Corte di giustizia, Sentenza C-605/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 luglio 2025. — „Ati-19“ EOOD contro Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – Sofia v Glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad - Blagoevgrad. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Misura amministrativa coercitiva di apposizione di sigilli ad un locale commerciale – Domanda di sospensione – Sindacato giurisdizionale limitato. — Causa C-605/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che una misura coercitiva IVA come l’apposizione di sigilli a un locale commerciale, anche se adottata per garantire l’esatta riscossione dell’imposta ex articolo 273 della direttiva IVA, deve rispettare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Non è compatibile con l’articolo 47 della Carta un sistema che consenta al giudice, in sede di sospensione dell’esecuzione provvisoria, di valutare soltanto il danno grave o difficilmente riparabile, senza poter esaminare prima facie la legittimità della misura. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme; in difetto, deve disapplicare le norme processuali incompatibili.
L’articolo 47 della Carta osta a una disciplina nazionale che, per la sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura coercitiva IVA a carattere penale, limiti il controllo del giudice alla sola verifica del danno grave o difficilmente riparabile, senza poter valutare prima facie la legittimità della misura.
La questione giuridica
Se l’articolo 47, primo comma, della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 273 della direttiva IVA, consenta una normativa nazionale che, nel ricorso avverso l’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale disposta per garantire la riscossione dell’IVA, limiti il sindacato giurisdizionale alla sola verifica dell’esistenza di un danno grave o difficilmente riparabile, escludendo ogni esame, anche sommario, della legittimità giuridica e fattuale della misura.
Principio di diritto
Quando una misura amministrativa coercitiva in materia IVA, anche se eseguita provvisoriamente e con finalità di tutela della riscossione, rientra nell’ambito del diritto dell’Unione, il diritto a un ricorso effettivo impone che il giudice adito, nel decidere sulla sospensione, possa non solo verificare il pregiudizio grave o difficilmente riparabile, ma anche effettuare almeno un esame sommario della legittimità della misura, sotto il profilo giuridico e fattuale; una normativa che escluda del tutto tale verifica viola l’articolo 47 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
- Articolo 118 della legge bulgara sull’IVA
- Articolo 185 della legge bulgara sull’IVA
- Articolo 186 della legge bulgara sull’IVA
- Articolo 187 della legge bulgara sull’IVA
- Articolo 188 della legge bulgara sull’IVA
- Articolo 193 della legge bulgara sull’IVA
- Articolo 6, paragrafo 5, del codice di procedura amministrativa bulgaro
- Articolo 21, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa bulgaro
- Articolo 60 del codice di procedura amministrativa bulgaro
- Articolo 128, paragrafo 1, punto 1, del codice di procedura amministrativa bulgaro
- Articolo 166 del codice di procedura amministrativa bulgaro
Misura coercitiva IVA e tutela giurisdizionale effettiva
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Administrativen sad Blagoevgrad, riguarda una misura amministrativa coercitiva bulgara di apposizione di sigilli a un locale commerciale, adottata in materia IVA e assoggettata a esecuzione provvisoria. La Corte si pronuncia sull’ampiezza del controllo giurisdizionale richiesto dall’articolo 47, primo comma, della Carta in relazione all’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE.
Fatti del procedimento principale
ATI‑19 EOOD gestiva un punto vendita di specialità alimentari da asporto. Durante un controllo, ispettori fiscali acquistarono beni per BGN 14,80 senza ricevere lo scontrino fiscale; fu inoltre riscontrata una discordanza tra le vendite annotate e il contante in cassa. L’amministrazione tributaria irrogò una sanzione pecuniaria e, con successiva ingiunzione, dispose l’apposizione dei sigilli al locale per 14 giorni, ordinandone l’esecuzione provvisoria.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’articolo 47 della Carta e l’articolo 273 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di imporre obblighi necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, nel rispetto della parità di trattamento e senza introdurre formalità alla frontiera. Nel diritto bulgaro, la misura di apposizione dei sigilli è prevista dall’articolo 186 della legge sull’IVA; l’esecuzione provvisoria è disciplinata dall’articolo 188 della medesima legge e dagli articoli 60 e 166 del codice di procedura amministrativa.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta consenta una normativa nazionale che limiti la tutela contro l’esecuzione provvisoria di tali misure alla sola verifica dell’esistenza di un danno grave o difficilmente riparabile, escludendo qualunque controllo sulla legittimità della misura stessa.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che misure amministrative coercitive in materia IVA, come l’apposizione di sigilli a un locale commerciale, costituiscono attuazione degli articoli 2 e 273 della direttiva IVA e dunque rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che il giudice nazionale deve poter adottare misure provvisorie per garantire l’effettività della futura decisione di merito. Tuttavia, la tutela provvisoria non può essere ridotta a una verifica puramente del danno: occorre anche un esame, almeno sommario, della legittimità della misura impugnata.
La Corte sottolinea che, in mancanza di qualsiasi possibilità di valutare la legittimità della misura, la domanda di sospensione potrebbe essere respinta anche se diretta contro un provvedimento manifestamente illegittimo, con conseguente compromissione dell’effettività del ricorso garantito dall’articolo 47 della Carta.
Quanto al diritto interno, la Corte richiama il dovere di interpretazione conforme e, se necessario, di disapplicazione delle norme nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione, poiché l’articolo 47 della Carta ha effetto diretto.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 47, primo comma, della Carta osta a una normativa nazionale che, facendo uso della facoltà dell’articolo 273, primo comma, della direttiva IVA, limiti il controllo del giudice sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla sola verifica del danno grave o difficilmente riparabile, senza consentire alcuna valutazione, anche prima facie, della legittimità giuridica e fattuale della misura.
Principio affermato
Il diritto a un ricorso effettivo impone che il giudice investito della domanda di sospensione possa controllare, almeno in via sommaria, la legittimità della misura coercitiva IVA oggetto di esecuzione provvisoria; una tutela limitata al solo pregiudizio irreparabile non è sufficiente.
Rilievo pratico
Per gli operatori e i difensori in materia tributaria, la sentenza rafforza la possibilità di ottenere tutela cautelare contro misure di chiusura o sigillo adottate in materia IVA, anche quando la disciplina nazionale presenti filtri processuali molto restrittivi. In presenza di norme interne incompatibili, il giudice nazionale deve interpretarle in senso conforme o, se ciò non è possibile, disapplicarle.
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