Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04140/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da una transazione conclusa tra una consumatrice, da un lato, e una società operante come costruttore/venditore di immobili insieme a un altro soggetto, dall'altro. Nella transazione erano previste una clausola di riservatezza e una clausola penale collegate alla dedotta violazione dell'obbligo di non divulgare le vicende oggetto delle reciproche concessioni. In primo grado la domanda risarcitoria/penale era stata respinta, mentre in appello la consumatrice è stata condannata a corrispondere la penale pattuita. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo, oltre agli artt. 2697 e 2727 c.c. e all'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la nullità delle clausole abusive senza verificare una vera trattativa individuale, seria ed effettiva sulle singole clausole; ha inoltre contestato che la semplice presenza dei legali valesse a dimostrare la negoziazione. Con il terzo motivo, poi assorbito, ha denunciato la mancata riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello non avesse applicato correttamente i principi in tema di tutela del consumatore e di prova della specifica trattativa individuale delle clausole. Ha osservato che l'esclusione della disciplina consumeristica richiede la prova, a carico del professionista, di una trattativa effettiva, seria e individuale su ciascuna clausola asseritamente vessatoria, oppure la dimostrazione che, considerate nel complesso, le clausole non determinino un significativo squilibrio. Ha censurato la motivazione della corte di merito perché apodittica e non idonea a verificare se le clausole di riservatezza e penale fossero state realmente negoziate con i requisiti richiesti dalla norma. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione del vizio processuale

  • art. 33 d.lgs. n. 206/2005

    prevede la presunzione di vessatorietà delle clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore

  • art. 34 d.lgs. n. 206/2005

    l'esclusione della disciplina consumeristica richiede la prova di una specifica trattativa individuale, seria ed effettiva sulla clausola; il professionista sopporta l'onere di superare la presunzione di vessatorietà

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, posto a carico del professionista per dimostrare la trattativa individuale

  • art. 2727 c.c.

    richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo contestato dalla ricorrente

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    richiamato per censurare l'uso delle risultanze probatorie e la pretesa apoditticità dell'accertamento

  • art. 1341 c.c.

    menzionato come disciplina concorrente dei contratti unilateralmente predisposti, distinta da quella consumeristica

  • art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005

    richiede che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa per escludere la vessatorietà

  • art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206/2005

    pone in capo al consumatore l'allegazione della predisposizione del contratto e al professionista la prova della trattativa specifica

  • art. 33, comma 2, d.lgs. n. 206/2005

    individua le clausole cui si collega la presunzione di abusività

  • art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005

    definisce la vessatorietà come significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto

  • art. 1384 c.c.

    richiamato nel motivo assorbito sulla riduzione della penale manifestamente eccessiva

  • artt. 1469 bis c.c. e ss.

    richiamati come antecedente normativo della tutela consumeristica

  • artt. 32 ss. d.lgs. n. 79/2011

    richiamati come disciplina analoga per i contratti del turismo, per i contratti stipulati dal 1 luglio 2018

Massime di principio

  • La disciplina di tutela del consumatore si applica anche a un contratto singolarmente predisposto e non solo ai moduli o formulari, quando il contenuto sia unilateralmente imposto dal professionista.
  • Per escludere l'applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie non basta una generica negoziazione del contratto: occorre la prova di una specifica trattativa individuale, seria ed effettiva su ciascuna clausola rilevante.
  • L'onere di provare la specifica trattativa che esclude la vessatorietà grava sul professionista, una volta allegata dal consumatore la predisposizione unilaterale del contratto e la corrispondenza alle clausole presuntivamente abusive.
  • La presenza dei difensori o di professionisti nella fase genetica del contratto non è di per sé sufficiente a dimostrare la trattativa individuale, se il giudice non verifica concretamente se il consumatore abbia potuto incidere sul contenuto delle clausole.
  • Se una clausola è stata oggetto di vera trattativa individuale, la verifica giudiziale della sua abusività è preclusa; se invece la trattativa non è provata con i requisiti richiesti, resta applicabile la disciplina consumeristica e la presunzione di vessatorietà.
  • Ai fini della tutela del consumatore, la trattativa rilevante deve riguardare le singole clausole o gli elementi contrattuali in senso oggettivo e non solo la mera conclusione dell'accordo nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneClausole vessatorieImpugnazioni
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.