Corte di giustizia, Sentenza C-331/17
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 ottobre 2018. — Martina Sciotto contro Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che esclude l’applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. — Causa C-331/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, su rinvio della Corte d’appello di Roma, ha esaminato il regime italiano applicabile ai contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche. Ha affermato che l’esclusione totale delle regole di diritto comune, se non accompagnata da altre misure effettive di prevenzione e sanzione dell’abuso, viola la clausola 5 dell’accordo quadro. La Corte ha anche chiarito che le ragioni invocate dall’Italia non erano idonee a giustificare, in astratto, una disciplina priva di strumenti effettivi contro la precarizzazione abusiva.
Lavoro a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane: incompatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro se mancano misure effettive contro l’abuso della successione di contratti
La questione giuridica
Se la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude per le fondazioni lirico-sinfoniche l’applicazione delle norme di diritto comune che sanzionano l’abuso della successione di contratti a termine mediante conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato, quando nell’ordinamento interno non esistano altre misure effettive di prevenzione e sanzione dell’abuso.
Principio di diritto
La clausola 5 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che esclude in via generale, per il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, l’applicazione delle regole di diritto comune che consentono di sanzionare l’abuso di contratti a termine mediante conversione in rapporto a tempo indeterminato, quando l’ordinamento interno non preveda alcun’altra misura effettiva e dissuasiva idonea a prevenire e sanzionare tali abusi. Le peculiarità del settore, il carattere pubblico delle fondazioni, la tradizione di impiego a termine, le esigenze di bilancio e il sistema di assunzione tramite concorso non bastano, da soli, a giustificare l’assenza di tutele effettive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 1
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 2
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 3
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5
- Articolo 4 TUE
Lavoro a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane: incompatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro se mancano misure effettive contro l’abuso
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Roma in materia di contratti di lavoro a termine nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, di una disciplina nazionale che esclude in quel settore le norme di diritto comune sulla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Martina Sciotto era stata impiegata come tersicorea di fila dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma tramite plurimi contratti a tempo determinato, per prestazioni rese tra il 2007 e il 2011. Ritenendo di essere stata stabilmente inserita nell’organico e che i contratti non indicassero specifiche esigenze tecniche, organizzative o produttive, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ritenendo che la disciplina speciale delle fondazioni lirico-sinfoniche escludesse l’applicazione delle norme comuni e impedisse la conversione del rapporto. In appello, la Corte d’appello di Roma ha dubitato della conformità di tale disciplina alla clausola 5 dell’accordo quadro.
Normativa rilevante
Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama:
- la direttiva 1999/70/CE;
- l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare le clausole 1, 2, 3, 4 e 5.
Sul piano nazionale, sono richiamati:
- l’articolo 3 della legge n. 426/1977;
- il decreto legislativo n. 368/2001, in particolare gli articoli 1, 4, 5 e 11, comma 4;
- il decreto-legge n. 64/2010, convertito in legge n. 100/2010, in particolare l’articolo 3, comma 6;
- il decreto-legge n. 91/2013, convertito in legge n. 112/2013, in particolare l’articolo 11, comma 19.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se sia conforme al diritto dell’Unione una norma nazionale che, per le fondazioni lirico-sinfoniche, esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto comune che sanzionano l’abuso della successione di contratti a termine mediante conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato, senza prevedere limiti effettivi alla durata, al numero dei rinnovi o altre misure equivalenti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che la clausola 5 dell’accordo quadro mira a prevenire gli abusi derivanti dall’uso di una successione di contratti a termine e impone agli Stati membri di introdurre almeno una delle misure indicate: ragioni oggettive per i rinnovi, durata massima totale o numero massimo di rinnovi, salvo esistano norme equivalenti.
La Corte osserva che gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nella scelta degli strumenti, ma non possono compromettere l’obiettivo e l’effetto utile dell’accordo quadro. Le esigenze specifiche di un settore possono essere considerate solo se oggettivamente giustificate.
Nel caso di specie, la normativa italiana esclude per le fondazioni lirico-sinfoniche le norme che, nel diritto comune, consentono la conversione del contratto a termine oltre una certa durata. Inoltre, secondo il rinvio, essa non prevede limiti alla durata massima, al numero dei rinnovi, né altre misure equivalenti.
La Corte esamina quindi le giustificazioni invocate dal governo italiano:
- il carattere pubblico delle fondazioni non rileva, perché la direttiva e l’accordo quadro si applicano anche ai datori di lavoro pubblici;
- la tradizione di contratti a termine nel settore non può, da sola, giustificare un regime derogatorio privo di tutele, poiché ciò svuoterebbe la protezione prevista dalla clausola 5;
- le peculiarità artistiche del settore possono giustificare assunzioni temporanee per esigenze provvisorie, ma non il rinnovo di contratti per attività permanenti e durature;
- le esigenze di bilancio non costituiscono un obiettivo idoneo, di per sé, a giustificare l’assenza di misure antiabuso;
- il meccanismo del concorso pubblico per l’accesso al tempo indeterminato non basta, nel fascicolo non emergendo elementi sufficienti per dimostrare che il caso concreto rientrasse in una tale logica.
La Corte rileva inoltre che, secondo il diritto italiano descritto, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non è prevista alcuna misura effettiva e dissuasiva per sanzionare l’abuso, nemmeno in forma equivalente alla conversione. La possibile responsabilità dei dirigenti è richiamata come misura da verificare in concreto dal giudice nazionale, ma non appare, da sola, automaticamente sufficiente.
Infine, la Corte sottolinea che, sebbene il diritto dell’Unione non imponga in generale la conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, quando uno Stato membro esclude tale conversione deve prevedere un’altra misura effettiva per evitare e sanzionare l’abuso. In difetto, l’obiettivo della clausola 5 risulta compromesso.
Decisione
La Corte dichiara che la clausola 5 dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale come quella italiana in esame, nella parte in cui esclude l’applicazione delle norme di diritto comune che sanzionano l’abuso della successione di contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nell’ordinamento interno alcun’altra misura effettiva per sanzionare gli abusi constatati in tale settore.
Principi affermati
- La clausola 5 impone misure concrete e vincolanti contro l’abuso dei contratti a termine.
- Le deroghe settoriali sono ammissibili solo se accompagnate da tutele equivalenti o comunque effettive.
- Il carattere pubblico del datore di lavoro non esonera dall’applicazione dell’accordo quadro.
- Le esigenze artistiche o organizzative possono giustificare contratti temporanei solo in presenza di esigenze realmente provvisorie.
- La mancanza di una sanzione effettiva rende la disciplina incompatibile con il diritto dell’Unione.
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