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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-451/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2018. — «Walltopia» AD contro Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Veliko Tarnovo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratori distaccati – Legislazione applicabile – Certificato A 1 – Assoggettamento del lavoratore subordinato alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro – Presupposti. — Causa C-451/17

Giurisprudenza europea62017CJ0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce i presupposti per il distacco di un lavoratore assunto appositamente in vista del distacco stesso. L’assenza della qualità di "assicurato" secondo il diritto interno non impedisce, di per sé, l’applicazione della disciplina sul distacco, se il lavoratore era residente nello Stato membro del datore di lavoro prima dell’inizio del rapporto. La cittadinanza, invece, non costituisce un criterio autonomo decisivo nell’ambito delle norme di conflitto del regolamento n. 883/2004.

Distacco di lavoratore assunto in vista del distacco: irrilevanza della mancata qualità di assicurato nazionale, se il lavoratore era residente nello Stato membro del datore di lavoro prima dell'inizio del rapporto.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 e dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, un lavoratore assunto nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro debba considerarsi già soggetto alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro anche quando, immediatamente prima dell'inizio del rapporto, non aveva la qualità di assicurato secondo il diritto nazionale; e se, in tale valutazione, rilevino la cittadinanza o la residenza abituale.

Principio di diritto

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, letto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, va interpretato nel senso che un lavoratore assunto nella prospettiva del distacco in un altro Stato membro è da considerarsi già soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro anche se, prima dell'inizio del rapporto, non aveva la qualità di assicurato secondo il diritto nazionale, purché in quel momento fosse residente in tale Stato membro; la sola cittadinanza non è decisiva e spetta al giudice nazionale verificare la residenza e l'assenza di altra legislazione applicabile.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 1, lettere c), j) e l), regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 2, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11, paragrafi 1 e 3, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 14, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (UE) n. 465/2012

Distacco di lavoratore assunto in vista del distacco: legislazione applicabile e certificato A1

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo (Bulgaria) in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, di rilascio del certificato A1 per un lavoratore assunto in Bulgaria e poi distaccato nel Regno Unito. Il nodo interpretativo concerne il rapporto tra la nozione di "persona che esercita un'attività subordinata" ai fini del distacco e la nozione nazionale di soggetto assicurato.

Fatti e procedimento principale

La Walltopia AD aveva assunto il sig. Punchev con contratto di lavoro in Bulgaria e, pochi giorni dopo, lo aveva distaccato nel Regno Unito. Dopo il licenziamento del lavoratore, la società aveva chiesto il rilascio del certificato A1 attestante l'applicabilità della legislazione bulgara durante il distacco.

  • L'autorità bulgara aveva negato il certificato, ritenendo che il lavoratore non fosse stato soggetto alla legislazione bulgara per almeno un mese prima del distacco.
  • La ragione del diniego era che il sig. Punchev, non avendo percepito indennità di disoccupazione nel periodo precedente, non poteva essere considerato "persona assicurata" secondo il diritto bulgaro.
  • Il giudice nazionale ha quindi chiesto se tale requisito interno fosse compatibile con gli articoli 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, e 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il quadro del regolamento n. 883/2004, in particolare:

  • l'articolo 11, paragrafo 1, che sancisce il principio di unicità della legislazione applicabile;
  • l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), quale regola generale per chi esercita un'attività subordinata in uno Stato membro;
  • l'articolo 12, paragrafo 1, che introduce la deroga per il lavoratore distaccato;
  • l'articolo 1, lettere j) e l), che definisce rispettivamente "residenza" e "legislazione".

Viene inoltre in rilievo l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, il quale precisa che può rientrare nel distacco anche una persona assunta nella prospettiva del distacco, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro, fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • il lavoratore assunto in vista del distacco debba essere considerato già soggetto alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro anche se non era "assicurato" secondo il diritto nazionale immediatamente prima dell'inizio del rapporto;
  • in via subordinata, se la cittadinanza possa essere utilizzata come criterio interpretativo;
  • ancora in subordine, se rilevi la residenza abituale e stabile ai sensi dell'articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004;
  • in difetto, quali elementi interpretativi debbano guidare la lettura dell'espressione "soggetta alla legislazione".

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 estende l'ambito dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 anche alle persone assunte nella prospettiva del distacco. Ne consegue che non è necessario che il lavoratore abbia già svolto un'attività nello Stato membro del datore di lavoro prima del distacco.

Tuttavia, il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, richiede che, "immediatamente prima" dell'inizio del rapporto, la persona fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro. La Corte collega tale requisito alla logica dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo cui il lavoratore "rimane soggetto" alla legislazione del primo Stato membro.

La Corte ribadisce inoltre che il titolo II del regolamento n. 883/2004 contiene un sistema completo e uniforme di conflitto di leggi, destinato a evitare sia il cumulo di legislazioni sia ogni vuoto di tutela. Per questo motivo:

  • la disciplina nazionale non può determinare liberamente quale legislazione sia applicabile;
  • le condizioni interne di iscrizione o assicurazione non possono escludere l'applicazione della legislazione individuata dal regolamento.

Quanto alla cittadinanza, la Corte afferma che essa può eventualmente rilevare per verificare l'ambito di applicazione ratione personae del regolamento, ma non è un criterio autonomo decisivo nella determinazione della legislazione applicabile. Più rilevante è invece la residenza: nel caso esaminato, poiché il lavoratore risultava residente in Bulgaria immediatamente prima dell'inizio del rapporto, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), conduceva comunque alla legge bulgara, salvo che il giudice nazionale verificasse l'applicazione di un'altra normativa.

Infine, la Corte precisa che le condizioni per l'iscrizione a un regime di previdenza sociale restano di competenza del diritto nazionale, ma nel rispetto del diritto dell'Unione e delle norme di coordinamento.

Decisione della Corte

La Corte risponde che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore assunto nella prospettiva del distacco in un altro Stato membro si considera già soggetto alla legislazione dello Stato membro del datore di lavoro anche se non aveva la qualità di assicurato secondo il diritto nazionale, purché, al momento rilevante, fosse residente in tale Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza e l'assenza di una diversa legislazione applicabile.

Principio affermato

Il requisito dell'essere "già soggetto alla legislazione" dello Stato membro del datore di lavoro, ai fini del distacco di un lavoratore assunto in vista del distacco stesso, non coincide con la nozione nazionale di "assicurato": ciò che conta, nel sistema del regolamento n. 883/2004, è l'effettivo collegamento di quel lavoratore con la legislazione dello Stato membro individuata dalle norme di conflitto, in particolare tramite la residenza. La cittadinanza, da sola, non basta a determinare la legge applicabile.

Come è indicizzato

Materieprevidenza socialelavoratori distaccaticoordinamento dei sistemi di sicurezza socialelegislazione applicabilecertificato a1

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