Cassazione Civile, Ordinanza n. 04140/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da una transazione conclusa tra una consumatrice, da un lato, e una società operante come costruttore/venditore di immobili insieme a un altro soggetto, dall'altro. Nella transazione erano previste una clausola di riservatezza e una clausola penale collegate alla dedotta violazione dell'obbligo di non divulgare le vicende oggetto delle reciproche concessioni. In primo grado la domanda risarcitoria/penale era stata respinta, mentre in appello la consumatrice è stata condannata a corrispondere la penale pattuita. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo, oltre agli artt. 2697 e 2727 c.c. e all'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la nullità delle clausole abusive senza verificare una vera trattativa individuale, seria ed effettiva sulle singole clausole; ha inoltre contestato che la semplice presenza dei legali valesse a dimostrare la negoziazione. Con il terzo motivo, poi assorbito, ha denunciato la mancata riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello non avesse applicato correttamente i principi in tema di tutela del consumatore e di prova della specifica trattativa individuale delle clausole. Ha osservato che l'esclusione della disciplina consumeristica richiede la prova, a carico del professionista, di una trattativa effettiva, seria e individuale su ciascuna clausola asseritamente vessatoria, oppure la dimostrazione che, considerate nel complesso, le clausole non determinino un significativo squilibrio. Ha censurato la motivazione della corte di merito perché apodittica e non idonea a verificare se le clausole di riservatezza e penale fossero state realmente negoziate con i requisiti richiesti dalla norma. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione del vizio processuale
art. 33 d.lgs. n. 206/2005
prevede la presunzione di vessatorietà delle clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore
art. 34 d.lgs. n. 206/2005
l'esclusione della disciplina consumeristica richiede la prova di una specifica trattativa individuale, seria ed effettiva sulla clausola; il professionista sopporta l'onere di superare la presunzione di vessatorietà
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, posto a carico del professionista per dimostrare la trattativa individuale
art. 2727 c.c.
richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo contestato dalla ricorrente
art. 115, comma 2, c.p.c.
richiamato per censurare l'uso delle risultanze probatorie e la pretesa apoditticità dell'accertamento
art. 1341 c.c.
menzionato come disciplina concorrente dei contratti unilateralmente predisposti, distinta da quella consumeristica
art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206/2005
richiede che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa per escludere la vessatorietà
art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206/2005
pone in capo al consumatore l'allegazione della predisposizione del contratto e al professionista la prova della trattativa specifica
art. 33, comma 2, d.lgs. n. 206/2005
individua le clausole cui si collega la presunzione di abusività
art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206/2005
definisce la vessatorietà come significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
art. 1384 c.c.
richiamato nel motivo assorbito sulla riduzione della penale manifestamente eccessiva
artt. 1469 bis c.c. e ss.
richiamati come antecedente normativo della tutela consumeristica
artt. 32 ss. d.lgs. n. 79/2011
richiamati come disciplina analoga per i contratti del turismo, per i contratti stipulati dal 1 luglio 2018
Massime di principio
- La disciplina di tutela del consumatore si applica anche a un contratto singolarmente predisposto e non solo ai moduli o formulari, quando il contenuto sia unilateralmente imposto dal professionista.
- Per escludere l'applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie non basta una generica negoziazione del contratto: occorre la prova di una specifica trattativa individuale, seria ed effettiva su ciascuna clausola rilevante.
- L'onere di provare la specifica trattativa che esclude la vessatorietà grava sul professionista, una volta allegata dal consumatore la predisposizione unilaterale del contratto e la corrispondenza alle clausole presuntivamente abusive.
- La presenza dei difensori o di professionisti nella fase genetica del contratto non è di per sé sufficiente a dimostrare la trattativa individuale, se il giudice non verifica concretamente se il consumatore abbia potuto incidere sul contenuto delle clausole.
- Se una clausola è stata oggetto di vera trattativa individuale, la verifica giudiziale della sua abusività è preclusa; se invece la trattativa non è provata con i requisiti richiesti, resta applicabile la disciplina consumeristica e la presunzione di vessatorietà.
- Ai fini della tutela del consumatore, la trattativa rilevante deve riguardare le singole clausole o gli elementi contrattuali in senso oggettivo e non solo la mera conclusione dell'accordo nel suo complesso.
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