Corte di giustizia, Sentenza C-462/17
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018. — Tänzer & Trasper GmbH contro Altenweddinger Geflügelhof KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Bevande spiritose – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività degli ingredienti autorizzati. — Causa C-462/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Landgericht Hamburg, ha chiarito la portata della definizione di "liquore a base di uova" contenuta nel regolamento sulle bevande spiritose. Ha ritenuto che l'elenco degli ingredienti del punto 41 dell'allegato II sia tassativo e non meramente minimale. Di conseguenza, un prodotto che contenga latte non può essere venduto con quella denominazione. La soluzione è stata giustificata sulla base del testo, del contesto e delle finalità del regolamento, in particolare tutela dei consumatori e prevenzione di pratiche ingannevoli.
Interpretazione dell'allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008: la denominazione "liquore a base di uova" è riservata a prodotti che contengono solo gli ingredienti ivi elencati.
La questione giuridica
Si chiede se, ai fini dell'allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli ingredienti indicati per il "liquore a base di uova" costituiscano un requisito minimo, consentendo l'aggiunta di altri ingredienti, oppure un elenco tassativo e quindi esclusivo, tale da vietare la presenza di ingredienti ulteriori come il latte.
Principio di diritto
L'allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato in senso tassativo: una bevanda spiritosa può essere commercializzata come "liquore a base di uova" solo se contiene esclusivamente gli ingredienti espressamente menzionati in tale disposizione, oltre alle sole sostanze e preparazioni aromatizzanti autorizzate; la presenza di ingredienti ulteriori, come il latte, esclude l'uso di tale denominazione di vendita.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 110/2008
- Regolamento (CE) n. 1334/2008
- Direttiva 2000/13/CE
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 110/2008
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 110/2008
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 110/2008
- Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008
- Articolo 9 del regolamento (CE) n. 110/2008
- Allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008
- Allegato II, punto 42, del regolamento (CE) n. 110/2008
- Articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008
Interpretazione dell'allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Landgericht Hamburg in una controversia tra due produttori di liquori a base di uova. Il giudice tedesco chiedeva se la definizione di "liquore a base di uova" contenuta nel regolamento (CE) n. 110/2008 consenta l'aggiunta di ingredienti ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati, in particolare del latte.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, Tänzer & Trasper GmbH chiedeva di vietare ad Altenweddinger Geflügelhof KG l'uso della denominazione di vendita "liquore a base di uova" per una gamma di prodotti che, oltre agli ingredienti tipici del prodotto, contenevano anche latte. L'attrice sosteneva che il regolamento UE non consentisse ingredienti diversi da quelli previsti dal punto 41 dell'allegato II. La convenuta replicava che gli ingredienti elencati fossero soltanto requisiti minimi e che la presenza di latte non impedisse l'uso della denominazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento n. 110/2008, che disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. In particolare rilevano:
- l'articolo 4, che classifica le bevande spiritose secondo le definizioni dell'allegato II;
- l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, che distingue tra prodotti conformi alle categorie dell'allegato II e prodotti che possono essere indicati solo come "bevanda spiritosa";
- l'allegato II, punto 41, relativo al "liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat";
- l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), invocato dalla convenuta per sostenere la libertà di usare qualsiasi materia prima agricola, ma subordinato alle disposizioni specifiche delle categorie da 15 a 46.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che alcune versioni linguistiche del punto 41, lettera a), indicano in modo inequivoco la tassatività degli ingredienti, mentre altre formulazioni linguistiche potrebbero prestarsi a dubbi. Ricorda però che l'interpretazione non può fondarsi su una sola versione linguistica, ma deve tener conto dell'insieme delle versioni e del contesto.
Sul piano sistematico, la Corte valorizza l'articolo 9 del regolamento: se un prodotto rientra in una categoria dell'allegato II, deve usare la denominazione prevista; se non vi rientra, può usare solo la dicitura generica "bevanda spiritosa". Da ciò deduce che le definizioni delle categorie sono precise e tassative.
Quanto alla finalità del regolamento, la Corte richiama i considerando 4 e 9: il sistema mira a stabilire criteri precisi per produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, nonché a impedire l'usurpazione delle denominazioni delle bevande spiritose. Una lettura che consentisse ingredienti aggiuntivi indebolirebbe tale sistema e comprometterebbe trasparenza, tutela dei consumatori e concorrenza leale.
La Corte respinge inoltre l'argomento secondo cui il latte sarebbe compatibile con la produzione tradizionale, rilevando che il punto 41 non prevede espressamente tale possibilità. Esclude anche che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), consenta l'aggiunta del latte, poiché tale disposizione è espressamente subordinata alle norme specifiche delle categorie dell'allegato II.
Decisione
La Corte dichiara che l'allegato II, punto 41, del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita "liquore a base di uova", una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione, salvo le sole sostanze e preparazioni aromatizzanti espressamente autorizzate dal medesimo punto 41.
Principio affermato
La denominazione di vendita "liquore a base di uova" è riservata ai prodotti che rispettano in modo rigoroso e tassativo la composizione prevista dal regolamento n. 110/2008; l'aggiunta di ingredienti ulteriori, come il latte, esclude l'uso di tale denominazione e impone, al più, la designazione generica di "bevanda spiritosa".
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