Cassazione Penale, Sentenza n. 43129/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale per il riesame che aveva confermato l'ordinanza del GIP del 03/07/2024 disponendo la custodia in carcere per concorso in estorsione aggravata (minaccia alla persona finalizzata a impedire la concessione in locazione di un locale/officina a un concorrente; fatto commesso a Canicattì il 24/03/2023). Il difensore ha articolato due motivi: 1) vizio di nullità per mancata autonoma motivazione del GIP e del Tribunale rispetto alla richiesta del PM (inosservanza delle norme processuali a pena di nullità); 2) motivazione mancante o meramente apparente circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale ex art. 274 c.p.p., rilevando l'assenza di ulteriori episodi dopo l'autunno 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: sul profilo dell'autonoma motivazione, ha ricordato che la legge non esclude l'uso di tecniche redazionali 'per relationem' o l'incorporazione della richiesta del PM, purché emerga una visibile elaborazione autonoma delle ragioni del giudice; il ricorrente non ha dimostrato in quale misura la presunta mancanza di autonoma valutazione avrebbe inciso sul risultato decisionale. Quanto alla valutazione della gravità indiziaria e della rilevanza delle fonti dichiarative, la Corte ha ritenuto adeguata e logica la valutazione del Tribunale sul punto, con puntuale apprezzamento della credibilità della persona offesa e dell'efficacia intimidatoria delle condotte, nonché della sussistenza dell'aggravante 'metodo mafioso'. Infine, in relazione alle esigenze cautelari e alla scelta della custodia cautelare, la Corte ha sottolineato che opera la presunzione temperata di adeguatezza dell'art. 275, comma 3, c.p.p. per i fatti commessi con metodo mafioso e che il Tribunale non ha trovato elementi nuovi idonei a superare tale presunzione.
Norme richiamate
art. 128 cod. proc. pen.
Richiamata per l'avviso relativo all'ordinanza; riferimento formale agli atti di notificazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina le modalità del ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari; richiamato per la procedura seguita
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: lett. c) riferita ai vizi di legge a pena di nullità, lett. e) ai limiti del controllo della motivazione di merito
art. 292 cod. proc. pen. (co.1 lett. c e co.2 lett. c)
Norme sulla necessità di motivazione e sanzione della nullità se mancante l'autonoma valutazione; la Corte interpreta che l'autonomia può emergere anche con 'incorporazione' della richiesta del PM purché vi sia visibile elaborazione del giudice
art. 274 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari di prevenzione speciale; il ricorso contestava la mancanza di contemporaneità delle esigenze cautelari, censura ritenuta non fondata
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Previsione della presunzione temperata di adeguatezza della misura cautelare più afflittiva quando il fatto è commesso con metodo mafioso; la Corte ha ritenuto che questa presunzione non sia stata vinta dal difensore
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Richiesta della prova degli elementi processuali quando si allegano fatti che incidono sulla decisione; la Corte ricorda l'onere probatorio a carico dell'interessato per dimostrare il vizio processuale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese e al versamento di somme in favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente
art. 629 cod. pen.
Definizione del reato di estorsione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi con le modalità intimidatorie descritte dalla persona offesa
Legge n. 47 del 2015 (novellazione art. 292 c.p.p.)
Richiamata con riferimento alla nuova formulazione della disposizione sulla necessità di autonoma valutazione del giudice e alla relativa sanzione di nullità
Massime di principio
- La mera sovrapponibilità testuale tra la motivazione del giudice e la richiesta del pubblico ministero non determina automaticamente la nullità: è necessario dimostrare con specificità in quale parte e in che modo l'assenza di autonomia abbia prodotto una decisione erronea o diversa.
- Il giudice cautelare puo' utilizzare brani della richiesta del PM per ragioni di economia redazionale, purché emerga una visibile elaborazione autonoma delle ragioni che giustificano la misura.
- In sede di cassazione la valutazione della credibilità della persona offesa e la valutazione dei gravi indizi sono questioni di fatto largamente riservate al giudice di merito e non sono riapribili se non in presenza di travisamento delle prove o manifeste contraddizioni.
- L'aggravante 'metodo mafioso' ha natura prevalentemente obiettiva: la sua configurazione può derivare dalla strategia comune e dal contesto locale che rendono le azioni particolarmente intimidatorie.
- Quando opera l'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione temperata per fatti commessi con metodo mafioso), per sconfiggerla la difesa deve apportare elementi concreti e nuovi che dimostrino l'assenza o la non attualità delle esigenze cautelari.
- Per contestare con successo la motivazione cautelare occorre indicare specificamente quali prove si ritengono travisate o omesse e dimostrare la loro rilevanza decisiva sul risultato; le censure generiche o meramente formali sono destinate a fallire.
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