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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-186/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2017. — Ruxandra Paula Andriciuc e altri contro Banca Românească SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Contratto di credito concluso in una valuta estera – Rischio di cambio interamente a carico del consumatore – Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto – Momento in cui lo squilibrio deve essere valutato – Portata della nozione di clausole “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Livello d’informazione che deve essere fornito dalla banca. — Causa C-186/16

Giurisprudenza europea62016CJ0186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha affrontato il tema dei mutui in franchi svizzeri e del rischio di cambio interamente posto a carico dei consumatori. Ha chiarito che la clausola di rimborso nella stessa valuta estera può rientrare nell’oggetto principale del contratto, ma solo se redatta in modo trasparente e comprensibile in senso sostanziale. La trasparenza richiede che il consumatore sia messo in condizione di valutare le conseguenze economiche del rischio di cambio. La verifica dell’abusività deve essere effettuata al momento della stipula, tenendo conto delle informazioni e conoscenze del professionista in quel momento.

Clausole di rimborso di un mutuo in valuta estera: criteri per valutarne l’abusività, trasparenza e nozione di oggetto principale del contratto

La questione giuridica

Se, ai fini della direttiva 93/13, il significativo squilibrio debba essere valutato solo al momento della conclusione del contratto o anche in ragione degli effetti sopravvenuti dell’andamento del cambio; se una clausola che impone il rimborso nella stessa valuta estera del prestito rientri nell’oggetto principale del contratto e sia quindi sottratta al controllo di abusività; e quale sia il contenuto dell’obbligo di trasparenza e informazione della banca, in particolare quanto ai rischi di cambio e alle conseguenze economiche per il consumatore.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la clausola di un contratto di mutuo espresso in valuta estera che impone il rimborso nella medesima valuta costituisce, in linea di principio, una clausola che definisce l’oggetto principale del contratto e non può essere sindacata quanto al carattere abusivo se è formulata in modo chiaro e comprensibile. Tale requisito di trasparenza impone però alla banca di fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di valutare, prima della conclusione del contratto, non solo la possibilità di variazioni del tasso di cambio ma anche le conseguenze economiche concrete e potenzialmente significative del rischio di cambio sui suoi obblighi finanziari. Inoltre, la valutazione dell’eventuale abusività va compiuta con riferimento al momento della conclusione del contratto, considerando le circostanze allora conoscibili dal professionista e idonee a incidere sull’esecuzione successiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5 della direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1578 del Cod Civil rumeno

Clausole di mutuo in valuta estera e tutela del consumatore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Oradea in una controversia tra mutuatari rumeni e una banca, relativa a contratti di credito espressi in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabili nella medesima valuta. Il problema centrale è la compatibilità con la direttiva 93/13/CEE delle clausole che trasferiscono integralmente sul consumatore il rischio di cambio.

Fatti e procedimento principale

Tra il 2007 e il 2008 i ricorrenti avevano stipulato con la banca contratti di credito in CHF per acquisto di immobili, rifinanziamento e esigenze personali, pur percependo i propri redditi in lei rumeni (RON). I contratti prevedevano che le rate fossero pagate nella stessa valuta del prestito, con conseguente esposizione dei mutuatari alle oscillazioni del cambio. I consumatori hanno contestato l’abusività delle clausole, sostenendo che la banca non li avesse informati in modo trasparente del rischio di un forte apprezzamento del franco svizzero rispetto al leu.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di chiarire:

  • se il significativo squilibrio ex articolo 3, paragrafo 1, debba essere valutato solo al momento della conclusione del contratto o anche in base agli effetti sopravvenuti durante l’esecuzione;
  • se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, la clausola sul rimborso nella stessa valuta estera rientri nell’oggetto principale del contratto;
  • quale sia il contenuto del requisito di clausola «chiara e comprensibile» e dell’obbligo di informazione della banca, specie quanto ai rischi di cambio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 93/13/CEE, articoli 1, 3, paragrafo 1, 4, paragrafi 1 e 2, e 5;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 1578 del Cod civil rumeno, evocato nel contesto del principio di nominalismo monetario.

Ricevibilità

La banca contestava la ricevibilità delle questioni, sostenendo che la risposta non fosse necessaria e che la giurisprudenza fosse già chiara. La Corte respinge l’eccezione: ribadisce che il giudice nazionale è il solo competente a valutare la rilevanza della questione, che le domande vertenti sul diritto dell’Unione godono di presunzione di rilevanza e che la Corte può pronunciarsi anche su punti già esaminati in precedenza, se ciò sia utile per la causa.

Terza questione: oggetto principale del contratto

La Corte esamina anzitutto se la clausola di rimborso nella stessa valuta estera rientri nell’oggetto principale del contratto. Ricorda che l’articolo 4, paragrafo 2, deve essere interpretato restrittivamente e che la nozione di oggetto principale comprende le clausole che fissano le prestazioni essenziali del contratto e lo caratterizzano.

Secondo la Corte, in un mutuo espresso in valuta estera la clausola che impone il rimborso nella medesima valuta riguarda la natura stessa dell’obbligazione del debitore e costituisce un elemento essenziale del contratto. Essa rientra quindi, in linea di principio, nell’oggetto principale del contratto. La Corte distingue questa fattispecie dai mutui indicizzati in valuta estera già esaminati nella causa Kásler, osservando che qui il prestito è concesso e rimborsato nella stessa valuta estera, e non in moneta nazionale con conversione al tasso della banca.

La conseguenza è che la clausola non può essere considerata abusiva quanto al contenuto se è formulata in modo chiaro e comprensibile.

Seconda questione: trasparenza e obbligo informativo

La Corte chiarisce poi il significato del requisito di chiarezza e comprensibilità. Il controllo non si limita alla intelligibilità formale e grammaticale della clausola, ma richiede che il contratto esponga in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo e consenta al consumatore di valutare le conseguenze economiche che ne derivano.

Per i mutui in valuta estera, la banca deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti per consentirgli di prendere una decisione prudente e consapevole. In concreto, il consumatore deve essere messo in condizione di comprendere non solo che la valuta può apprezzarsi o deprezzarsi, ma anche che tali oscillazioni possono incidere in modo significativo sull’ammontare delle rate e sugli obblighi finanziari complessivi. La Corte richiama anche la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico sui prestiti in valuta estera, che sollecita informazioni sull’impatto di un forte deprezzamento della valuta domestica.

Il giudice nazionale deve verificare, alla luce di tutte le circostanze del caso, inclusa la pubblicità e l’informazione precontrattuale, se il consumatore sia stato effettivamente messo in grado di valutare il costo totale del mutuo e i rischi connessi.

Prima questione: momento della valutazione dell’abusività

Quanto al significativo squilibrio ex articolo 3, paragrafo 1, la Corte afferma che la valutazione va compiuta con riferimento al momento della conclusione del contratto, tenendo conto delle circostanze che il professionista poteva conoscere e che erano idonee a incidere sull’esecuzione successiva.

Non conta, quindi, che lo squilibrio si manifesti o si aggravi successivamente per effetto dell’andamento del cambio; quel che rileva è se, già al momento della stipula, la clausola fosse idonea a creare un disequilibrio a danno del consumatore e se il professionista, agendo lealmente ed equamente, potesse ragionevolmente attendersi l’adesione del consumatore a una simile clausola. Il giudice del rinvio deve quindi verificare, in concreto, se la banca conoscesse o potesse conoscere i rischi legati alle variazioni del cambio e li abbia correttamente considerati nell’impostazione contrattuale.

Decisione e principi applicati

La Corte risponde che:

  • la clausola di rimborso nella stessa valuta estera rientra nell’oggetto principale del contratto;
  • il requisito di trasparenza impone un’informazione sostanziale sui rischi economici del cambio;
  • l’abusività va valutata al momento della conclusione del contratto, considerando le circostanze note al professionista.

La verifica finale sull’eventuale abusività delle clausole e sulla sufficienza delle informazioni fornite è rimessa al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di creditomutui in valuta esteratrasparenza contrattuale

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