Cassazione Penale, Sentenza n. 34532/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (richiesta specifica in appello di concedere la speciale tenuità), cioè lamentava che la Corte di merito non aveva dato alcuna risposta a tale motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato ma, verificata l'esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha accertato che il reato (tentato furto pluriaggravato commesso il 3 aprile 2011, disciplinato dagli artt. 56, 624, 625 cod. pen.) si era estinto per prescrizione. Dopo il calcolo della durata della prescrizione (pena-base ridotta di un terzo per il tentativo, termine risultante in anni 8 e mesi 4 più 246 giorni di sospensione), è stato accertato che la prescrizione è maturata in data 11 novembre 2020. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen.
Riferimento alla circostanza attenuante della speciale tenuità; la Corte di merito non ha risposto alla specifica richiesta di riconoscimento di tale circostanza avanzata dall'imputato
art. 56 cod. pen.
Norma sull'imputabilità del tentativo: la pena applicabile al reato tentato è ridotta di un terzo, principio utilizzato nel calcolo della durata della pena per la prescrizione
art. 624 cod. pen.
Norma relativa al reato di furto (qui richiamata quale parte della fattispecie contestata)
art. 625 cod. pen.
Norma relativa alle aggravanti del furto (richiamata per inquadrare il furto pluriaggravato contestato)
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme che disciplinano i termini e il computo della prescrizione: sono state utilizzate per determinare la durata necessaria alla prescrizione del reato e la data di estinzione (calcolo di anni, mesi e giorni, con sospensioni)
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che impone alla Corte di verificare l'eventuale esistenza di cause di proscioglimento (tra cui l'estinzione del reato per prescrizione) prima di decidere sul merito dell'impugnazione; qui ha portato all'accertamento della prescrizione e all'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se l'imputato chiede specificamente il riconoscimento di una circostanza attenuante (es. speciale tenuità), la corte di merito deve esprimersi esplicitamente su quella richiesta; l'omessa risposta può costituire vizio di motivazione.
- Tuttavia, anche in presenza di un vizio motivazionale rilevante, la corte di legittimità verifica prima se sussistono cause di estinzione del reato (es. prescrizione): se il reato è estinto si annulla la sentenza senza rinvio, rendendo irrilevante la rinnovazione della valutazione delle attenuanti.
- Per calcolare la prescrizione occorre determinare la pena ed eventualmente applicare le riduzioni (p.es. per il tentativo) e considerare sospensioni/periodi intercorrenti; solo dopo il corretto computo si può stabilire la data di estinzione.
- La mancata motivazione su una specifica doglianza di parte può portare alla cassazione per vizio di motivazione, salvo che il giudice della legittimità non accerti una causa estintiva che renda priva di effetto la doglianza.
- In casi simili, la parte interessata dovrebbe chiedere espressamente in grado di appello e nelle memorie il riconoscimento della circostanza attenuante e farsi valere anche mediante calcoli e riferimenti normativi precis i sulla prescrizione, per evitare che questioni procedurali o di decorso della prescrizione precludano la riforma favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34508/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34657/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34665/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34500/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34501/2025 del 23/10/2025
- Sentenza penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34502/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →