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Sentenza

Sentenza n. 4282/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza della Sezione Lavoro, pubblicata in data 27 marzo 2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, di euro 1.000,00 a titolo di c.d. bonus carta del docente;

Giustizia amministrativa202602003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 292/2025, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a euro 1.000,00 per la Carta del docente relativa agli anni scolastici 2022/23 e 2024/25

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 marzo 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto al beneficio di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2024/25 e condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 1.000,00, oltre agli accessori indicati in sentenza. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha eseguito il giudicato e la ricorrente ha conseguito il bene della vita richiesto. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è stata pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale, non risultando che l'Amministrazione avesse adempiuto prima dell'inizio del giudizio; nella liquidazione è stato considerato il limitato impegno richiesto da una controversia seriale e priva di specifiche questioni distinte di fatto e di diritto.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 292/2025 pubblicata in data 27 marzo 2025, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente medesima di fruire – per gli anni scolastici 2022/23 e 2024/25 - del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della ricorrente l’importo complessivo di euro 1.000,00, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.P.c.m. 28 novembre 2016, oltre a interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi;

    La domanda di ottemperanza è proposta ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e il ricorrente consegue così il bene della vita richiesto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di adempimento dell'amministrazione intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se non risulta che essa avesse adempiuto prima della proposizione del ricorso.
  • Nella liquidazione delle spese di una controversia seriale e priva di specifiche questioni distinte di fatto e di diritto, il giudice può tener conto dell'impegno oggettivamente limitato richiesto ai difensori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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