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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-534/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 luglio 2025. — Instituto Cervantes contro Commissione europea. — Impugnazione – Appalti pubblici dell’Unione europea – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Appalto di servizi di formazione linguistica – Obbligo di presentare le offerte mediante l’applicazione elettronica eSubmission – Utilizzo, da parte di un offerente, di un collegamento ipertestuale che rinvia a un sito Internet contenente documenti descrittivi dell’offerta – Rifiuto dell’amministrazione di tener conto di tali documenti – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Imparzialità oggettiva – Obbligo di motivazione – Metodo di valutazione comparativa delle offerte. — Causa C-534/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge entrambe le impugnazioni proposte dall’Instituto Cervantes e dal Regno di Spagna contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato l’aggiudicazione del lotto spagnolo di un appalto di formazione linguistica alla Commissione. La Corte ritiene legittimo il rifiuto di valutare documenti dell’offerta accessibili solo tramite hyperlink, perché incompatibile con l’obbligo di presentazione mediante eSubmission e con l’esigenza di integrità dei dati. Conferma inoltre che la motivazione fornita era sufficiente e che la valutazione comparativa delle offerte non richiedeva una metodologia diversa da quella seguita dalla Commissione.

Impugnazione in materia di appalti pubblici UE: legittimità del rifiuto di valutare documenti dell’offerta accessibili solo tramite collegamenti ipertestuali e correttezza della valutazione comparativa e della motivazione dell’aggiudicazione.

La questione giuridica

Se, in una procedura di appalto dell’Unione che impone la presentazione delle offerte tramite eSubmission, l’amministrazione possa legittimamente rifiutare di considerare documenti descrittivi dell’offerta resi accessibili solo mediante collegamenti ipertestuali; se ciò violi i principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, motivazione, parità di trattamento e imparzialità oggettiva; e se la valutazione delle offerte debba consistere in un confronto diretto e ulteriore rispetto alla valutazione separata di ciascuna offerta.

Principio di diritto

Nelle procedure di appalto dell’Unione in cui i documenti di gara impongono la presentazione delle offerte tramite eSubmission, l’amministrazione può rifiutare di prendere in considerazione documenti descrittivi dell’offerta resi accessibili soltanto mediante collegamenti ipertestuali verso siti sotto il controllo dell’offerente, poiché ciò non garantisce l’integrità del fascicolo e non crea alcun legittimo affidamento in assenza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti dell’amministrazione. Inoltre, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è conforme al diritto dell’Unione quando l’amministrazione applica i criteri di gara a ciascuna offerta e ne determina il valore relativo mediante il punteggio complessivo, senza dover attribuire un peso numerico separato a ogni singolo elemento interno a un sottocriterio se tale peso non è previsto nei documenti di gara; la motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della scelta senza una minuziosa ricostruzione di ogni dettaglio dell’offerta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263, sesto comma, TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 67 della direttiva 2014/24/UE
  • Considerando 90 della direttiva 2014/24/UE
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Considerando 106 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 149 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 160 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 167, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 170, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Allegato I, punto 16, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione in materia di appalto di servizi di formazione linguistica eSubmission

La pronuncia riguarda due impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale nella causa T‑376/21, relativa all’aggiudicazione del lotto n. 3 (formazione in lingua spagnola) di un appalto quadro della Commissione per servizi di formazione linguistica. La Corte esamina, in particolare, la legittimità del rifiuto di prendere in considerazione documenti dell’offerta resi accessibili tramite collegamenti ipertestuali e la sufficienza della motivazione dell’aggiudicazione.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva pubblicato la gara HR/2020/OP/0014, suddivisa in otto lotti, imponendo la presentazione delle offerte tramite l’applicazione elettronica eSubmission. Per il lotto n. 3, la valutazione era basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, con prezzo al 30% e qualità al 70%.

La qualità era articolata in due criteri principali, ulteriormente suddivisi in sottocriteri: contenuto, pedagogia, piattaforme online, metodo di selezione del personale, controllo della qualità e gestione della procedura. Le offerte dovevano raggiungere soglie minime per criteri e sottocriteri e almeno 70 punti su 100.

IC si classificava secondo, dietro il raggruppamento CLL. La Commissione comunicava a IC i punteggi e, solo in un secondo momento, ulteriori elementi relativi all’offerta dell’aggiudicatario. In tale contesto, la Commissione dichiarava di non aver valutato alcuni documenti descrittivi dell’offerta di IC perché resi accessibili solo mediante collegamenti ipertestuali, ritenendo tale modalità non conforme al capitolato e rischiosa quanto alla possibile modifica dei documenti dopo la scadenza del termine di deposito.

Motivi dedotti in primo grado

Dinanzi al Tribunale, IC contestava: il difetto di motivazione della decisione; la mancata comparazione effettiva tra le offerte; l’errore manifesto di valutazione per avere escluso i documenti accessibili via hyperlink; ulteriori vizi di motivazione e di valutazione nei sottocriteri 1.1 e 1.2; e la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento per l’aggiudicazione di tutti i lotti al medesimo offerente.

Il Tribunale respingeva il ricorso e riteneva, in particolare, che IC avesse potuto impugnare solo dal momento in cui aveva ricevuto informazioni sufficienti sulla valutazione dell’offerta dell’aggiudicatario.

Questioni esaminate in impugnazione

In appello, IC e il Regno di Spagna sollevavano principalmente tre gruppi di censure:

  • violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento per il rifiuto di valutare documenti accessibili via hyperlink;
  • errore di diritto sulla nozione di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla necessità di un confronto diretto tra offerte;
  • violazione dell’obbligo di motivazione, della parità di trattamento, del divieto di arbitrarietà e del requisito di imparzialità oggettiva.

Il Regno di Spagna contestava inoltre il rigetto della sua domanda di misure istruttorie e invocava l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, tra l’altro, l’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento 2018/1046, che impone l’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché l’articolo 149, relativo alle modalità di presentazione del fascicolo di partecipazione e al requisito di integrità dei dati. Rilevano anche l’articolo 160 del medesimo regolamento, sui principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, e l’articolo 170, paragrafo 3, sulla comunicazione delle informazioni ai candidati o offerenti.

Sul piano dei diritti fondamentali e dei trattati, vengono in rilievo l’articolo 41 della Carta, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 263 TFUE. Ai fini interpretativi, la Corte richiama anche la direttiva 2014/24/UE, in particolare il considerando 90 e l’articolo 67.

Ragionamento della Corte: hyperlink e legittimo affidamento

La Corte conferma che il principio di tutela del legittimo affidamento presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Nel caso concreto, il capitolato d’oneri e le istruzioni di eSubmission indicavano che le offerte dovevano essere presentate tramite l’applicazione elettronica, e ciò rendeva prevedibile che i documenti descrittivi dovessero essere caricati nel sistema, non soltanto richiamati tramite link esterni.

La Corte osserva che il requisito di integrità dei dati, sancito dall’articolo 149 del regolamento 2018/1046, impone che i documenti rimangano immutati durante il procedimento. Per questo motivo, documenti resi accessibili soltanto tramite collegamenti ipertestuali verso un sito sotto il controllo dell’offerente non possono essere assimilati a documenti validamente presentati nell’offerta.

La pregressa prassi invocata da IC, consistente in un precedente in cui la Commissione aveva tenuto conto di documenti accessibili via hyperlink, non basta a creare un legittimo affidamento, tanto più che si trattava di una prassi isolata. La Corte afferma inoltre che la sentenza Manova non imponeva alla Commissione di invitare IC a regolarizzare il deposito dei documenti, perché quella giurisprudenza riguarda un contesto diverso e non introduce un obbligo generale di regolarizzazione.

Ragionamento della Corte: motivazione dell’aggiudicazione

Sull’obbligo di motivazione, la Corte ribadisce che l’amministrazione non deve fornire una ricostruzione minuziosa di ogni dettaglio dell’offerta né un’analisi comparativa puntuale di tutti gli elementi valutati. È sufficiente che l’offerente escluso possa comprendere le ragioni per cui la sua offerta non è stata scelta e le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta prescelta.

Nel caso concreto, la Commissione aveva comunicato i punteggi per criteri e sottocriteri, insieme ai commenti positivi e negativi della griglia di valutazione. Poiché i diversi elementi interni ai sottocriteri non erano dotati di una ponderazione autonoma nei documenti di gara, la Commissione non era tenuta ad attribuire un punteggio separato a ciascun commento relativo a quei singoli elementi.

Ragionamento della Corte: confronto tra le offerte e offerta economicamente più vantaggiosa

La Corte precisa che il metodo del miglior rapporto qualità/prezzo richiede certamente un confronto oggettivo del valore relativo delle offerte. Tuttavia, ciò non implica che l’amministrazione debba confrontare ogni proposta mediante un raffronto analitico diretto tra tutti i singoli contenuti delle offerte concorrenti.

Nel caso concreto, la valutazione era stata svolta sulla base degli stessi criteri e sottocriteri per entrambe le offerte, con punteggi complessivi diversi: 88,89 per il raggruppamento CLL e 87,40 per IC. La Corte considera sufficiente tale metodo, poiché consente comunque di determinare il valore relativo delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva.

Le censure secondo cui l’offerta del raggruppamento CLL avrebbe dovuto essere valutata diversamente nei singoli lotti, o che la Commissione avrebbe seguito una metodologia uniforme e quindi errata, non risultano supportate da elementi idonei a dimostrare un errore di diritto o uno snaturamento dei fatti.

Ragionamento della Corte: parità di trattamento, misure istruttorie e imparzialità oggettiva

Quanto alle censure del Regno di Spagna sulla parità di trattamento e sull’arbitrarietà, la Corte le dichiara inammissibili nella misura in cui miravano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, senza dimostrare uno snaturamento.

Quanto alla domanda di misure istruttorie, la Corte chiarisce che l’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale autorizza le misure istruttorie solo su iniziativa del Tribunale o su domanda di una parte principale; l’interveniente non può richiederle. L’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), non conferisce invece un autonomo potere di sollecitare misure istruttorie, ma si limita a disciplinare il contenuto della memoria di intervento.

Infine, sul requisito di imparzialità oggettiva, la Corte afferma che la netta distinzione, prevista dai documenti di gara, tra valutazione del prezzo e valutazione della qualità offre garanzie sufficienti per escludere un dubbio legittimo sul fatto che il prezzo possa aver influenzato la valutazione qualitativa. La censura relativa alla trasparenza è dichiarata irricevibile per difetto di specificità nell’impugnazione.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente entrambe le impugnazioni. Condanna IC e il Regno di Spagna a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nel giudizio di impugnazione.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, negli appalti UE con presentazione elettronica obbligatoria, l’offerente non può contare sulla valutazione di documenti accessibili solo tramite hyperlink esterni sotto il suo controllo. Ribadisce inoltre che la motivazione dell’aggiudicazione è sufficiente se consente di comprendere l’esito della gara, senza esigere una quantificazione puntuale di ogni singolo elemento interno ai sottocriteri, e che il controllo in appello non può trasformarsi in un riesame del merito dei fatti accertati dal Tribunale.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici uemotivazione degli atti amministrativilegittimo affidamentoparità di trattamento e trasparenzaimparzialità oggettiva

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