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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-215/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 settembre 2017. — Elecdey Carcelen SA e altri contro Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Energia elettrica di origine eolica – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Articolo 2, secondo comma, lettera k) – Regime di sostegno – Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) – Spese amministrative – Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette che perseguono finalità specifiche – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 4 – Tassazione minima dell’energia – Canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica. — Cause riunite C-215/16, C-216/16, C-220/16 e C-221/16

Giurisprudenza europea62016CJ0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione il canone regionale spagnolo applicato agli aerogeneratori, escludendo che la direttiva sulle energie rinnovabili imponga esenzioni o vieti tributi di questo tipo. Ha anche escluso l’applicabilità delle direttive sulla tassazione energetica e sulle accise, perché il prelievo non grava sul consumo di elettricità o di prodotti energetici. La questione della finalità ambientale del canone è stata lasciata al diritto nazionale.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE di un canone regionale spagnolo gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica

La questione giuridica

Se la direttiva 2009/28/CE osti a un canone sugli aerogeneratori e se i suoi articoli 2, paragrafo 2, lettera k), e 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), attribuiscano agli operatori un diritto invocabile; se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE consenta tale prelievo come imposta indiretta con finalità specifica; e se l’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE si applichi al medesimo canone in quanto incidente sul livello di tassazione dei prodotti energetici o dell’elettricità.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2009/28/CE non vieta agli Stati membri di istituire un canone gravante sugli aerogeneratori, poiché i regimi di sostegno previsti dall’articolo 3, paragrafo 3, sono facoltativi e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), riguarda solo spese amministrative connesse alle procedure autorizzative. Ha inoltre stabilito che né la direttiva 2003/96/CE né la direttiva 2008/118/CE si applicano a un prelievo siffatto, perché esso non tassa i prodotti energetici o l’elettricità, né il consumo di prodotti soggetti ad accisa, ma colpisce gli aerogeneratori in quanto tali.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 2, secondo comma, lettera k), direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 3, paragrafi 1-3, direttiva 2009/28/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), direttiva 2009/28/CE
  • Allegato I della direttiva 2009/28/CE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 4 direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 36 TFUE
  • Articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE

Canone sugli aerogeneratori e diritto dell’Unione

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, riguarda la compatibilità con il diritto UE di un canone regionale spagnolo dovuto per gli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica. Le imprese produttrici contestavano il prelievo sostenendo, in sostanza, che esso fosse incompatibile con la disciplina UE sulla promozione delle energie rinnovabili e con le direttive in materia di tassazione dell’energia e accise.

Fatti e procedimento principale

Le società ricorrenti gestivano parchi eolici nel territorio della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia e avevano pagato il canone previsto dalla legge regionale 9/2011 per gli esercizi 2011 e 2012. Dopo il rigetto delle istanze di rettifica e rimborso, esse avevano proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte sei questioni pregiudiziali.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte ha esaminato in particolare:

  • la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, soprattutto l’articolo 2, secondo comma, lettera k), l’articolo 3, paragrafi 1-3, l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), e l’allegato I;
  • la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare gli articoli 1, 2 e 4;
  • la direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 2;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali sollevate

Il giudice spagnolo chiedeva, in sostanza, se:

  • i regimi di sostegno previsti dalla direttiva 2009/28/CE abbiano natura obbligatoria e siano direttamente invocabili;
  • tali regimi comprendano un divieto generale di imposizione sugli impianti eolici o di cumulo di tributi;
  • il canone possa essere qualificato come imposta indiretta con finalità specifica ai sensi della direttiva 2008/118/CE;
  • il canone debba essere escluso dal livello di tassazione rilevante ai fini della direttiva 2003/96/CE;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/28/CE riguardi anche i tributi e non solo le spese amministrative in senso stretto.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 2009/28/CE

La Corte ha ricordato che la direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per promuovere l’energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi nazionali obbligatori. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 3, usa il verbo "possono" con riferimento ai regimi di sostegno: ciò significa che gli Stati membri non sono tenuti ad adottarli, né tantomeno a configurarli necessariamente come esenzioni o sgravi fiscali.

Da ciò la Corte ha tratto due conseguenze principali:

  • gli Stati membri conservano un margine discrezionale sulle misure idonee a raggiungere gli obiettivi nazionali;
  • la possibilità di adottare regimi di sostegno non impedisce agli Stati membri di imporre tributi sulle imprese del settore eolico.

Quanto all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), la Corte ha chiarito che esso disciplina soltanto le spese amministrative connesse alle procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze, imponendo che siano trasparenti e proporzionate ai costi. La disposizione non vieta quindi l’istituzione di un canone come quello spagnolo.

La Corte ha aggiunto che, anche se un tributo del genere potesse disincentivare la produzione eolica e incidere sugli obiettivi nazionali, ciò integrerebbe al più un possibile inadempimento dello Stato membro rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva, ma non renderebbe il tributo di per sé contrario alla direttiva stessa.

Ragionamento sulla direttiva 2003/96/CE

La Corte ha escluso che il canone rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/96/CE. Tale direttiva riguarda soltanto i "prodotti energetici" elencati all’articolo 2, paragrafo 1, e l’"elettricità" di cui al paragrafo 2.

Nel caso di specie, il canone:

  • non era calcolato sulla quantità di elettricità prodotta;
  • era dovuto in ragione del possesso o della gestione degli aerogeneratori;
  • assumeva la forma di un importo forfettario trimestrale, variabile in funzione delle dimensioni del parco eolico e, in alcuni casi, della potenza installata;
  • non era addebitato ai consumatori come maggiorazione trasparente del prezzo dell’elettricità.

Ne ha dedotto che mancava un nesso sufficiente tra il fatto generatore del prelievo e la produzione o il consumo di elettricità. Il canone non tassava quindi né i prodotti energetici né l’elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE; di conseguenza, l’articolo 4 non era applicabile.

Ragionamento sulla direttiva 2008/118/CE

La Corte ha poi chiarito che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE riguarda solo le imposte indirette diverse dalle accise che gravano sul consumo dei prodotti sottoposti ad accisa elencati al paragrafo 1, tra cui i prodotti energetici e l’elettricità della direttiva 2003/96/CE.

Poiché il canone controverso non colpisce il consumo di prodotti energetici o di elettricità, ma gli aerogeneratori in quanto tali, esso non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/118/CE. Per questa ragione la Corte ha ritenuto irrilevante stabilire se il tributo perseguisse o meno una finalità ambientale specifica: tale profilo è rimesso al diritto nazionale.

Decisione della Corte

La Corte ha risposto che:

  • la direttiva 2009/28/CE non osta a un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica;
  • l’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE non osta a tale canone, perché esso non tassa prodotti energetici o elettricità e non rientra nell’ambito della direttiva;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE non osta a tale canone, perché esso non costituisce un’imposta sul consumo di prodotti energetici o elettricità e resta quindi fuori dall’ambito della direttiva.

Principi affermati per la pratica

Per gli operatori del settore energetico, la sentenza chiarisce che il diritto UE sulla promozione delle rinnovabili non garantisce un’esenzione generale da prelievi regionali sugli impianti eolici. Inoltre, per ricondurre un tributo nel perimetro delle direttive 2003/96 e 2008/118, occorre che esso gravi effettivamente sul prodotto energetico o sull’elettricità, oppure sul loro consumo; un prelievo strutturato come canone sugli aerogeneratori resta invece, in linea di principio, fuori da tali discipline.

Come è indicizzato

Materieenergia da fonti rinnovabilitassazione energeticaaccise e imposte indirettediritto ambientaleaiuti e regimi di sostegno

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