Cassazione Civile, Ordinanza n. 29964/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una dirigente medica per differenze retributive relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale. L'azienda sanitaria oppose il decreto sostenendo che il trattamento economico complessivamente corrisposto fosse già superiore al minimo contrattuale e che la voce della retribuzione variabile aziendale potesse essere ridotta o scomputata, anche in ragione della capienza del fondo e della graduazione delle funzioni. La Corte d'appello accolse la domanda della lavoratrice, ritenendo illegittima la delibera aziendale che aveva inciso sulla voce retributiva e affermando che la retribuzione variabile aziendale dovesse aggiungersi alla retribuzione minima contrattuale, senza compensazione tra voci di natura diversa e con applicazione dell'art. 2112 c.c. per il personale transitato da altra azienda. In cassazione l'azienda sanitaria dedusse: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e richiamo a questioni non dedotte; nullità della sentenza per mancata rimessione al primo giudice in relazione a un preteso difetto di giurisdizione; violazione di varie norme collettive e dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte d'appello dichiarato illegittima la delibera del 2006 e negato rilievo ai limiti del fondo; violazione degli artt. 1241 ss. c.c. e del CCNL per avere escluso la compensazione tra somme già versate e quelle dovute a titolo di retribuzione minima e variabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse privo di interesse nella parte relativa alla giurisdizione, perché il giudice di primo grado non aveva affatto deciso su tale punto, e carente di specificità nella parte relativa all'ultrapetizione, per mancata adeguata localizzazione e riproduzione degli atti. Ha qualificato il secondo motivo come censura meramente virtuale, riferita a una situazione processuale non verificatasi, quindi anch'essa priva di interesse. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul divieto di riduzione della retribuzione e sull'art. 2112 c.c.; inoltre il richiamo alla "compensazione" è stato ritenuto dalla Corte territoriale e dalla Cassazione meramente atecnico, non riconducibile alla compensazione civilistica, ma a un semplice scomputo aritmetico. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione richiede specificità e una precisa localizzazione degli atti da cui risulti che il giudice abbia pronunciato su domande o eccezioni non devolute.
art. 353 c.p.c.
La doglianza sulla rimessione al primo giudice è inammissibile se costruita su una situazione processuale non verificatasi nel caso concreto.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso devono essere formulati in modo da intercettare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1241 c.c.
Il riferimento alla compensazione era qui solo atecnico e non evocava l'istituto civilistico della compensazione legale o volontaria.
art. 1246 c.c.
La questione della compensazione non poteva essere utilmente posta nei termini astratti della norma, perché la decisione di merito riguardava un mero scomputo contabile tra voci retributive diverse.
art. 2112 c.c.
Il trattamento economico del personale transitato a seguito di incorporazione non può essere ridotto in violazione della disciplina di continuità del rapporto e delle garanzie retributive precedentemente spettanti.
art. 24, comma 11, CCNL 2005
La retribuzione variabile aziendale si aggiunge alla retribuzione minima contrattuale fino a raggiungere il valore dell'incarico definito in azienda, senza che ciò legittimi la riduzione del minimo già riconosciuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censurare argomentazioni marginali o ad abundantiam.
- Il motivo che denunci ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. deve indicare con precisione gli atti processuali dai quali risulti che il giudice abbia deciso su questioni non devolute; in difetto, manca la specificità richiesta dall'art. 366 c.p.c.
- Non sussiste interesse a dolersi della mancata rimessione al primo giudice o di una statuizione sulla giurisdizione quando nel processo di merito tale questione non è stata effettivamente decisa.
- Nel contenzioso sul trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato, la voce della retribuzione variabile aziendale non può essere confusa con la retribuzione minima contrattuale: se la contrattazione collettiva prevede che la prima si aggiunga alla seconda, non è consentito ridurre il minimo mediante scomputi impropri.
- Il richiamo alla 'compensazione' è inidoneo quando il giudice di merito abbia fatto riferimento non all'istituto civilistico della compensazione, ma a un mero meccanismo contabile di detrazione o riassorbimento di somme tra voci retributive diverse.
- La deduzione di violazione di norme collettive o codicistiche è inammissibile se non coglie il presupposto decisivo della sentenza, come il divieto di riduzione della retribuzione già percepita e la continuità del trattamento economico ex art. 2112 c.c.
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