Corte precisa che le modalità processuali nazionali restano ammesse solo se rispettano i principi di equivalenza ed effettività. Nel caso di specie non emergono problemi di equivalenza, ma la disciplina polacca può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore: il rinvio al giudice commissario comporta un ritardo nella chiusura della procedura, prolunga le trattenute sulla retribuzione e può dissuadere il fallito dal far valere la tutela derivante dalla direttiva 93/13.
La Corte sottolinea che il consumatore non può essere considerato passivo in modo da escludere la protezione, poiché nel caso concreto il fallito aveva comunque dedotto davanti al tribunale fallimentare l’eventuale abusività delle clausole. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui l’autorità di cosa giudicata non può impedire un controllo effettivo delle clausole abusive se tale controllo non è stato svolto in precedenza.
Conclusione: se l’elenco dei crediti è stato approvato senza alcun esame del carattere abusivo delle clausole, il tribunale fallimentare deve poter effettuare tale controllo e trarne le conseguenze; la normativa nazionale che glielo impedisca è incompatibile con la direttiva 93/13.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte ricorda che, in linea di principio, i giudici nazionali devono poter adottare provvedimenti provvisori quando ciò sia necessario a garantire la piena efficacia della futura decisione sul carattere abusivo delle clausole. Tale esigenza deriva dalla finalità della direttiva 93/13, che mira a garantire un livello elevato di protezione del consumatore.
Nel caso concreto, l’assenza di misure provvisorie può risultare problematica perché il fallito continua ad alimentare la massa fallimentare mediante trattenute sulla retribuzione, mentre il procedimento resta aperto in attesa della verifica delle clausole. La Corte osserva che, in situazioni del genere, una riduzione delle trattenute potrebbe essere necessaria per evitare un deterioramento ingiustificato della posizione economica del consumatore e per preservare l’effettività della tutela.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze, se un provvedimento provvisorio sia effettivamente necessario, tenendo conto in particolare degli indizi di abusività, della sufficienza degli attivi già accumulati nella massa fallimentare, della situazione finanziaria del fallito e del rischio di un prolungamento pregiudizievole della procedura.
Decisione e portata pratica
La Corte dichiara che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, ostano sia alla regola che vincola il tribunale fallimentare all’elenco dei crediti approvato senza controllo sulle clausole, sia alla regola che impedisce l’adozione di provvedimenti provvisori. In concreto, il giudice fallimentare deve poter garantire una tutela effettiva del consumatore anche nel contesto della procedura insolvenziale, evitando che la struttura processuale nazionale renda troppo difficile o dissuasivo l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
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